Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30426 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30426 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
SESTA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME NOME
COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d’appello di Roma letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che, salvo l’errore materiale nelle conclusioni, ha chiesto la declaratoria di infondatezza del ricorso.
1.Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta da COGNOME NOME in relazione alla sentenza del Tribunale di Napoli in data 9 giugno 2006, irrevocabile il 16 ottobre 2010, che condannava il predetto alla pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di tentata rapina con l’uso di un coltello a serramanico, in concorso con COGNOME NOME, di una autovettura appartenente a un cittadino pakistano, nonchØ per i reati di lesioni aggravate e violazione della legge armi.
Nell’istanza di revisione, COGNOME ha sostenuto:
-il contrasto di giudicati tra la sua condanna e la sentenza di assoluzione emessa nei confronti del coimputato COGNOME NOME dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, nonchØ la falsità delle testimonianze dei Carabinieri intervenuti nell’immediatezza (i quali non avrebbero dichiarato la presenza di terze persone sul luogo dei fatti e non avrebbero curato la traduzione delle s.i.t. delle persone coinvolte nella vicenda);
-di essere stato vittima di un’aggressione ad opera dei denuncianti e di essersi difeso tramite l’utilizzo di un temperino, nonchØ di non avere avuto alcun proposito di rapinare;
-la necessità di un nuovo processo, con citazione di COGNOME della guardia giurata che aveva interloquito con COGNOME, nonchØ di un nuovo esame dei carabinieri intervenuti sul luogo dei fatti.
La Corte di appello territoriale ha dichiarato manifestamente infondata l’istanza di revisione in quanto reiterativa di analoga richiesta già dichiarata inammissibile con ordinanza del 27 dicembre 2021, avverso la quale l’istante proponeva ricorso per cassazione, a sua volta dichiarato inammissibile il 5 maggio 2022.
– Relatore –
Sent. n. sez. 904/2025
CC – 10/06/2025
Nella sentenza impugnata si precisa poi, quanto all’asserito contrasto di giudicati, che il coimputato era stato assolto in virtø della contraddittorietà e non univocità delle dichiarazioni rese dalle persone offese soltanto con riferimento alla sua condotta.
Il Tribunale di Napoli aveva, invece, posto a fondamento della condanna di COGNOME non soltanto le dichiarazioni accusatorie dei denuncianti – comunque coerenti e attendibili – ma, altresì, il rinvenimento di un coltello insanguinato nel luogo dei fatti e i referti medici sulle lesioni riportate dai denuncianti (trattasi di circostanza già evidenziata in relazione alla prima istanza di revisione).
Quanto all’asserita falsità delle dichiarazioni dei carabinieri nel procedimento presupposto, la Corte d’appello ha evidenziato che tale circostanza non risultava dimostrata e che dalla difesa non era prospettata la ragione per la quale gli agenti di polizia giudiziaria avrebbero dovuto dichiarare il falso. Del pari, non trovava riscontro l’asserita falsità delle dichiarazioni rese dalle persone offese.
2.Avverso la sentenza ricorre per cassazione COGNOME deducendo i motivi di annullamento di seguito indicati.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di mancanza di novità e di inidoneità delle nuove prove a fondare la assoluzione del ricorrente.
La Corte di appello di Roma ha evidenziato che la ricostruzione dei fatti riportata da COGNOME nell’istanza di revisione – secondo la quale sarebbe stato vittima dell’aggressione commessa dai denuncianti e non viceversa – rappresenta una ricostruzione mai proposta innanzi al giudice del procedimento presupposto e che anche gli elementi di prova richiesti in sede di revisione non risultano essere stati dedotti nelle fasi processuali precedenti. Trattasi di motivazione contraddittoria illogica poichØ l’indicazione delle nuove testimonianze, ad alcune delle quali COGNOME aveva rinunciato nel processo presupposto, costituiscono uno strumento ulteriore per l’esercizio del diritto alla revisione.
2.2. Vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza esamina il merito della revisione utilizzando, però, solo alcuni degli atti processuali e, comunque, sempre secondo una interpretazione in malam partem .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere che COGNOME ha già presentato una richiesta di revisione, dichiarata inammissibile con ordinanza del 27 dicembre 2021 dalla Corte d’appello di Roma, definitiva a seguito della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione da parte della Corte di cassazione con sentenza del 5 maggio 2022.
3.Ciò detto, deve osservarsi che, in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l’affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione, e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, COGNOME, Rv. 273029).
Conseguentemente, la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta di revisione proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purchØ, però, riscontrabili ictu oculi (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv. 259779).
La Corte di appello, dunque, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, deve valutare se le nuove prove dedotte (sempre che effettivamente tali) siano idonee, nella comparazione con quelle già raccolte nel giudizio di cognizione, a ribaltare il costrutto accusatorio (Sez. 2, n. 15652 del 14/02/2019 Rv. 276437 – 01).
3.1.Nel caso di specie, i Giudici d’appello hanno, puntualmente, evidenziato che:
con l’istanza di revisione, il condannato ha insistito su una diversa rappresentazione dei fatti rispetto a quanto statuito dalla sentenza di condanna (pag. 4);
-la ricostruzione secondo la quale egli sarebbe stato vittima dell’aggressione commessa dai denuncianti e non viceversa non era mai proposta innanzi al giudice del procedimento presupposto, nonostante i tre gradi di giudizio svoltisi;
anche gli elementi di prova richiesti, in sede di revisione, non risultano essere stati dedotti nelle fasi processuali precedenti.
Tale giudizio, piuttosto che costituire un’indebita invasione nella fase del merito della revisione, rappresenta la necessaria valutazione astratta e preliminare consistente nella comparazione tra la prova nuova dedotta e quelle già esaminate. Tale valutazione Ł stata ancorata dalla Corte di appello alla realtà processuale nella fase di ammissibilità dell’istanza di revisione.
Si tratta, infatti, di una valutazione compiuta rapportando l’elemento di prova di cui Ł stata chiesta l’assunzione – sottolineando che non era stato mai chiesto nel giudizio presupposto – con il materiale probatorio già raccolto, costituito «non soltanto dalle dichiarazioni rese dalle persone offese», ma anche dai «riscontri trovati nei referti medici di P.S. che davano atto delle lesioni riportate dai soggetti stranieri coinvolti (diversamente dal Di COGNOME risultato indenne alla colluttazione) nonchØ dal rinvenimento del coltello insanguinato con il quale lo stesso COGNOME, persino in sede di revisione, ha confermato di aver colpito le persone offese pur definendolo un temperino».
3.2. Occorre ribadire che sono prove nuove, rilevanti a norma dell’art. 630, comma primo, lett. c) , cod. proc. pen., le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purchØ non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione 4 g dell’errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, COGNOME, Rv. 220443).
E’ tuttavia necessario che tali prove siano idonee, da sole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, COGNOME, Rv. 273028; Sez. 6, n. 20022 del 30/1/2014, COGNOME, Rv. 259778; Sez. 6, n. 1155 del 1/4/1999, COGNOME, Rv. 216024).
3.3. Nel caso di specie, invece, nel provvedimento impugnato, seppur limitatamente al giudizio astratto sull’ammissibilità della richiesta di revisione, Ł stata condotta in maniera logica la verifica sulla inidoneità a scalfire l’affermazione di colpevolezza della prova asseritamente “nuova” addotta dall’imputato a sostegno dell’istanza di revisione, mai richiesta in precedenza, con le altre prove già presenti al processo.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 10/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME NOME