Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15862 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15862 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a GIARRE il 08/10/1997
avverso l’ordinanza del 12/02/2025 della Corte d’appello di Messina udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 febbraio 2025, emessa de plano ex art. 634, comma 1, cod. proc. pen., la Corte d’appello di Messina ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza della Corte di appello di Catania del 17 ottobre 2022 con cui lo stesso era stato condannato, in rito abbreviato, alla pena di 8 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis e 56, 629 cod. pen.
L’istanza era stata avanzata per l’asserita esistenza di prove nuove idonee ad incidere sul giudizio di responsabilità; l’ordinanza impugnata ha ritenuto che quelle indicate nell’istanza non potessero essere considerate prove nuove, o perchØ già facenti parte del compendio istruttorio valutato dai giudici di merito, o perchØ non decisive per modificare la decisione; in particolare, sulle dichiarazioni rese in giudizio dal collaboratore di giustizia COGNOME, l’ordinanza aggiunge che esse non potevano essere rivalutate in sede di revisione in punto di credibilità del dichiarante, perchØ tutto ciò che potrebbe formare oggetto del giudizio di revisione Ł la eventuale falsità dei fatti storici che hanno costituito riscontro esterno a tali dichiarazioni.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che la Corte di appello ha deciso de plano il merito della istanza di revisione andando oltre i limiti della valutazione di inammissibilità, in un caso in cui non si era in presenza di una doppia conforme perchØ il ricorrente era stato assolto in primo grado dalla contestazione associativa; il mendacio in cui Ł incorso il collaboratore di giustizia non può essere
definito marginale ed imporrebbe l’estromissione delle dichiarazioni di COGNOME dalla piattaforma probatoria.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il ricorso deduce che la Corte di appello ha deciso de plano il merito della istanza di revisione andando oltre i limiti della valutazione di inammissibilità.
L’argomento Ł manifestamente infondato.
La decisione sul rito trova fondamento nella norma attributiva del potere, che Ł l’art. 634, comma 1, cod. proc. pen., che dispone che: “quando la richiesta Ł proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l’osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l’inammissibilità (…)”.
La circostanza che il legislatore abbia richiamato tra le ipotesi che determinano la dichiarazione di inammissibilità della domanda de plano, oltre a situazioni che comportano una valutazione di tipo puramente processuale, anche la norma dell’art. 631 cod. proc. pen., secondo cui “gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d’inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531”, comporta che nella fase rescindente alla Corte d’appello spetti già un, sia pur limitato, potere di valutazione del merito dell’istanza.
La corretta ricostruzione sistematica dei limiti di questo potere di valutazione preliminare del merito dell’istanza e delle differenze con il potere che spetta all’esito del giudizio di merito sulla istanza stessa non Ł semplice, in quanto, come Ł stato evidenziato in un precedente di legittimità, il giudizio di manifesta infondatezza comporta un “limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, in ordine all’oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento, sicchØ Ł legittima la verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei nova, che non si traduca in indebite anticipazioni del giudizio di merito” (Sez. 5, n. 36718 del 04/05/2017, COGNOME, Rv. 271306).
Questo “limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito” comporta che la manifesta infondatezza debba essere dichiarata quando le nuove prove poste a suo fondamento siano inidonee ictu oculi (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, COGNOME, Rv. 271071), o con evidenza (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, COGNOME, Rv. 281422), a determinare un effetto demolitorio del giudicato, pur se altro filone interpretativo ampia i margini della valutazione de plano, perchØ ritiene si debba trattare di “delibazione non superficiale, sia pure sommaria” (Sez. 5, Sentenza n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405).
Nella valutazione di inidoneità ictu oculi, o ‘con evidenza’, o “sommaria”, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto rientrino anche la “la presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività, delle allegazioni poste a fondamento dell’impugnazione straordinaria (ancora Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405, cit.) e finanche la “comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta” (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, COGNOME, Rv. 273029; Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, COGNOME, Rv. 253437), che Ł ciò che ha fatto la Corte di appello con l’ordinanza
impugnata in cui ha raffrontato i nova con la prova assunta nel giudizio ed ha ritenuto i primi del tutto privi dell’idoneità a scardinare il giudizio di responsabilità pronunciato nella sentenza contro cui Ł proposta l’impugnazione straordinaria.
In questo contesto il ricorso si limita a dedurre che il mendacio in cui Ł incorso il collaboratore di giustizia COGNOME non può essere definito marginale ed imporrebbe l’estromissione dalla piattaforma probatoria delle sue dichiarazioni, ma si tratta di un argomento che non si confronta con il percorso logico della ordinanza impugnata che ha evidenziato, in conformità a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020, dep. 2021, De, Rv. 280335 – 01: Il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sØ, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale Ł stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto), che in sede di giudizio di revisione non si può procedere alla rivalutazione della credibilità delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, ma soltanto ad introdurre con i nova un elemento di prova che faccia venir meno l’esistenza di un fatto storico che nella motivazione della pronuncia di condanna ha assunto la funzione di riscontro esterno alle sue dichiarazioni.
Già nella sentenza di Sez. 5, n. 14902 del 18/01/2024, che ha giudicato del ricorso proposto dall’odierno ricorrente contro la sentenza di condanna, e nei cui confronti Ł stata proposta l’istanza di revisione, era stato, peraltro, ritenuto che ‘le doglianze relative alle dichiarazioni del collaboratore COGNOME sono del tutto generiche (così come le deduzioni proposte nella memoria sopra citata)’ e che ‘per quanto riguarda le dichiarazioni accusatorie di COGNOME, la deduzione difensiva circa l’inesistenza della tabaccheria investe un profilo del racconto del collaborante all’evidenza estraneo al nucleo essenziale delle sue accuse e, come tale, inidoneo a inficiare il complessivo ragionamento probatorio svolto dal giudice di appello – anche – sulla base di tali dichiarazioni’.
L’istanza di incidente di esecuzione si Ł limitata, con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore COGNOME, a riproporre, in modo ancora una volta generico, l’argomento della credibilità del dichiarante incentrandolo ancora una volta sugli stessi temi di prova già scrutinati in senso negativo in sede di legittimità. Ne consegue che il giudizio in astratto di incongruenza, e non persuasività, delle allegazioni poste a fondamento dell’impugnazione straordinaria, che, come visto sopra, spetta alla Corte di appello già in fase di valutazione dell’ammissibilità dell’istanza, Ł stato, in modo non illogico, correttamente effettuato nel caso in esame.
Il ricorso, pertanto, Ł manifestamente infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME