Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20482 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20482 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 10/10/1960
avverso l’ordinanza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOMECOGNOME in qualità di prossima congiunta di COGNOME
NOME, ricorre avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione da questi proposta avverso la sentenza
della Corte di Assise di Appello di Messina che lo ha condannato per il delitto di omicidio. Con successiva memoria ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno del
ricorso;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia la violazione della legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta
infondatezza degli elementi addotti dalla difesa volti ad escludere il coinvolgimento dell’imputato nella realizzazione del reato, è generico per indeterminatezza perché
privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett.
c)
cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, si limita
a sostanzialmente a rinviare all’istanza di revisione, senza indicare gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione
di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che le ulteriori argomentazioni svolte con la memoria sono manifestamente infondate, atteso che la Corte territoriale, con motivazione adeguata e coerente, ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione in quanto le ragioni poste a suo fondamento sono state valutate inidonee a consentire una verifica circa l’esito del giudizio, sicché in tal caso rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l’effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nel prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Rv. 281422 01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2029: —
Il consigliere estensore
DEPOSITATA GLYPH Il Presidente