Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17660 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17660 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 9 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte d’appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta da NOME COGNOME volta ad ottenere la revoca della sentenza definitiva di condanna alla pena dell’ergastolo ed il proscioglimento dal reato di omicidio di NOME COGNOME e dai connessi reati di sequestro di persona e occultamento di cadavere, commessi in concorso con
P alcuni esponenti mafiosi del RAGIONE_SOCIALE quali NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
NOME COGNOME ricorre per Cassazione e chiede l’annullamento dell’ordinanza sulla base di sei motivi che, in quanto tra loro logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente. Il ricorrente deduce, infatti, i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta inidoneità dei nuovi elementi allegati a travolgere il giudicato.
In primo luogo, il ricorrente censura la valutazione relativa alla mancanza di novità e decisività della consulenza tecnica volta a dimostrare che i resti di un telefono cellulare rinvenuti nel luogo dell’omicidio non erano ascrivibili al telefono in uso alla vittima. Si rappresenta, infatti, che: la consulenza tecnica è stata redatta sulla base di una metodica diversa da quella utilizzata nell’altra consulenza tecnica posta a fondamento della precedente istanza di revisione; detta consulenza è rilevante al fine di minare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal COGNOME in merito all’appartenenza alla vittima del telefono cellulare.
Si deduce, inoltre, l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale nell’escludere la decisività e la rilevanza delle altre prove prodotte, in quanto: 1) il certificato de P.R.A., le visure camerali e quelle relative alle vicende societarie che interessavano la vittima, COGNOME NOME, sono volte a dimostrare l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla figlia, NOME COGNOME, anche con riferimento alla scomparsa del padre, potendosi desumere dalla documentazione di cui sopra la sostanziale inesistenza dell’attività imprenditoriale del COGNOME, nonché la data di rottamazione dell’autovettura della vittima; 2) la nota del Comune di Palermo attesta l’inesistenza del numero civico 1002 in INDIRIZZO; 3) gli accertamenti cartografici e topografici dimostrano, tra l’altro, lo stato dei luoghi, le distanze fra gli stessi, la compatibilità delle tracce di abbruciamento rinvenute sul terreno di Villabate con quelle riferite all’incendio dell’autovettura a bordo della quale sarebbe stato trasportato il corpo del COGNOME, nonché l’esistenza o meno della sede di lavoro dello stesso COGNOME.
Si lamenta, infine, l’apparenza della motivazione con la quale è stata esclusa la rilevanza delle dichiarazioni rese dai collaboratori nell’ambito di procedimenti successivi a quello che ha interessato il ricorrente, avendo la Corte omesso di procedere ad una comparazione tra le nuove e le vecchie dichiarazioni e di esaminare le contraddizioni in grado di intaccare l’originario impianto.
Con il sesto motivo di ricorso si lamenta l’omessa valutazione degli ulteriori elementi di prova allegati all’istanza di revisione, relative, ‘ alle innumerevoli contraddizioni concernenti la scomparsa e la data della morte del COGNOME, le modalità di esecuzione dell’omicidio, i tabulati telefonici del COGNOME e del COGNOME, le contraddizioni dei collaboratori in merito all’effettivo coinvolgimento del COGNOME con d i RAGIONE_SOCIALE COGNOME. Si lamenta, in particolare, che la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulla questione di diritto relativa all’accertamento della data di commissione del reato, elemento che si riflette sul concreto esercizio del diritto di difesa.
Si deduce, infine, l’omessa valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, post fondamento della condanna del ricorrente, alla luce delle nuove acquisizioni. Si rappresenta, infatti, che: NOME COGNOME, anche lui coinvolto a titolo di concorso nell’omicidio di COGNOME, ha sollevato dubbi sull’attendibilità de pentito COGNOME; che nel corso del proc. n. 3/1997 COGNOME aveva chiesto di poter rendere dichiarazioni circa un incontro avvenuto negli uffici della Squadra Mobile di Palermo con NOME COGNOME durante il quale NOME aveva tentato di convincerlo a collaborare, assumendosi la responsabilità di tutti i fatti ciò a fronte del percepimento della somma di cinquecento milioni di lire e della promessa di evitare il carcere; le stesse dichiarazioni sono state ripetute da NOME nel procedimento per le bombe di Firenze, Roma e Milano nel corso dell’udienza del 4 ottobre 1997.
Nel corpo del motivo si menziona, infine, ad ulteriore sostegno della carenza di prove a carico del ricorrente, la mancata adeguata valutazione della attendibilità dei collaboratori, peraltro sentiti senza le dovute garanzie difensive, e la mancanza di riscontri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va, innanzitutto, premesso che il processo di revisione si sviluppa in due fasi, l’una rescindente e l’altra rescissoria: la prima è costituita dalla valutazione che avviene “de plano”, senza avviso al difensore o all’imputato della data fissata per la camera di consiglio – avente ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile “ictu °culi”, da parte del “novum” dedotto; la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all’accertamento e alla valutazione delle “nuove prove”, al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all’affermazione di responsabilità del
condanNOME, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, del 1998, Pisco, Rv. 210040).
Pur sussistendo una distinzione logica-funzionale tra le due fasi, la delibazione propria della fase rescindente implica un valutazione sommaria, ma non superficiale, degli elementi addotti dal ricorrente al fine di ottenere un capovolgimento della precedente statuizione di colpevolezza; tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell’impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep.2021, Rv. 280405).
In particolare, con riferimento alla richiesta proposta sulla base di prove nuove, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa e ribadita, ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi tali non sol le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condanNOME, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario (Sez. U, n. 624 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443). In tal caso, la valutazione preliminare di non manifesta infondatezza dell’istanza implica la necessità di valutare, oltre che l’affidabilità delle prove dedotte, anche l’idoneità ictu oculi a determinare un effetto demolitorio del giudicato (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, COGNOME Stefano, Rv. 271071), la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione. Detta valutazione implica, dunque, necessariamente una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o di inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili “ictu ()culi” (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, COGNOME, 259779). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
I sei motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, investendo tutti la rilevanza delle prove poste a fondamento dell’istanza, sono inammissibili in quanto generici e di contenuto meramente confutativo, limitandosi ad insistere sulla rilevanza delle prove prodotte, senza alcun confronto critico con le ragioni poste a fondamento della decisione. Ad avviso del
Collegio la Corte territoriale, con motivazione coerente con le coordinate ermeneutiche sopra esposte ed immune da vizi logici o giuridici, ha escluso la sussistenza dei requisiti di novità e/o decisività delle prove dedotte rilevando, in termini persuasivi e non specificamente censurati dal ricorrente, che: a) la consulenza tecnica, oltre a reiterare le medesime conclusioni contenute in una precedente consulenza, già posta alla base di altra richiesta di revisione, non può, comunque, considerarsi decisiva, in considerazione dei numerosi e convergenti riscontri estrinseci, anche di tipo individualizzante, alle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia; b) quanto alla documentazione relativa alla data di rottamazione dell’autovettura del COGNOME e alle visure concernenti la sua società, in primo luogo, non ne è stata dedotta la scoperta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, né la produzione e la mancata acquisizione o valutazione da parte dei Giudici di merito, e, in ogni caso, si tratta di documentazione inidonea a scalfire la tenuta del compendio probatorio posto a fondamento della condanna; c) parimenti inconferente è l’ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente, trattandosi, peraltro, quanto agli accertamenti topografici e cartografici, di prove che non erano state ammesse dai Giudici della cognizione; d) le dichiarazioni rese da taluni collaboratori giustizia in altri procedimenti, sono inconferenti (si chiarisce, a esempio, che COGNOME si è limitato a dichiarare di non essere lui il proprietario della cd. “camera della morte”), tenuto, conto, peraltro, che quelle di COGNOME sono state rese in data antecedente la condanna di primo grado e che eventuali contraddizioni con quanto precedentemente dichiarato dal collaboratore di giustizia avrebbero dovuto essere fatte valere nell’ambito del giudizio di cognizione mediante formale contestazione; e) il collaboratore COGNOME si è limitato a riferire che il ricorrente conosceva il proprietario del magazzino, aveva svolto il ruolo di intermediario per la locazione dell’immobile e deteneva le chiavi del locale quando aveva portato sul posto la vittima. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che Io stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 marzo 2024