Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16053 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16053 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/10/2023 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31/10/2023, la Corte d’appello di Roma dichiarava l’inammissibilità della richiesta di NOME COGNOME di revisione della sentenza del 15/11/2019 (depositata il 12/05/2020 e divenuta irrevocabile il 24/03/2022) della Corte d’appello Napoli di condanna dello stesso COGNOME alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione ed € 3.000,00 di multa per i reati di estorsione, sequestro di persona e lesioni personali (aggravati ex art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).
Tale richiesta era stata proposta dal COGNOME ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., sull’assunto che i fatti stabiliti a fondamento della menzionata sentenza della Corte d’appello di Napoli non si potessero conciliare con quelli stabiliti nella sentenza del 27/05/2021 del Tribunale di Napoli, divenuta
irrevocabile il 13/07/2021, con la quale NOME COGNOME, concorrente nei menzionati reati che erano stati attribuiti al COGNOME, era stato assolto.
2. Avverso l’indicata ordinanza del 31/10/2023 della Corte d’appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a un unico complesso motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la nullità della stessa ordinanza, con riferimento agli artt. 630, comma 1, lett. a), e 634 cod. proc. pen.
Dopo avere riassunto il contenuto della richiesta di revisione da lui proposta – nella quale aveva esposto come «il compendio probatorio per ambedue i procedimenti fosse lo stesso e pertanto i fatti che hanno portato per il COGNOME una sentenza di assoluzione, e per il COGNOME una sentenza di condanna, fossero in sostanza i medesimi» e come «le posizioni degli imputati fossero equiparabili sotto un punto di vista fattuale e giuridico» -, il ricorrente lamenta che la Cort d’appello di Roma si sarebbe limitata a richiamare l’orientamento della Corte di cassazione secondo cui la sentenza passata in giudicato ha un’efficacia preclusiva soltanto nei confronti del medesimo imputato e in relazione al medesimo fatto e non sussistono rimedi in caso di contrasto sostanziale di giudicati formatisi sullo stesso fatto in procedimenti diversi per imputati diversi, laddove «la problematica è altra: se le sentenze si fondino su presupposti di fatti inconciliabili o se sentenze si fondino su presupposti di fatti valutati diversamente dall’Autorità decidente».
Secondo il ricorrente, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la verifica dell’inconciliabilità tra giudicati dovrebbe essere svolta «anche e soprattutto nel caso di sentenze irrevocabili che riguardano due soggetti diversi, perseguiti per i medesimi fatti», come era appunto nel caso del COGNOME e del COGNOME, in quanto concorrenti nei medesimi reati le cui posizioni si dovevano ritenere «assolutamente sovrapponibili sia sotto il profilo fattuale che il profil giuridico» sia del «medesimo impianto accusatorio».
Nel sostenere che, nella propria richiesta di revisione, aveva indicato in modo «puntuale e precis tutti gli elementi che rappresentano in maniera oggettiva la sussistenza di una coincidenza tanto nei fatti, quanto nelle posizioni giuridiche del COGNOME con il COGNOME», il ricorrente afferma che la Corte d’appello di Roma avrebbe dovuto «compiere un giudizio in merito alla effettiva univocità dei fatti nonché degli elementi che sono stati posti a fondamento della sentenza di assoluzione per il COGNOME con i fatti e il quadro probatorio che al contrario hanno portato una sentenza di condanna per il COGNOME». Ciò posto, il ricorrente lamenta che, invece, la Corte d’appello di Roma non avrebbe «motiva sulla valutazione degli elementi rilevati dalla difesa», in quanto non avrebbe «esperit alcun approfondimento degli elementi» ma si sarebbe limitata a delle
«argomentazioni generiche e superficiali», rendendo, così, «una valutazione monca e asettica», priva «di alcun iter argomentativo a sostegno di una reale opera di disamina degli elementi riportati nell’istanza».
Il ricorrente deduce ancora la scorrettezza dell’asserita tesi della Corte d’appello di Roma secondo cui «la circostanza che le sentenze riguardano due imputati distinti, determini in sé l’inammissibilità» (così il ricorso) e che la stes Corte d’appello avrebbe invece dovuto «riscontrare se, così come documentato dalla difesa, le premesse di fatto valutate in una sentenza fossero inconciliabili con le premesse di fatto ritenute sussistenti con l’altra sentenza», tenuto conto che a «entrambi gli imputati veniva contestato il concorso in un fatto reato attraverso delle condotte analoghe».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto per un motivo non consentito, in quanto del tutto generico.
In linea generale, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, che è condivisa dal Collegio, in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento a una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già all contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni, con la conseguenza che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, COGNOME, Rv. 269757-01).
Richiamato tale condiviso principio, e passando al caso in esame, si deve osservare che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, la Corte d’appello di Roma, nel ritenere l’inammissibilità della proposta richiesta di revisione, non si è limitata a rilevare che le due sentenze irrevocabili riguardavano due diversi imputati (il COGNOME e il concorrente NOME COGNOME), ma ha motivato la propria decisione argomentando come la sentenza del 27/05/2021 del Tribunale di Napoli avesse assolto il COGNOME in quanto la relativa istruttoria dibattimentale non aveva fornito elementi univoci del suo coinvolgimento nei fatti ma non aveva escluso né il fatto contestato né il coinvolgimento, in esso, di altri soggetti e, in particolare, del COGNOMECOGNOME la cui posizione la stessa sentenza non aveva affatto esaminato. Con la conseguenza che si doveva evidentemente escludere un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici sui quali si era fondata ta
sentenza e quelli sui quali si era fondata la sentenza di condanna del concorrente COGNOME.
A fronte di tale motivazione, che risulta in sé immune da vizi logici, si deve rilevare come il ricorrente abbia in realtà omesso di confrontarsi con essa e come egli si sia in effetti limitato ad affermare, in modo del tutto generico e anapodittico l’inconciliabilità tra i fatti storici sui quali si fonderebbero le due sentenze, sen tuttavia indicare quali sarebbero stati gli specifici fatti che erano stati accert nella sentenza del 27/05/2021 del Tribunale di Napoli (e che egli aveva asseritamente indicato nella propria richiesta di revisione) che si sarebbero posti in rapporto di oggettiva incompatibilità con quelli che erano stati accertati, nei propri confronti, nella sentenza del 15/11/2019 della Corte d’appello di Napoli e che, in quanto incidenti anche sulla propria posizione, sarebbero stati tali, se accertati, da dimostrare che anch’egli (e non solo il COGNOME) doveva essere prosciolto.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29/02/2024.