Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4257 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4257 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: MELE NOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/06/2025 della Corte d’appello di Catanzaro Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 16 giugno 2025, la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione avanzata da NOME COGNOME in relazione alla sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 27 febbraio 2014, irrevocabile il 17 giugno 2016, con cui l’istante era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen.
A sostegno della richiesta di revisione il COGNOME aveva indicato la nuova prova costituita dalla consulenza tecnica fonica della conversazione intercettata in data 23 luglio 2003, progr. n. 1213, effettuata secondo metodiche scientifiche nuove, il cui esito sarebbe stato idoneo a sovvertire il precedente giudicato.
La Corte territoriale ha ritenuto che tale prova, in base ad una valutazione ex ante risultava inidonea a travolgere il giudicato, dal momento che l’unica parte in cui la trascrizione operata dal CTP divergeva da quella originaria effettuata dalla polizia giudiziaria sarebbe del tutto incoerente con il contenuto sia precedente che success ivo della conversazione, dichiarando pertanto inammissibile l’istanza.
Avverso tale ordinanza il COGNOME ha proposto due distinti ricorsi per cassazione.
2.1. Il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO svolge un’unica articolata censura con cui si deduce l’inosservanza dell’art. 634 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 630, 631 e 634 cod. proc. pen. La Corte territoriale, anziché dichiarare de plano l’inammissibilità dell’istanza, avrebbe dovuto procedere alla discussione nel contraddittorio delle parti, ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., il cui rispetto si impone nei casi in cui l’inammissibilità non sia evidente. A fronte di una perizia fonica realizzata secondo nuove metodiche, la Corte avrebbe dovuto limitarsi ad una delibazione sommaria degli elementi addotti, e non avrebbe dovuto anticipare l’apprezzamento di merito, il quale non è consentito in sede di delibazi one dell’ammissibilità dell’istanza, essendo riservato al vero e proprio giudizio di revisione da svolgersi nel contraddittorio delle parti.
2.2. L’ordinanza impugnata conterrebbe, altresì, una valutazione illogica della prova nuova, in quanto fondata su una erronea traduzione del termine pronunciato dagli interlocutori («maica») e che era emerso dalla nuova perizia fonica, nonché sull’erronea valutazione di tale espressione come soprannome di COGNOME NOME clNOME DATA_NASCITA, che invece -come risulterebbe dagli atti -era conosciuto con altro nomignolo.
2.3. Inoltre, la Corte territoriale sarebbe incorsa nel travisamento della prova, laddove in modo apodittico avrebbe ritenuto che la frase «u ndavi», risultante dalla originaria trascrizione operata dalla polizia giudiziaria sia da preferire alla frase «non u ndavi» risultante dalla nuova perizia fonica, in quanto maggiormente coerente con i vari passaggi della conversazione intercettata.
Il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO articola un’unica censura con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione.
3.1. L’ordinanza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con la dedotta novità delle tecnologie con cui era stata effettuata la perizia fonica posta a base dell’istanza di revisione, valutando se essa fosse in concreto produttiva di risultati diversi risp etto a quelli già ottenuti, atteso che l’art. 631 cod. proc. pen. richiederebbe la formulazione di un giudizio prognostico astratto in ordine alla idoneità o meno dei nuovi elementi di prova a incidere sulla decisione irrevocabile.
Tale valutazione, tuttavia, non poterebbe consistere in una anticipazione del giudizio di merito, riservato al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi necessariamente nel contraddittorio delle parti e che non potrebbe concludersi con un provvedimento de plano .
3.2. Inoltre, la Corte senza procedere all’ascolto della conversazione o alla trascrizione della stessa mediante perizia, avrebbe dichiarato inammissibile l’istanza sul rilievo per cui l’interpretazione proposta dalla nuova perizia di parte sarebbe incoerente con il contenuto complessivo della dichiarazione. In tal modo i giudici dell’impugnazione si sarebbero sostituiti all’esperto, inammissibilmente facendo ricorso alla loro scienza privata e violando il dovere di disporre una perizia ove vengano in rilievo particolari cognizioni tecniche e il giudice intenda discostarsi dalle conclusioni cui sia pervenuto il consulente tecnico. In tale ipotesi il giudice è comunque tenuto ad un onere motivazionale più penetrante cui nella specie l’ordinanza impugnata non si sarebbe attenuta.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciascuno dei difensori ha depositato una memoria con cui ha replicato alle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Occorre, preliminarmente, ricordare che il giudizio di revisione ha natura di impugnazione straordinaria, preordinata alla riparazione degli errori giudiziari, mediante l’annullamento di sentenze di condanna che siano riconosciute ingiuste successivamen te alla formazione del giudicato. L’esigenza di tutela dell’innocente, che trova presidio nei principi costituzionali a tutela dei diritti inviolabili della persona (corte cost., sentenza n. 28 del 1969) si confronta tuttavia con l’interesse fondamentale alla certezza del diritto e alla stabilità delle statuizioni giuridiche. La disciplina della revisione mira, appunto, a comporre il conflitto tra esigenze di giustizia formale, che si concretizzano nella cristallizzazione delle decisioni giudiziarie attraverso il giudicato, ed esigenze di giustizia sostanziale che inducono a riaprire il processo pur a fronte di una sentenza irrevocabile di condanna. Per tali ragioni, la revisione è necessariamente subordinata a condizioni e limitazioni, che nel nostro sistem a sono tipizzate dall’art. 630 cod. proc. pen.
Il codice di rito disciplina altresì le cadenze del procedimento, le cui caratteristiche sono state delineate dalla giurisprudenza di legittimità innanzitutto nella soppressione della struttura bifasica (che caratterizzava tale procedimento nel codice di rito del 1930) e nel suo integrale svolgimento avanti alla Corte d’appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna di primo grado (art. 633 cod. proc. pen.), alla quale è affidato il vaglio sia dell’ammissibilità del la richiesta, sia della cognizione di merito.
2.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che «Nell’attuale sistema normativo, diversamente dal regime delineato nel sistema del codice di rito abrogato, non è ravvisabile nel procedimento di revisione una distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria, non soltanto perché il giudizio positivo circa l’ammissibilità della richiesta non comporta intervento di alcun tipo sulla decisione denunciata, ma anche perché -un argomento davvero complementare – la seriazione procedimentale descritta dall’art. 629 e seguenti segnala l’esistenza di una progressione che – sia pure attestata ai “casi” tassativamente previsti dall’art. 630 – implica, ove il giudizio di ammissibilità abbia esito positivo, una continuità tra i due momenti, tale da incentrare nel giudizio di revisione strido sensu inteso , il segmento cruciale della procedura» (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220441, in motivazione). Si è pertanto ritenuto che il riferimento, contenuto in talune pronunce di legittimità, alla distinzione tra delibazione preliminare di ammissibilità e giudizio dibattimentale, costituisce ‘mera scorciatoia linguistica’ che non implica il recupero di categorie ormai superate e che, con riguardo alla attuale disciplina della revisione, «è improprio continuare a distinguere una fase rescindente e una fase rescissoria» (Sez. 1, n. 4837 del 06/10/1998, COGNOME, Rv. 211454 -01; Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137, in motivazione).
In tale quadro, la valutazione di ammissibilità dell’impugnazione straordinaria costituisce un preventivo vaglio finalizzato a scongiurare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate, per evitare la celebrazione di un nuovo processo che risulti ex ante superfluo in base alle regole dettate dal legislatore. Essa si sostanzia, pertanto, in un’indagine preliminare, interna al procedimento, finalizzata a verificare l’osservanza delle disposizioni normative dettate per il ricorso a tale strumento, tra cui, o ltre all’oggetto e le forme della richiesta e la ricorrenza delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 630 cod. proc. pen. e la idoneità dei nuovi elementi di prova, se accertati, a dimostrare che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 (art. 631 cod. proc. pen.).
2.2. Con particolare riguardo a tale ultimo profilo, la valutazione inammissibilità si sostanzia nello scrutinio, da operare ‘dall’esterno’, e in tal senso
in astratto, circa l’idoneità delle nuove prove ad incidere in maniera decisiva sull’esito del processo definitivo. Il giudice è, in altri termini, chiamato a vagliare la capacità dimostrativa delle nuove prove, pur senza gli approfondimenti propri del successivo giudizio di revisione, dovendo stabilire se, i nuovi elementi di prova ove eventualmente accertati, siano idonei, attraverso il riesame di tutte le prove, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, COGNOME, Rv. 260563 -01).
Lo scrutinio preliminare deve altresì appuntarsi, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., sulla non manifesta infondatezza, dovendosi verificare la persuasività e la congruenza dei risultati probatori cui l’impugnazione straordinaria è tesa. Pur senza anticipare il giudizio di merito, è necessario verificare se le nuove prove risultino inconferenti, non affidabili o non persuasive in modo evidente e tale scrutinio non può essere confinato nell’astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti di inconferenza ovvero di inaffidabilità della nuova prova (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, Rv. 288137 -03 cit.; Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405 -01; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029 01).
2.3. La Corte d’appello di Catanzaro si è conformata ai suddetti principi.
Venendo ad esaminare il profilo di censura comune ad entrambi i ricorsi, con cui si contesta la mancata attivazione del contraddittorio ex art. 127 cod. proc. pen., ritiene il Collegio che esso sia infondato.
3.1. L’art. 634 cod. proc. pen. nel disporre che «la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l’inammissibilità» della richiesta di revisione, rimette alla discrezionalità della Corte di appello l’adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento», fermo restando che la disposizione in discorso consente, altresì «che le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta di revisione siano compiute anche de plano » (Sez. 5, n. 16218 del 14/01/2022, COGNOME, Rv. 283396 -01; Sez. 5, n. 26480 del 04/05/2015, COGNOME, Rv. 264848 – 01; cfr. pure Sez. 3, n. 34945 del 09/07/2015, S., Rv. 264740 – 01; Sez. 3, n. 37474 del 07/05/2014, B., Rv. 260182 -01). Secondo tale condivisibile interpretazione, tale conclusione deve considerarsi «maggiormente aderente alla disciplina del procedimento di revisione delle condanne», spettando alla Corte territoriale valutare, di volta in volta, quale sia la forma procedimentale più adeguata, contemperando l’esigenza di garanzia della partecipazione delle parti con quella di non disperdere inutilmente energie processuali (Sez. 5, n. 26480/2015, cit.; Sez. 3, n. 37474/2014, cit.).
Si è inoltre evidenziato che l’art. 636, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che al procedimento di revisione si applicano, per la vocatio in ius , le norme generali previste per il giudizio di appello. Di conseguenza, l’emissione del decreto di citazione non è necessaria quando ricorra una ipotesi di inammissibilità (v. art. 601 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 636 dello stesso codice). Tale conclusione tuttavia non determina che, allorché sia stato emesso il decreto di citazione, l’inammissibilità non possa essere dichiarata. Infatti, «ancorché siano tra loro diverse le cause di inammissibilità della revisione (art. 634 cod. proc. pen.) e le cause di inammissibilità dell’appello (art. 601 che rinvia all’art. 591) si deve convenire che, essendo identico, nel suo insieme, il modello procedimentale prescelto per entrambi i mezzi di impugnazione, anche in tema di revisione si rende applicabile mutatis mutandis – il disposto dell’art. 591, quarto comma, in base al quale, quando non è stata rilevata d’ufficio prima dell’emissione del decreto di citazione a giudizio, l’inammissibilità ‘può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento’» (così Sez. 6, n. 2801 del 12/10/1993, COGNOME, Rv. 196028 01; in senso conforme Sez. 5, n. 16218 del 14/01/2022, COGNOME, cit.; Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, cit.).
3.2. Nella specie, la Corte territoriale ha operato de plano la preliminare valutazione di ammissibilità della nuova prova, senza ritenere necessario attivare il contraddittorio, avendo apprezzato negativamente la congruenza e l’idoneità a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato.
Essa, per quanto si è detto, era senz’altro legittimata a valutare, in limine , l’inconferenza della prova dedotta come nuova nell’istanza di revisione proposta dal ricorrente, anche approfondendo l’incapacità della stessa a disarticolare o scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue conclusioni. In particolare, la Corte territoriale ha correttamente rilevato, in sede di giudizio rescindente, che la prova dedotta a fondamento dell’istanza di revisione non era idonea a sostenere un giudizio di merito sulla revisione stessa in una futura fase rescissoria, segnalandone per un verso la sovrapponibilità rispetto a quella già acquisita in sede di cognizione, e per altro verso la non persuasività e la incongruenza della stessa nel contesto già acquisito.
La motivazione della Corte d’Appello, dunque, non esorbita dal perimetro della valutazione consentita dall’art. 634 cod. proc. pen., mentre deve essere ribadito, come in tema di revisione, la declaratoria di inammissibilità della richiesta, per essere le “nuove prove” palesemente inidonee ad inficiare l’accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna, si sottrae a censure in sede di legittimità, allorché sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690).
3.3. Tali considerazioni danno altresì conto della infondatezza della censura con cui, nel ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, si lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di disporre perizia fonica.
In disparte l’inconferenza dei rilievi con cui si deduce la mancata valutazione del carattere di novità della prova indicata, nonché della validità del metodo utilizzato per la consulenza fonica, atteso che gli stessi non vengono in alcun modo posti in dub bio dall’ordinanza impugnata, è da rilevare che nel giudizio di revisione la prova richiesta viene raccolta nel contraddittorio soltanto se non ricorrano le condizioni di inammissibilità indicate dalla legge, dovendo il diritto alla prova essere interpretato in coerenza con le ragioni proprie del processo di revisione, sicché ove le prove nuove risultino inidonee a inficiare l’accertamento del fatto, il giudice è legittimato a non ammetterle. Ed invero, il preliminare vaglio di ammissibilità è destinato proprio ad evitare di dar corso a prove la cui assunzione sarebbe inutile e dispendiosa, perché valutate come non in grado di ribaltare l’affermazione di responsabilità del ricorrente.
Si è già detto, che nella fase preliminare del vaglio di ammissibilità dell’impugnazione, la valutazione della prova nuova deve avvenire in via prognostica e dall’esterno, dovendo stabilire se, dando per accertati i nuovi elementi di prova indicati dal ricorrente, il giudicato di condanna ne sarebbe travolto. Ciò dà conto della correttezza del percorso logico seguito dalla Corte territoriale, la quale si è attenuta al criterio per cui era preclusa, in sede di valutazione di ammissibilità, una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, COGNOME, Rv. 260563 -01).
In particolare, l’ordinanza impugnata ha fatto rilevare che la prova dedotta nell’istanza di revisione, e cioè la nuova trascrizione della conversazione del 23 luglio 2009 effettuata dal CT di parte con nuove metodiche scientifiche, e sulla quale era stato fondato il giudizio di colpevolezza del ricorrente, per una parte non divergeva in modo rilevante dalla trascrizione posta a fondamento della decisione di condanna, laddove si fa riferimento al fratello di COGNOME NOME, e che è stato ritenuto elemento individualizzante rispetto al soggetto cui si riferiva in via principale AVV_NOTAIO NOME‘.
Per altra parte, e precisamente quella in cui COGNOME, nel rispondere alla domanda di COGNOME che gli chiedeva se NOME il muratore avesse doti, diceva «non u ndavi», anziché -come indicato nella trascrizione effettuata dalla PG -«u ndavi», la Corte territoriale, nel darne una lettura complessiva, inserita nel contesto della conversazione, ha ritenuto che fosse incoerente rispetto al
passaggio precedente, nonché al prosieguo della conversazione e pertanto inidonea a travolgere il giudicato di condanna.
3.4. Quanto poi al riferimento all’interpretazione dell’espressione «u maica» operata dalla Corte e su cui si appuntano le censure del ricorrente (ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO), è sufficiente osservare che la stessa come comprovato anche dal fatto che è posta tra parentesi -risulta meramente incidentale e del tutto ininfluente ai fini del giudizio complessivo sulla prova.
La motivazione della Corte d’appello non esorbita dal perimetro consentito dall’art. 634 cod. proc. pen., sicché essa si sottrae alla censura in sede di legittimità posto che il giudice della revisione ha dimostrato di aver preso cognizione di tutte le ragioni giuridiche di proscioglimento che la nuova prova avesse potuto comportare, dandone congrua esposizione mediante una motivazione adeguata ed immune da vizi logici, così da rendere insindacabile il convincimento maturato. Si deve in proposito ribadire il principio per cui, in tema di revisione, la declaratoria di inammissibilità della richiesta per essere le ‘nuove prove’ palesemente inidonee ad inficiare l’accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna, si sottrae a censure in sede di legittimità allorché sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690 -01; Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210 – 01).
Sono pertanto insussistenti sia la violazione di legge che il vizio di motivazione denunciati.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 05/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME