Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8004 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8004 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell’art.611 c.p.p..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione avverso la sentenza 6719/2015 emessa dalla Corte d’appello di Roma il 2 ottobre 2015.
Dopo aver ricordato che due precedenti istanze di revisione della sentenza, formulate d condannato, erano già state dichiarate inammissibili nel 2018 e nel 2021, e dopo aver illustr i principi che governano l’istituto, l’impugnata decisione ripercorrere gli snodi fondamental sentenza contestata ponendoli a confronto con le prove nuove indicate nell’istanza. Tal operazione ermeneutica porta alla conclusione, espressa nel provvedimento impugnato, che gli elementi addotti non abbiano le necessarie caratteristiche di novità e che in ogni caso essi siano sufficienti o idonei a dimostrare la incompatibilità della versione fornita dalla persona con la comprovata partecipazione dell’imputato ad una seduta del consiglio circoscrizionale cui era presidente nel giorno in cui si sarebbe verificato l’episodio ascritto al COGNOME.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la erronea applicazione della legge penale relazione alla dichiarata manifesta infondatezza dell’istanza, all’esclusione del requisit novità delle prove nonché circa l’inverosimiglianza ed inattendibilità delle prove testimon documentali.
In particolare, oltre a lamentare l’omessa considerazione della memoria difensiva depositata 22 gennaio 2023, si contesta che la corte d’appello, decidendo in via preliminare, non abbia d ingresso alle prove testimoniali richieste ed abbia quindi indebitamente limitato il campo propria cognizione ledendo il diritto di difesa della ricorrente.
Con il secondo motivo si lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità de argomentazioni poste a fondamento della dichiarazione di inammissibilità in relazione a pertinenza, rilevanza e idoneità delle nuove prove dirette a determinare il proscioglimento COGNOME.
Nella valutazione delle prove nuove nel ricorso, la Corte ha adottato un approcc verificazionista osservando che esse erano irrilevanti rispetto alla attendibilità delle dich della persona offesa. Tale approccio rende impossibile qualsiasi deduzione difensiva poich qualunque elemento in contrasto con le accuse della persona offesa sarebbe potenzialmente collocabile in quella porzione di tempo rimasta indefinita nell’ambito della quale è stata a la tentata concussione da parte del COGNOME. La prova a discarico diventa pertanto, ancor pri che inutile, impossibile.
Infine, si lamenta la completa omissione di qualsivoglia considerazione in relazione consulenza tecnica redatta dal consulente di parte.
Tanto la procura generale (NOME COGNOMECOGNOME quanto la difesa dell’imputato (AVV_NOTAIO) hanno inviato memoria per mail. La prima ha chiesto l’inammissibilità del ricorso pe genericità delle doglianze mentre la seconda, deducendo “motivi nuovi e aggiunti”, lament l’omessa considerazione della memoria difensiva di data 22 gennaio 2023 nonché della confutazione, ivi contenuta, della versione fornita dalla teste COGNOME secondo cui all’epoc fatti l’imputato viveva ancora presso l’abitazione dei genitori. Con successiva memoria, ino la difesa di NOME COGNOME replica alle deduzioni del Procuratore Generale, insistendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei due motivi sui quali si basa.
Essi possono essere trattati unitariamente, per semplificazione e per esigenze espositive.
Occorre in primo luogo sottolineare che la presente istanza di revisione è la terza formula dall’imputato dopo il passaggio in giudicato della condanna. La lettura delle due sentenze c la Corte aveva pronunciato in relazione alla due precedenti istanze (Sez.6, n.24202/2019 de 22 febbraio 2019 e la Sez.2, n.25530/2022 del 3 giungo 2022) consente di comprendere non solo che la questione oggi riproposta (la incompatibilità temporale della versione resa da persona offesa con le attività svolte dal COGNOME la mattina in cui l’incontro concussivo a avuto luogo) è la stessa già esaminata e ritenuta infondata in precedenza ma anche che essa è fondata sostanzialmente sugli stessi elementi circostanziali, per quanto proposti con corredo documentale parzialmente differente. Infatti, pur variando le fonti di prova (nel p ricorso, il verbale della seduta dell’il marzo 2010 del consiglio del XVII municipi dichiarazioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME; nella seconda, documentazione fotografica
della seduta analizzata attraverso consulenza tecnica; oggi, 76 immagini fotografiche dell stessa seduta del Consiglio municipale accompagnate da consulenza tecnica e ‘studio comparativo’) la circostanza che si vuol provare è la medesima. Ma in relazione ad essa, la Corte ha correttamente evidenziato che la attendibilità della deposizione della COGNOME dipende dalla precisione o meno del riferimento alla finestra temporale all’interno della qu l’incontro con il COGNOME era avvenuto poiché tale aspetto, indicato a distanza di temp inizialmente collegato al giorno in cui la donna aveva ricevuto la telefonata dal COGNOME cui veniva preannunciato il buon fine del finanziamento, era rimasto indefinito poiché, come legge nel provvedimento impugnato, “la persona offesa non fu mai precisa quanto all’individuazione dell’orario dell’incontro”.
Ulteriore produzione allegata alla più recente istanza (certificazione medica della vis oculistica e testimonianza della madre dell’imputato che aveva accompagnato il figlio al visita), a prescindere dalle ‘perplessità quanto al contenuto’ opportunamente espresse (a pg.5 del provvedimento impugnato), risultano inconferenti poiché troppo anteriori rispetto ag eventi per poter essere significativi o dimostrativi di alcunché -né la difesa ne ha illustr rilevanza ai fini della dimostrazione della tesi difensiva.
Anche in relazione alla dedotta mancata valutazione delle allegazioni documentali e della memoria difensiva depositata il 22 gennaio 2023, l’argomento è manifestamente infondato e generico. Alla memoria, secondo quanto indicato dalla difesa, è allegata una comunicazione del Comando RAGIONE_SOCIALE Carabinieri di Poggio San Lorenzo dalla quale si evince l’insussistenza, tra marzo e maggio 2010, di una Stazione dei Carabinieri in Torricella in Sabina. Da ciò, l’inconferen della deposizione del Sostituto Commissario COGNOME resa nel corso del dibattimento, sull’effettiva residenza dell’imputato all’epoca dei fatti. A ben vedere, l’osservazione dif non si confronta con il penultimo paragrafo della decisione, ove si sottolinea la irrilevanza d circostanza che la residenza del COGNOME fosse in Torricella. Anche qualora se ne ponesse in dubbio l’effettività, si osserva nella decisione, non viene esclusa la frequentaz dell’abitazione dei genitori (ove è stato rinvenuto il materiale sequestrato -a testimonianza d presenza assidua dell’imputato) e dell’area limitrofa, ove si trovava il phone shop presso il quale furono attivate le utenze utilizzate per le telefonate ‘incriminate’. L’argomento utilizzato Corte territoriale -nemmeno considerato nel ricorso- è congruo poiché è del tutto logi affermare che la presenza del COGNOME presso i genitori non implicasse -in presenza di impegni ‘romani’- una costante permanenza in Torricella ma al tempo stesso che essa non escludesse la possibilità per l’imputato di frequentare la località, distante poche decine di chilometr Capitale. Il mancato esame della memoria, pertanto, si rivela irrilevante, data la congru motivazionale, alla luce del principio ermeneutico per cui “l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza log giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambi sono state espresse le ragioni difensive” (ex multis, Sez. 5, n.51117 del 21/09/2017
Imp.COGNOME Rv. 271600 – 01). Congruità e correttezza logico-giuridica che nel caso di specie sono adeguatamente garantite, come si è detto.
In relazione all’ulteriore profilo di ricorso, attinente al criterio (‘verificazionista’) ad valutazione del materiale offerto, ai fini del giudizio di ammissibilità dell’istanza di revis Corte territoriale ha correttamente individuato lo standard applicabile e ne ha fatto adeguato, limitando la propria funzione, a dispetto di quanto osservato dalla difesa, alla ana dell’idoneità del materiale probatorio a consentire una verifica circa l’eventuale esit giudizio. Sicché è rimasto del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, in quant riservata alla eventuale fase del merito, la valutazione concernente l’effettiva capacità d allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dub (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021 Martinelli Rv. 281422 – 01). Ed in effetti, valorizzand contenuto della deposizione della COGNOME e gli apprezzamenti già in precedenza formulati sul punto, la Corte ha correttamente ritenuto, in applicazione del principio frustra probatur quod probatum non relevat, la manifesta infondatezza delle prove offerte, in quanto inidonee a scardinare (o anche solo a fragilizzare) l’apparato motivazionale della sentenza, senza ingerir nella valutazione del merito delle prove addotte con l’istanza.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa dell ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 9 gennaio 2024
Il Co sigliere relatore
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Il Preside ‘te