Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3796 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3796 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG GLYPH ret.)3.7.f:~ r,ettk. . c…coute-egD- , 0 e-e( Aca- (5-9-4t-tzet. (1)–; ta4 ‘4 ettk 5t
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IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Appello di Lecce, con ordinanza resa ai sensi dell’art.6 cod.proc.pen. in data 2 gennaio 2023 ha dichiarato inammissibile la domanda di revisione introdotta da COGNOME NOME e relativa alla sentenza emessa il maggio 2019 dal Tribunale di Bari (irrevocabile, dopo la conferma della Corte d Appello, in data 23 febbraio 2022).
1.1 In motivazione si afferma, in sintesi, che : a) la consulenza tecnica sui di percorrenza tra l’abitazione del COGNOME e il luogo di consumazione del fur pur avendo carattere di novum rispetto alla istruttoria espletata in giudizio, non incrina, ictu °culi, la congruenza della motivazione affermativa di responsabilità; b) le ulteriori considerazioni sulle validità ed efficacia del riconosci fotografico rappresentano esclusivamente delle critiche alle valutazioni contenu in sentenza e, pertanto, non hanno reale carattere di novità.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme d legge – RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione dell’art.634 cod.proc.pen. .
Secondo il ricorrente la valutazione preliminare di inammissibilità della domand di revisione – operata senza contraddittorio non può contenere anticipazio riservate al giudizio di merito. Nel caso in esame non si sarebbe trattato semplice apprezzamento di inidoneità del novum ma di una anticipazione non consentita. Era la stessa consulenza tecnica, peraltro, a rendere di dubbia val dimostrativa le ulteriori emergenze istruttorie oggetto di valutazione in cognizio
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione dell’art. 630 cod.proc.pen. con particolare riferimento alla nozione di novità della prova.
Il furto, come allegato dalla difesa, ha avuto inizio alle ore 20.20 (e non alle come affermato all’epoca del giudizio dalla Corte di Appello) e a fronte di tale d obiettivo assume rilievo decisivo, si sostiene, la consulenza sui temp percorrenza (il COGNOME era stato controllato presso la sua abitazione alle 19. La Corte di Appello avrebbe, pertanto, anticipato temi che meritavano di esser trattati in contraddittorio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei mot addotti.
3.1 Ed invero, va ritenuto condivisibile l’orientamento interpretativo pe l’inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai dell’art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondame risultano, all’evidenza, inidonee a consentire una verifica circa ll’esito del gi talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perc riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l’effettiva capacità allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiv ragionevole dubbio (v. Sez. 11 n. 19648 del 3.2.2021, rv 281422).
3.2 Ciò non esclude, tuttavia, la necessità di effettuare una – sia pur somma delibazione dei nova, posto che l’apertura della fase del giudizio risulta preclusa dove risulti «manifesta» la assenza di incidenza dei nuovi elementi sulla ten complessiva della decisione.
In altre parole, non si tratta di anticipare la valutazione di merito a cogn piena, ma di dare attuazione ad una previsione di legge (l’art. 634 cod.proc.p che impone la verifica della idoneità – sia pur prospettica – dei nova a porre in crisi la valutazione di colpevolezza emessa nel giudizio a monte.
3.3 Nel caso in esame, la Corte di Appello di Lecce si è attenuta a detti prin regolativi, posto che l’elemento di prova ‘nuovo’ è rappresentato da un elabor tecnico il cui apprezzamento non richiede particolare elaborazione concettuale.
Il confronto tra i contenuti di detto elaborato e le emergenze istruttorie preg è stato, dunque, operato in termini di immediata percezione di inidoneità del da a determinare rivalutazioni del giudicato, nei limiti della previsione di applicata.
Si tratta di valutazione congruamente argomentata, sicchè le doglianze de ricorrente finiscono con il prospettare rivalutazioni non consentite nella pres sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi a ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissìbilità, versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pe
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 ottobre 2023
Il Consigliere estensore