Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1632 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1632 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 09/11/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME NOME a Bari il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Bari il DATA_NASCITA
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COGNOME NOME NOME a Bari il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 25 maggio 2022 dalla Corte di appello di Potenza lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale, NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; con rinvio dell’ordinanza impugNOME.
N
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di fiducia di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Potenza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. d) cod. prc. pen., della sentenza n. 61/201 emessa dalla Corte di appello di Lecce, considerandola una mera reiterazione di tre precedenti istanze già dichiarate inammissibili.
Deduce la nullità del provvedimento per mancanza di motivazione sulle nuove questioni dedotte con l’ultima istanza e la violazione dell’art. 634, comma 1, cod. proc. pen. non ricorrendo alcuna delle ipotesi di inammissibilità dell’istanza.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il AVV_NOTAIO Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugNOME in quanto non ha esposto le ragioni della richiesta di revisione né contiene alcun confronto tra queste e quelle già poste a fondamento delle precedenti istanze di revisione dichiarate inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo generico ed aspecifico. L’ordinanza impugNOME ha, infatti, dichiarato inammissibile la richiesta d revisione, presentata ai sensi dell’art. 630, lett. d), cod. proc. pen., in quanto iden ad altre tre precedenti istanze, tutte già dichiarate inammissibili dalla Cor territoriale con le ordinanze specificamente richiamate nell’ordinanza impugNOME.
A fronte di tale motivazione, sia pure per relationem a precedenti ordinanze di cui i ricorrenti non deducono la mancata conoscenza (cfr. in merito alla legittimità d tale forma di motivazione, Sez. U., n. 17 del 21/6/2000, Primavera, Rv. 216664), il ricorso in esame si limita a dedurne genericamente la nullità senza alcuna specifica allegazione in merito alle circostanze poste a fondamento dell’istanza ed alle ragioni per cui questa sarebbe diversa da quelle già dichiarate inammissibili dalla Corte territoriale.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2022
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Il AVV_NOTAIO estensore
Il President