Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10618 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10618 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 03/03/2026
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 414/2026
– Relatore –
NOME COGNOME EGLE PILLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
AVV_NOTAIO ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 settembre 2025, la COGNOME di appello di Roma, giudicando a seguito della sentenza di questa COGNOME di cassazione di annullamento senza rinvio (dell’11 dicembre 2020) della ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, pronunciata dalla medesima COGNOME d’appello (il 19 marzo 2020), dichiarava nuovamente inammissibile la medesima richiesta per il difetto di valida procura speciale e per l’assenza dei presupposti di legge.
Così formulando un giudizio proprio soltanto della successiva fase rescindente.
Propone ricorso il COGNOME, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, deducendo, con l’unico complesso motivo, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 122, 627, comma 4, 630, 631, 634, 636, 637 e 546, lett. e), cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità della richiesta stessa.
Quanto al vizio derivante dalla affermata assenza di valida procura speciale, si osservava come doveva farsi prevalere la volontà del delegante rispetto ai requisiti formali dell’atto di procura (Cass. n. 52/2024).
La procura in oggetto era stata allegata alla richiesta di revisione e la volontà del ricorrente era già stata tacitamente manifestata in relazione a tutto il proseguo processuale: la medesima era stata dichiarata inammissibile dalla COGNOME di appello di Roma, la cui ordinanza era stata annullata da questa COGNOME di cassazione, e dopo il conflitto di competenza risolto ancora con una sentenza della Cassazione, del 5 settembre 2024, si era pervenuti alla decisione oggi impugnata.
Quanto alla questione di merito, al rilevato conflitto di giudicati, si osserva come le circostanze di fatto che avevano condotto alla condanna del ricorrente per il duplice omicidio fossero inconciliabili con quanto accertato nella sentenza pronunciata dalla COGNOME di assise di Napoli il 15 giugno 2006 sul medesimo fatto nei confronti di NOME COGNOME. Sentenza anch’essa divenuta definitiva.
Non vi era infatti certezza sulla presenza sul posto del COGNOME e ciò si riverberava sia sulla responsabilità del medesimo in ordine al duplice omicidio sia sulla responsabilità del ricorrente, toccando l’attendibilità del coimputato COGNOME, la principale fonte d’accusa del COGNOME.
NØ si poteva affermare che la ricordata inconciliabilità di giudicati fosse stata risolta dalla Cassazione con la sentenza, del 2016, di rigetta del ricorso di COGNOME, rendendo definitiva la sua condanna.
La stessa COGNOME romana, nella sentenza oggi impugnata, aveva riconosciuto come la messa in discussione dell’attendibilità del COGNOME in riferimento alla posizione di COGNOME avrebbe determinato analogo dubbio in ordine alla condanna del COGNOME.
Quanto alle ‘nuove prove’ (che, ricordava la difesa, ben possono essere, oltre alle prove sopravvenute, anche quelle già in atti ma non valutate) appariva evidente come la COGNOME, nel dichiarare l’inammissibilità della richiesta, avesse travalicato i limiti del giudizio di manifesta infondatezza della fase rescissoria.
La COGNOME, infatti, si sarebbe dovuta limitare a verificare se le nuove dichiarazioni rese da NOME COGNOME e da NOME COGNOME fossero astrattamente idonee a sovvertire il quadro probatorio pervenendo ad una pronuncia assolutoria del COGNOME.
Ed allora, si sarebbe dovuto considerare che COGNOME, la principale fonte d’accusa nel processo di cui si chiedeva la revisione, aveva affermato che COGNOME aveva partecipato al solo omicidio COGNOME e che non era poi fuggito, così minando anche la credibilità del riconoscimento dello stesso ad opera degli agenti che avevano sorpreso tre soggetti in fuga su una moto.
Riconoscimento complessivo che non poteva affermarsi, come si era fatto, che fosse stato smentito anche in riferimento al coimputato COGNOME, in quanto questi, parimenti individuato, era stato assolto nel giudizio di rinvio, dal momento che tale esito decisorio era disceso da altri motivi ed in particolare dal fatto che, nei suoi confronti, non erano stati individuati riscontri esterni rispetto all’accusa del COGNOME.
Fra le sentenze di condanna del COGNOME e del COGNOME vi era contrasto anche su chi, fra i soggetti ipoteticamente coinvolti nel duplice omicidio fuggiti sulla moto, presentasse una ferita alla bocca (COGNOME nella sentenza della sua condanna e NOME COGNOME nella sentenza contro COGNOME).
Sul punto, vi erano nuove prove (o prove già esistenti ma non valutate).
Queste consistevano nelle dichiarazioni degli operanti COGNOME e COGNOME, e del dott. COGNOME sulla zoppia e sulle lesioni patite dal NOME in contemporanea con il fatto omicidiario. Prove che portavano ad escludere che egli potesse essere una delle persone inseguite dagli operanti dopo la fuga in moto dal teatro del duplice omicidio. Diversamente da quanto ritenuto dalla COGNOME di assise nel processo COGNOME in cui si era ritenuto che fosse NOME la persona ferita al labbro e non COGNOME (che invece non aveva problemi di deambulazione e presentava realmente una ferita al labbro).
Peraltro, NOME, che pure aveva ammesso la propria partecipazione al fatto, nulla aveva riferito circa la partecipazione allo stesso del COGNOME.
E, tuttavia, nel medesimo processo COGNOME, la COGNOME di cassazione, sulla scorta anche delle dichiarazioni del COGNOME, aveva affermato come costituisse un dato certo il fatto che COGNOME fosse a bordo della moto in questione.
Risultano allora decisive le dichiarazioni di NOME COGNOME (zio di NOME COGNOME) nel processo a carico di NOME COGNOME (ed altri), sempre sul medesimo fatto omicidiario, nella parte in cui aveva affermato che NOME non era fuggito dal rione immediatamente dopo. NØ aveva citato fra i compartecipi il COGNOME.
In questa occasione, NOME COGNOME aveva riferito che NOME era stato portato presso l’abitazione del suocero mentre gli altri due occupanti la moto, NOME COGNOME e NOME, erano fuggiti.
L’ipotesi che si era fatta nei processi era che, fra coloro che erano fuggiti in moto, vi fosse NOME COGNOME e non COGNOME. Veniva offerta quale ulteriore prova nuova la produzione di immagini fotografiche dalle quali era possibile evincere la particolare somiglianza fra i due. COGNOME, poi, era calvo ed aveva gli occhi chiari, come descritto dagli agenti.
Presenza, quella di COGNOME, che minerebbe l’intera ricostruzione del COGNOME.
Si era poi accertato, negli altri processi, che le persone coinvolte nell’azione complessiva erano a bordo di tre moto e non di due, come riferito da COGNOME. Con sei persone in tutto come riferito dai fratelli COGNOME e non nove, come indicato sempre da COGNOME.
Quale nuovo elemento probatorio si offriva anche la missiva del COGNOME al magistrato di sorveglianza del 2019, che consentiva una rilettura della sua precedente confessione. Confessione che era stata ritenuta un fondamentale riscontro a quanto affermato dal COGNOME (confessione, tuttavia, che, fin da subito, escludeva COGNOME da entrambi gli omicidi, smentendo e non riscontrando il racconto di COGNOME).
Nella missiva del 2019, appunto, COGNOME ribadiva la sua corresponsabilità in entrambi gli omicidi (con NOME, COGNOME e COGNOME) ma aggiungeva l’assoluta estraneità del COGNOME ai fatti.
Un dato che la COGNOME aveva trascurato, dopo avere erroneamente ritenuto che COGNOME si fosse assunto la sola responsabilità dell’omicidio COGNOME (come aveva invece riferito COGNOME). Così travisandone le dichiarazioni, anche nell’ottica del riscontro apportato a quelle del COGNOME.
A tutto ciò dovevano aggiungersi anche le dichiarazioni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, non acquisite al processo COGNOME, in cui costoro riferivano dalla partecipazione del COGNOME ad entrambi gli omicidi.
Un’ulteriore prova nuova era costituita dalle dichiarazioni rese da COGNOME nel processo contro COGNOME COGNOME COGNOME.
Solo nel processo COGNOME, si era ritenuto, sulla scorta di quanto riferito da COGNOME, che il commando si era mosso con tre moto e due motocicli e fosse composto da nove persone, e che questi si fossero divisi in due gruppi.
E, tuttavia, nel processo COGNOME, COGNOME stesso aveva precisato che il gruppo era venuto a conoscenza della scorta armata solo ad azione iniziata così da doversi escludere che questo fosse stato già diviso in due gruppi proprio in considerazione della esistenza della medesima scorta.
Così che al COGNOME non poteva attribuirsi il ruolo anomalo di guardaspalle, in appoggio del gruppo destinato ad eliminare l’uomo di scorta, COGNOME.
NØ convinceva la considerazione che COGNOME potesse non essere a conoscenza della intera organizzazione dell’agguato, posto che era sulle sue dichiarazioni che si era ritenuta la colpevolezza dell’odierno ricorrente.
COGNOME aveva poi riferito che COGNOME aveva esploso un colpo al capo di COGNOME dopo che questi era già stato attinto da altri colpi d’arma da fuoco e che per questo fosse stato rimproverato da NOME COGNOME (aveva così inutilmente ‘bruciato’ una pistola).
Una versione, quella del COGNOME, non condivisa dal Tribunale per il riesame della misura di cautela emessa nel corso del processo COGNOME, alla luce degli accertamenti tecnici relativi ai bossoli rinvenuti.
La COGNOME di assise di appello aveva poi affermato che COGNOME aveva sparato con una 7,65 ma lo stesso COGNOME, nell’interrogatorio del 2014, aveva riferito che l’odierno ricorrente aveva una TARGA_VEICOLO, pistola che aveva attinto il COGNOME non con un solo colpo ma con 12 (comunque la 7,65 l’aveva attinto con 4 proiettili).
La stessa COGNOME di assise di appello aveva riconosciuto l’elemento di distonia deducibile dal fatto che i bossoli rinvenuti nei pressi dell’auto del COGNOME di calibro TARGA_VEICOLO erano stati tre (e non uno soltanto). Erano invece assenti i bossoli calibro TARGA_VEICOLO.
Così che la ricostruzione dell’accaduto offerta da COGNOME era smentita dalle circostanze di fatto accertate.
I nuovi elementi di prova smentivano anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME che si erano ritenute costituire un riscontro esterno al narrato del COGNOME.
COGNOME aveva riferito di avere appreso le circostanze del duplice omicidio dal COGNOME medesimo, in due diverse occasioni, all’interno di un’abitazione e in carcere, durante un corso scolastico.
Si era tuttavia provato che nel carcere di Secondigliano, nel corso della comune detenzione, nØ COGNOME nØ COGNOME avevano seguito alcun corso. NØ erano stati ristretti nel medesimo reparto.
Quanto al primo abboccamento, i nuovi elementi di prova consistevano nel decreto di fermo del 2013 del COGNOME COGNOME per l’omicidio di NOME COGNOME e nelle dichiarazioni di
NOME COGNOME del 2010.
Dal decreto di fermo si poteva dedurre che l’alleanza di Secondigliano ed il clan COGNOME erano da anni in contrasto per il controllo del rione Sanità e l’COGNOME aveva riferito che proprio COGNOME, per la famiglia COGNOME, ne era divenuto il referente, annoverando nel suo gruppo anche NOME COGNOME.
Di contro, COGNOME era un partecipe del rivale clan COGNOME ed era pertanto inattendibile che nel 2009 si fosse incontrato con COGNOME, uno dei referenti del clan rivale. Tantomeno che fra i due vi fosse una confidenza tale da consentire di narrare un fatto omicidiario.
Vi era poi un articolo delle Cronache di Napoli del 2011, altro elemento nuovo, in cui era stata riportata l’intera dichiarazione del COGNOME così da poter essere la stessa conosciuta da chiunque intendesse riprodurne gli elementi salienti.
Il AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso questa COGNOME, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato memoria con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso (sia in riferimento alla validità della procura speciale sia in ordine ai motivi di revocazione).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per una pluralità di ragioni, le medesime già evidenziate nel provvedimento impugnato.
Innanzitutto deve prendersi atto che la procura speciale rilasciata ai difensori al fine di presentare una richiesta di revisione non contiene, appunto, alcuna ulteriore specificazione (non risulta alcuna indicazione riferibile al giudicato odierno).
Non Ł pertanto possibile collegarla alla richiesta di revisione oggi in discussione.
NØ Ł prevista sanatoria sostanziale di tale difetto di legittimazione, potendo soltanto provvedere, il condannato, a conferire una, nuova e specifica, procura speciale in base alla quale eventualmente avanzare una nuova richiesta di revisione, qualora, si intende, la medesima non sia stata rigettata già nel merito (come nella presente fattispecie, salve sempre ulteriori, rispetto a quelle oggetto della presente richiesta, emergenze).
La sentenza di legittimità citata come precedente giurisprudenziale nel ricorso (Sez. 3, n. 52 del 14/11/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE, non massimata) non ha rilievo alcuno posto che in essa ci si era limitati a considerare come gli effetti della procura speciale, in quel caso conferita per un preciso ed individuato procedimento, si estendessero, nonostante non fosse stato specificato, anche ai successivi gradi di impugnazione.
La richiesta Ł pertanto inammissibile per il difetto di procura speciale.
2. La richiesta Ł peraltro inammissibile anche nel ‘merito’.
Deve, innanzitutto, osservarsi come, nell’unico motivo del ricorso, si affastellino e si assommino una serie di dati, a cui si aggiungono complesse considerazioni, che non consentono neppure di agevolmente distinguere in cosa consista il lamentato ‘conflitto di giudicati’ e quali siano, in concreto, le singole ‘prove nuove’ che sarebbero atte a sovvertire il precedente giudicato.
E, ancor piø, nel ricorso sostanzialmente ci si dimentica di affrontare il contenuto della
sentenza di questa COGNOME di cassazione del 20/10/2016 (n. 42207 del 2017) che aveva reso, appunto, definitiva la condanna del COGNOME.
Sentenza che, invece, avrebbe dovuto essere sottoposta ad esame per verificare se i dati e gli argomenti oggi posti a fondamento della richiesta di revisione non fossero già stati in quella sede esaminati.
Così da impedirne, oggi, la riproposizione perchØ anch’essi coperti dal giudicato.
Ed allora, quanto al presunto conflitto di giudicati (si ritiene con il solo giudicato derivante dalla condanna definitiva, per gli stessi fatti di NOME COGNOME), non può che rilevarsi come nella sentenza di legittimità del 2016, proprio tale questione fosse già stata affrontata e, di conseguenza, risolta.
Si era, in quella sede, ritenuto che l’accertamento di fatto contenuto nella diversa sentenza non inficiasse il giudizio di attendibilità del COGNOME e del suo racconto, dovendosi ritenere la sua narrazione maggiormente credibile posto che proveniva da una fonte diretta, diversamente da quanto accaduto nel processo COGNOME in cui avevano deposto testi de relato.
A tacere poi, aggiungeva la sentenza, dei riscontri oggettivi ed individualizzanti il racconto del COGNOME che erano stati parimenti valorizzati dai giudici del merito.
Si era anche affrontata (e risolta) la questione del riconoscimento del COGNOME COGNOME da parte di alcuni operanti.
Così che l’assunto conflitto con quel giudicato non costituisce una argomento nuovo, non vagliato nel giudizio di cui si chiede la revisione, nØ gli elementi di prova che lo rivelerebbero possono ora considerarsi ‘nuove prove’ che possano condurre ad una riforma del giudizio.
NØ, si aggiunge, possono dedursi elementi nuovi – sempre in tema di conflitto di giudicati – dalle considerazioni fatte in ordine al mutamento di compendi probatori relativi ad altri coimputati, sia per la diversità delle posizioni esaminate sia perchØ quanto assunto non aveva neppure determinato, a quanto Ł dato sapere, alcuna revisione di alcuna condanna degli stessi (COGNOME compreso).
Quanto alle ‘nuove prove’, deve, innanzitutto, osservarsi come la messe di dichiarazioni citate – e le successive argomentazioni di accompagnamento – formino un coacervo in cui risultano indistinguibili i dati ed i fatti che possano dirsi essenziali alla ricostruzione dell’accaduto (ed in particolare del fatto, l’omicidio COGNOME, per cui COGNOME Ł stato definitivamente condannato) e quelli invece inessenziali nella verifica della complessiva vicenda.
E, peraltro, anche nel caso delle assunte ‘nuove prove’ manca del tutto il confronto con la sentenza di legittimità di rigetto del ricorso del COGNOME, che, lo si Ł detto, concorre a formare il giudicato di cui si chiede la revisione.
Nella sentenza del 2016, infatti, erano state affrontate quasi tutte le questioni oggi nuovamente poste:
si era trattato delle motociclette usate e dei personaggi che, su di esse, si erano mossi; identificando i luoghi ove gli occupanti erano fuggiti o verso cui si erano allontanati;
si era osservato come due fossero diventate le squadre in azione, posto si era comunque saputo (anche se pochi minuti prima di passare all’azione, dalla confidenza di un operatore del nosocomio) della presenza di una scorta;
si era dato conto delle discrasie inerenti la presenza o meno di NOME COGNOME;
si era osservato come le intervenute condanne, per i medesimi fatti, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME non contrastassero affatto con il narrato di COGNOME;
si era fatto riferimento alla presenza di NOME COGNOME, detto doberman , nel frattempo deceduto, come possibile componente del gruppo di fuoco;
si erano ricordate le dichiarazioni confessorie di NOME COGNOME e si era espressamente affrontata la questione conseguente al fatto che questi aveva riferito che COGNOME vi era rimasto estraneo.
Nella sentenza di questa COGNOME, del 2016, erano state anche riportate le dichiarazioni di NOME COGNOME, parente del coimputato NOME, che Aveva tuttavia confermato la circostanza riferita da COGNOME circa il rimprovero mosso al COGNOME di avere sprecato un’arma esplodendo un colpo contro COGNOME già deceduto.
Non si erano dimenticate le dichiarazioni di NOME COGNOME.
Si era anche esaminata la questione della compatibilità del racconto di COGNOME rispetto ai bossoli rinvenuti sul posto.
Tutto ciò premesso, non si comprende l’utilità di nuovamente escutere i dichiaranti indicati nel ricorso – pur se questi hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni in successione di tempo – fino a che non si afferma (e nel ricorso non lo si afferma) che costoro abbiano, profondamente e sostanzialmente, modificato il loro racconto; circostanza, peraltro, che ne avrebbe posto in dubbio l’attendibilità.
Anche le acquisizioni dichiarative dotate del maggior tasso di ‘novità’, i contributi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, oltre ad essere de relato , si appunterebbero sulla colpevolezza di NOME, la cui condanna Ł stata ritenuta (sempre da questa COGNOME nella sentenza del 2016) una sostanziale conferma del quadro probatorio che aveva determinato il giudicato di cui oggi si chiede la revisione.
In conclusione nulla viene offerto nella richiesta di revisione che non sia già stato preso in esame nella sentenza che costituiscono il giudicato nei confronti del COGNOME.
Giudizio che legittimamente poteva esprimersi ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen. posto che, per un verso, si Ł appuntato sulla mancata verifica di quanto già coperto dal giudicato interno di cui si Ł chiesta la revisione, e, per altro verso, considerando che, quanto al giudizio sulle prove nuove, si Ł già avuto modo di precisare che:
in tema di revisione, la valutazione preliminare del giudice circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell’astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d’inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R. Rv. 288137 – 03);
in tema di revisione, la declaratoria d’inammissibilità della richiesta per essere le prove nuove palesemente inidonee ad inficiare l’accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna si sottrae a censure in sede di legittimità, nel caso in cui risulti fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210 – 01);
in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l’affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra
la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, COGNOME, Rv. 253437 – 01 in un caso in cui si era ritenuta corretta la decisione di inammissibilità della COGNOME di merito la quale aveva ritenuto che le dichiarazioni che scagionavano il condannato presentassero significative discordanze e che non fossero decisive sia alcune immagini fotografiche sia le osservazioni sullo stato dei luoghi; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, COGNOME, Rv. 273029 – 01);
in tema di revisione, anche nella fase rescindente Ł richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell’impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405 – 01 ove si Ł ritenuto legittima la valutazione della COGNOME di appello di immediata inconferenza, rispetto all’impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come “nuova”, verificandone anche l’incapacità a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 3 marzo 2026.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME