Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34646 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34646 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME COGNOME n. a Paternò il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Perugia in data 30/1/2024
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso p l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma del difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza la Corte d’Appello di Perugia dichiarava inammissibile l’istanza di revisione proposta nell’interesse di NOME COGNOME in relazione alla sentenza d Corte d’Appello di Roma in data 12/10/2009, irrevocabile il 28/1/2022, che, in parziale rifo della decisione di primo grado, aveva condannato l’imputata per i delitti di rapina aggrava lesioni e furto aggravato.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore e procuratore speciale dell condannata, AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata assunzio della prova nuova e decisiva costituita dal documento 3 allegato all’istanza di revisione difensore sostiene che la Corte territoriale ha ritenuto la manifesta infondatezza della rich nonostante le dichiarazioni del coimputato COGNOMECOGNOME separatamente giudicato, trovino conferma nel documento prodotto, mai valutato nelle sedi di merito. L’ordinanza impugnata non ha in alcun modo apprezzato il dato relativo al mancato possesso della patente di guida da parte del predetto NOME sebbene la circostanza potrebbe modificare il giudizio di responsabilità della NOME NOME i fatti a lei addebitati;
2.2 l’omessa valutazione della prova nuova sulla base di una motivazione contraddittoria e illogica sebbene i testi assunti abbiano riferito della presenza di tre soggetti di maschile all’interno del supermercato in cui si consumò la rapina;
2.3 il vizio di motivazione in relazione alla valutazione d’attendibilità della teste mai esaminata in contraddittorio in conseguenza dell’intervenuto decesso, le cui dichiarazion sono smentite dalla prova nuova dedotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure, pr dell’indispensabile gradiente di determinatezza necessario all’instaurazione del contradditto di legittimità. Il difensore assume l’omessa valutazione da parte della Corte territorial documento 3 allegato all’istanza di revisione, costituente prova nuova e decisiva in quant tale suscettibile di ribaltare il giudizio di colpevolezza della ricorrente, senza tuttavia il documento in questione o, comunque, indicarne i contenuti ed illustrarne l’effica scardinante sul tessuto motivazionale della sentenza oggetto di revisione.
Tanto a fronte dell’ordinanza impugnata che ha individuato (pag. 2) quali elementi nuovi dedotti dall’istante “alcune incongruenze nelle dichiarazioni della persona offesa NOME che n comprometterebbero la genuinità nonché l’irritualità del riconoscimento della NOME effettuat in caserma dalla medesima p.o.”, evidenziando che la richiesta di revisione era, dunque, fondata sulla non corretta valutazione di prove già acquisite nelle fasi di merito.
L’assenza di qualsivoglia riferimento nel provvedimento censurato al documento prodotto dalla difesa avrebbe imposto la compiuta illustrazione della decisività dei contenuti de stesso in relazione alle pregresse acquisizioni probatorie.
1.1 V’è da aggiungere che ove la difesa abbia inteso far riferimento al mancato possesso da parte del coimputato COGNOME della patente di guida, la circostanza risulta già valutata sede di merito, secondo quanto evidenziato dall’ordinanza impugnata a pag. 3, con motivazione priva di frizioni logiche giacché l’assenza di titolo abilitativo non costi
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circostanza atta a smentire la ricostruzione della teste che aveva indicato l’Oman alla gui dell’autovettura su cui viaggiava anche la ricorrente.
1.2 Né il provvedimento impugnato si presta a rilievi con riguardo all’apprezzamento operato in relazione alle dichiarazioni della p.o. poiché la valutazione di attendibilità stessa, già effettuata nel giudizio di cognizione, non può formare oggetto di riesame in se di revisione, salvo che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale si è indiv il riscontro esterno alle dichiarazioni della predetta (Sez. 3, n. 23967 del 23/03/2023 284688-01;Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280335-01) ovvero risulti dimostrata la falsità della prova testimoniale su cui è fondato il giudicato di condanna (S 2, n. 2151 del 23/10/2020, dep. 2021, Rv. 280516 – 01).
2.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragion d’esonero
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 27 giugno 2024
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