Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42366 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42366 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCE; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce, con provvedimento del 15/05/2024 ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta nell’interesse di NOME COGNOME, che aveva evidenziato l’emersione di elementi estranei e sopravvenuti rispetto al dedotto e al deducibile e che, nella prospettazione difensiva, dovevano condurre al superamento della decisione della Corte di appello di Bari del 29/11/2019, che aveva assolto il COGNOME dai delitti ascritti ai capi b) c) e g1) della rubrica e riqualificato il fatto ascritto al capo a) ai sensi dell’art. 319quater cod. pen. Tale decisione era divenuta definitiva ad esito del giudizio di legittimità che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di NOME COGNOME proposto in data 25/02/2021.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, avverso il provvedimento della Corte di appello di Lecce del 15/05/2024, deducendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 27657/2024
La difesa ha dedotto la ricorrenza di violazione di legge, di erronea interpretazione della legge penale nonchØ il vizio della motivazione perchØ manifestamente illogica in relazione agli artt. 127 e 634 cod. proc. pen.; sono state richiamate le fasi del procedimento a carico del COGNOME e si Ł evidenziato che, quanto al capo a), era emersa una prova nuova (capace di compromettere la tenuta del giudicato) rappresentata dalla registrazione effettuata ad opera del COGNOME di un colloquio tra presenti del 28/02/ 2017 tra NOME, COGNOME e la moglie del NOME.
Tale elemento, secondo la difesa, aveva scardinato del tutto la portata delle dichiarazioni rese dallo COGNOME, anche delle sommarie informazioni testimoniali, e incideva inesorabilmente sulla testimonianza del COGNOME. Il dialogo, inoltre, rendeva chiaro come la testimonianza dello COGNOME, sulla quale si era basata la condanna del COGNOME, era stata di fatto estorta. Infine, la difesa, dopo aver richiamato la motivazione della Corte di appello, ne ha censurato i contenuti e ha rilevato il superamento dei limiti relativi al vaglio preliminare di ammissibilità quanto alla conferenza della nuova prova, anticipando indebitamente il giudizio di merito.
La Procura generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto con motivo generico, oltre che manifestamente infondato.
In tal senso, occorre considerare che caratteristica peculiare del giudizio di revisione Ł quella della distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente – che ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l’astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto – e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice Ł tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, Di Pressa, Rv. 266810-01).
Si deve sottolineare che la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta, quando abbia ad oggetto “prove nuove”, «implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purchØ, però, riscontrabili ictu oculi » (cfr., Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, COGNOME Piazza, Rv. 259779-01; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 257496-01): ciò Ł quanto avvenuto nel caso in esame dove la Corte di appello ha dato atto dell’inconferenza della nuova prova, dell’evidente strumentalità e della sua totale inaffidabilità in mancanza di chiare indicazione sui tempi di emersione e sulle modalità di apprensione di tali elementi che avrebbero potuto entrare nel giudizio in modo ordinario, attesa l’epoca della registrazione, che avrebbe consentito un regolare e diretto ingresso di tale elemento nel giudizio; in tal senso Ł stata, in modo logico ed argomentato, esclusa qualsiasi possibile incidenza e capacità di tale elemento a scalfire il compendio probatorio sulla base del quale Ł stata ritenuta la responsabilità del ricorrente per il delitto ascritto.
In altri termini, il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente Ł quello di «valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare ove eventualmente accertati – che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella “noviter producta “, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.
Tale valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine , una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563-01).
Da queste premesse discende la definizione del perimetro del giudizio di inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., che potrà essere pronunciata solo quando «le ragioni poste a suo fondamento risultano, all’evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l’esito del giudizio» (così, Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, Moneta RAGIONE_SOCIALE, Rv. 255477-01).
La lettura offerta dalle decisioni richiamate trova la sua ragion d’essere nella ricordata peculiarità del rimedio della revisione teso a rimuovere una decisione passata in giudicato, rispetto al quale il vizio di manifesta infondatezza, previsto dall’art. 634 cod. proc. pen., quale causa di inammissibilità della relativa richiesta, deve essere collegato alla palese inidoneità delle ragioni poste a sostegno della richiesta ad accedere al giudizio di revisione; ciò in base ad una delibazione nella quale non possono assumere rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito poichØ, diversamente opinando, ne deriverebbe un’indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore ha inteso tenere del tutto differenziati (il primo, quale filtro necessario per evitare la proposizione di istanze pretestuose e palesemente infondate, così da evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale; il secondo, volto a garantire al ricorrente l’acquisizione nel contraddittorio delle parti delle prove in astratto in grado di sovvertire l’esito del giudizio già concluso). Indispensabile, al fine di procedere al giudizio di ammissibilità dell’istanza, risulta quindi la comparazione tra le prove poste a fondamento della decisione affermativa della responsabilità del condannato e le prove dedotte a sostegno dell’istanza di revisione. Secondo quanto Ł dato desumere dagli atti, i giudici di merito sono pervenuti all’affermazione della penale responsabilità sulla base di un corposo ed univoco compendio probatorio per nulla scalfito dalla allegazione del ricorrente, del tutto generica anche in questa sede, non confrontandosi con le considerazioni effettivamente svolte nell’ambito del provvedimento impugnato. La Corte di appello ha ampiamente motivato in tal senso e con tale motivazione il ricorrente non si confronta. NØ d’altra parte il ricorrente ha allegato di avere incolpevolmente scoperta tale prova dopo che la sentenza a suo carico Ł divenuta definitiva. In altri termini non si può considerare nuova la prova che sarebbe stata deducibile e non Ł stata dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (in diversa fattispecie, ma con principi applicabili al caso in esame in linea di continuità con l’ermeneusi relativa alla prova nuova, Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, COGNOME Duca, Rv. 283707-01).
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 13/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME