Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38652 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38652 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto ex art. 630 cod. proc. pen. da
COGNOME NOME NOME a Salerno il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza resa il 17 giugno 2025 dalla Corte di appello di Napoli.
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell’udienza; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità d el ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli n. 394/2024 per asserita inconciliabilità di giudicati rispetto ad altra pronunzia n.1326/2024 nei confronti dei coimputati d ell’unico originario procedimento, la quale aveva escluso la sus sistenza dell’aggrav ante del metodo mafioso di cui all’art.416 bis .1 cod. pen. .
La Corte territoriale, con il provvedimento impugNOME, ha osservato
-che non ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 630 cod. proc. pen., in quanto nel caso in esame non sussiste un’ inconciliabilità dei fatti accertati e posti a fondamento del giudizio di colpevolezza, ma un mero contrasto di valutazioni tra pronunzie rese da
diverse autorità giudiziarie, all’esito di procedimenti celebrati secondo regole diverse ed in forza di una diversa piattaforma accusatoria.
che la revisione può essere richiesta quando il contrasto verta su fatti relativi alla respons abilità dell’istante , come espress amente disposto dall’art. 631 cod. proc. pen., mentre nel caso in esame la difesa ha invocato la revisione del giudicato per ottenere non il proscioglimento del condanNOME, ma l’affermazione di respon sabilità in ordine al medesimo reato addebitato al condanNOME, nella forma non aggravata.
2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato deducendo quanto segue.
2.1. Violazione di legge poiché la Corte avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 631 cod. proc. pen. rispetto agli artt. 3, 24, 27 comma 3 e 111 della Costituzione, atteso il chiaro orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 42/2018.
Con detta pronunzia la Corte costituzionale non dichiarava infondata la questione di legittimità costituzionale sulla scorta della chiara portata dell’art. 631 cod. proc. pen., ma la riteneva inammissibile per vizio di motivazione, ravvisato nell ‘ ordinanza di rimessione emessa dalla Corte catanzarese, il che induce a ritenere che avesse ritenuto sussistente la violazione costituzionale d ell’interpretazione che attribuisce portata AVV_NOTAIO all’art. 631 cod. proc. pen. Osserva il ricorrente che in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata occorre ritenere ammissibile lo strumento della revisione ritenendo che i limiti previsti dall’articolo 631 si riferiscano esclusivamente alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 630 lett. C, cioè alle ipotesi di nuova prova. Se invece si ritiene di aderire all’orientamento che attribuisce all’articolo 631 codice penale una portata AVV_NOTAIO, il ricorrente chiede di sollevare incidente di costituzionalità per contrasto con gli articoli 3, 24, 27 e 111 della Costituzione
2.2. Travisamento della prova del contrasto tra giudicati, poiché si è erroneamente ritenuto che l’istanza di revisione si fondasse su una diversa valutazione giuridica, mentre la diversa conclusione oggetto dell’istanza si fonda su un dato fattuale che è stato travisato, La presenza nel certificato penale del coimputato NOME COGNOME di precedenti di stampa mafioso camorristico che rendevano ineludibile l’aggravante.
Osserva il ricorrente che la Corte non ha spiegato le ragioni per cui, a suo giudizio, l’istanza di revisione sarebbe fondata su una diversa valutazione giuridica e non su una diversa ricostruzione fattuale.
Nella pronunzia a carico del COGNOME, il dato storico fattuale veniva travisato poiché la pronunzia emessa all’esito di separato giudizio nei confronti di un concorrente e acquisita in udienza, aveva escluso l’aggravante del metodo mafioso , in quanto la stessa si fondava sul certificato penale del correo COGNOME, che risultava presentare condanne per associazione di stampo mafioso, circostanza risultata inesistente.
Osserva inoltre il ricorrente che il contrasto che intende far valere in questa sede, era già emerso nel corso del giudizio a carico del COGNOME, poiché la sentenza emessa in separato giudizio che escludeva l’aggr avante del metodo mafioso, veniva depositata nel giudizio di appello a carico anche del COGNOME, odierno ricorrente, che tuttavia aveva già sottoscritto il concordato sulla pena; ne conseguiva che per lui la pena rimaneva immutata, mentre i coimputati beneficiavano dell’esclusione dell’aggravante . La Corte di appello, invece, avrebbe dovuto disattendere d’ufficio l’accordo raggiunto ex art. 599 bis cod. proc. pen. da difesa e pubblica accusa ed escludere l’aggravante riconosciuta .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è manifestamente infondato e non consentito, sotto plurimi aspetti.
1.1. La prima censura è manifestamente infondata.
Giova premettere che a mente dell’art. 631 cod. proc. pen., gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condanNOME deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531 cod. proc. pen.
Questo limite ha portata AVV_NOTAIO e si riferisce a tutti i casi previsti dall’art. 630 cod. proc. pen.
In coerenza con questa lettura della norma, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di revisione, è inammissibile la richiesta fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma alla dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato. (Sez. 6, n. 4121 del 16/05/2019, dep. 2020, A., Rv. 278194 -01; Sez. 6, n. 25591 del 27/05/2020, COGNOME, Rv. 279608 -01; sez.1 n.31249 del 17/9/2025, COGNOME, non mass.)
Ciò posto, va osservato che la questione di legittimità costituzionale di questa interpretazione che attribuisce portata AVV_NOTAIO all’art. 631 cod. proc. pen. è stata già ritenuta manifestamente infondata.
Giova ricordare che con diverse pronunzie ed in ultimo con la sentenza n. 128 del 2025 la Corte Costituzionale ha ribadito che «in tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali il legislatore dispone di un’ampia discrezional ità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute ( ex plurimis : sentenze n. 17 del 2011; n. 229 e n. 50 del 2010; n. 221 del 2008; ordinanze n. 43 del 2010, n. 134 del 2009, n. 67 del 2007)»
Questa Corte di legittimità ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 631 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., 6 e 13 CEDU, nella parte in cui esclude l’ammissibilità della domanda di revisione in funzione del riconoscimento di un trattamento sanzioNOMErio meno afflittivo, essendo ragionevole la previsione secondo cui il superamento del giudicato è consentito
solo in presenza di elementi che conducano al proscioglimento e giustificato che sia il solo legislatore ad individuare i limiti di ammissibilità dell’impugnazione straordinaria. (Sez. 6, n. 25591 del 27/05/2020, COGNOME, Rv. 279608 – 01)
Con riferimento all’ipo tesi che ci occupa, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 631 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 27, comma 3 e 111 Cost., nella parte in cui esclude l’ammissibilità della domanda di revisione fondata su elementi tali da far luogo, ove accertati, alla condanna dell’imputato per un reato meno grave, anziché al suo proscioglimento, atteso che i limiti oggettivi alla revisione previsti dalla suddetta norma, in conformità al principio di ragionevolezza, rispondono all’esigenza di attuare un bilanciamento tra il “favor innocentiae ” e le esigenze di certezza e stabilità sottese al principio di intangibilità del giudicato. (Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, NOME, Rv. 276080 – 02)
Ed in effetti la delimitazione del perimetro delle circostanze – di natura inevitabilmente eccezionale – che possono giustificare la revisione del giudicato è affidato alla scelta insindacabile del Legislatore. Rimettere in discussione il giudicato intorno alla sussistenza di una circostanza consentirebbe di rivisitare le vicende processuali anche per aspetti del tutto estranei al nucleo della valutazione, che resta immutato: circostanza è ciò che sta attorno al reato, è elemento accessorio e non essenziale. Le ipotesi di rivedibilità del giudicato sono inevitabilmente eccezionali e la scelta di limitarne la portata ai soli casi indicati dalla norma in discussione non è affatto ingiustificata o irragionevole.
1.2. La seconda censura non è consentita poiché ha per oggetto la motivazione relativa ad una delle ragioni concorrenti esposte dall’ordinanza impugnata a sostegno della inammissibilità dell’istanza di revisione, che non supera il vaglio di ammissibilità per quanto rassegNOME nel paragrafo precedente, trattandosi di istanza con cui si invoca l’esclusione di un’aggravante .
A ciò si aggiunga che nel ricorso si afferma che la pronunzia con cui era stata esclusa la sussistenza dell’aggravante nei confronti dei coimputati, che viene invocata dal ricorrente come causa di revisione, era già stata prodotta nel medesimo giudizio dinanzi alla Corte di appello, che pur prendendone atto non aveva ritenuto di disattendere l’accordo raggiunto tra pubblico ministero e l’ imputato ricorrente ex art. 599 bis cod.proc.pen..
E’ evidente che tale affermazione destina il ricorso all’inammissibilità , poiché non può costituire causa di revisione, a prescindere dal dettato dell’art. 631 cod.proc.pen., la valutazione di un elemento già acquisito al processo originario, conclusosi con sentenza irrevocabile. Solo impugnando quella pronunzia prima del suo passaggio in giudicato, il ricorrente avrebbe potuto, in ipotesi, rilevare la pretesa violazione di legge, mentre non può far valere l’asserito vizio tramite lo strumento straordinario della revisione.
Per le ragioni sin qui esposte si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ammenda che si ritiene congruo liquidare nella somma di euro 3000, in proporzione al grado di colpa nella presentazione della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Roma 14 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME