Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9384 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9384 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nata a Tradate il 06/02/1996
avverso l’ordinanza del 11/07/2024 della Corte d’appello di Venezia; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia con ordinanza del 11/07/2024 dichiarava inammissibile l’istanza di revisione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME
COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 634 e 636 cod. proc. pen., nonchØ contraddittorietà della motivazione con riferimento alla credibilità del teste. Evidenzia che la Corte territoriale in maniera del tutto apodittica ha ritenuto implausibile la prova nuova addotta, costituita dalle dichiarazioni di NOME COGNOME raccolte dal difensore ed ha altresì contestato le prove documentali prodotte; che in tal modo ha svolto anticipatamente ed arbitrariamente un vero e proprio giudizio rescissorio, ledendo il diritto di difesa, tenuto conto che non ha consentito al difensore di chiedere ed ottenere l’audizione dell’COGNOME nel contraddittorio, così da poterne valutare, in uno con i documenti prodotti, l’attendibilità; che, dunque, si Ł avuta un’impropria anticipazione del giudizio di merito, che non poteva avvenire in sede di delibazione dell’ammissibilità dell’istanza di revisione; che, invece, piø correttamente la Corte territoriale – preso atto della novità dele prove – avrebbe dovuto dar corso ad un vero e proprio giudizio di revisione ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen., con una vera e propria rinnovazione istruttoria dibattimentale avente ad oggetto la prova nuova, al fine di valutarla poi con le altre prove raccolte nella precedente fase di merito per pervenire ad un nuovo giudizio sulla intera originaria res judicanda , come integrata dalla prova nuova.
2.2. Con il secondo motivo deduce l’abnormità del provvedimento impugnato nella parte in cui
dichiara inammissibile l’istanza di revisione per difetto di procura speciale con riferimento alla posizione di COGNOME COGNOME Osserva in proposito che mai l’COGNOME – condannato per aver concorso con l’odierna ricorrente nei reati per i quali Ł stata avanzata istanza di revisione – ebbe a presentare nØ direttamente, nØ indirettamente una richiesta di revisione della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Brescia il 26/09/2022, per cui l’ordinanza impugnata Ł nulla laddove dichiara l’inammissibilità di un’istanza mai presentata.
2.3. In data 18/02/2025 Ł pervenuta articolata memoria di replica con cui si insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
1.1. Il primo motivo Ł manifestamente infondato. Invero, questa Corte di legittimità ha avuto cura di affermare che, in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l’affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, COGNOME, Rv. 273029 – 01). In particolare, Ł stato osservato che, in tema di revisione, nel corso della fase preliminare, il giudice di merito ha il limitato compito di valutare in astratto (e non in concreto) la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare – ove eventualmente accertati – che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella ” noviter producta “, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine , una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, COGNOME, Rv. Rv. 260563 – 01). In altre parole, anche nella fase rescindente Ł richiesta una delibazione “non superficiale”, sia pur sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza; tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza rilevabili in astratto delle allegazioni poste a fondamento dell’impugnazione straordinaria, nonchØ la loro non decisività (Sez. 5, n. 26579 del 21/02/2018, G., Rv. 273228 – 01).
Va, altresì, evidenziato che la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta di revisione, proposta sulla base di prove nuove, implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purchØ, però, riscontrabili “ictu oculi” (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv. 259779 – 01).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, rilevando correttamente che la prova su cui si fonda l’istanza di revisione non Ł idonea a sostenere il successivo giudizio di merito nella fase rescissoria, tenuto conto della non persuasività e della incongruenza rispetto al coacervo probatorio già acquisito in sede in cognizione. Ed invero, ha evidenziato gli elementi di prova su cui Ł stata fondata la sentenza di secondo grado di cui si chiede la revisione (la relazione sulle condizioni del veicolo rilasciata da società specializzata, sulla scorta della quale l’autovettura era stata acquistata dal soggetto che la aveva poi venduta all’odierna ricorrente; i filmati delle telecamere di videosorveglianza della RAGIONE_SOCIALE del 26/04/2016, dai quali risulta che RAGIONE_SOCIALE provò lui stesso l’autovettura, senza
rilevare alcun difetto; la ritenuta falsità delle dichiarazioni rese dal meccanico che effettuò la telefonata al venditore per denunziare il problema al cambio) per poi dar conto dei motivi per cui ha ritenuto irrilevanti ictu oculi le prove nuove e manifestamente inattendibili le dichiarazioni rese dall’COGNOME, in quanto contraddette dagli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio di merito (innanzitutto, l’assoluta implausibilità dell’erronea indicazione del meccanico all’atto della formazione della lista testimoniale; in secondo luogo, la circostanza per cui l’autovettura fu provata dall’acquirente; in terzo luogo, la relazione tecnica, proveniente da società specializzata, da cui non emerge il denunziato problema al cambio; infine, l’implausibilità ictu oculi della dichiarazione dell’COGNOME, contraddetta dall’intestazione dell’utenza da cui partì la telefonata che denunziava al venditore il problema al cambio, utenza che risulta intestata a NOME COGNOME, proprio al meccanico indicato nel giudizio di merito nella lista testi).
Dunque, non vi Ł stata nessuna anticipazione del merito, quanto piuttosto l’esplicazione di un argomento di pura logica, che ha evidenziato come la prova nuova non avrebbe assunto una valenza inferenziale tale da sovvertire il percorso logico-argomentativo su cui si fonda la sentenza di condanna.
Trattasi di motivazione congrua ed immune da vizi logici, che non esorbita dal perimetro della valutazione consentita dall’art. 634 cod. proc. pen., che, dunque, si sottrae a censure in sede di legittimità (Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210 – 01; Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690 – 01).
1.2. Il secondo motivo Ł manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale riporta le conclusioni dell’istanza di revisione, che viene richiesta anche nell’interesse dell’Horvat (si chiede l’emissione del «decreto di citazione di cui all’art. 636 comma 1 c.p.p. nei confronti di COGNOME COGNOME e di COGNOME Principe» per dar corso «al giudizio rescissorio di revisione in favore dei suddetti imputati»). Dunque, a fronte di una siffatta richiesta, correttamente ne ha dichiarato l’inammissibilità, dopo aver rilevato la mancanza della procura speciale in capo al difensore.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 26/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME