Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25463 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25463 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 01/04/1982
avverso l’ordinanza del 06/11/2024 della CORTE di APPELLO di PERUGIA
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 6 novembre 2024 la Corte d’Appello di Perugia dichiarava inammissibile, in quanto ritenuta meramente esplorativa, l’istanza di revisione proposta nell’interesse di COGNOME COGNOME avverso la sentenza resa in data 7 giugno 2021 dal Tribunale di Velletri, irrevocabile il 7 settembre 2021, con la quale il COGNOME era stato dichiarato colpevole dei reati di truffa aggravata ed estorsione in danno di Montalbano Salvatore e condannato alle pene di legge.
La richiesta di revisione aveva ad oggetto, in particolare, la scoperta di una nuova prova costituita da ventiquattro files audio contenenti la registrazione di numerose conversazioni intercorse tra l’imputato e la persona offesa, contenuti in un supporto acquisito agli atti di un diverso fascicolo processuale e idonei,
secondo la prospettazione della difesa, a dimostrare l’infondatezza delle accuse mosse dal COGNOME nei confronti del COGNOME.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione COGNOME COGNOME per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva contraddittorietà della motivazione.
Osservava, in particolare, che con ordinanza del 24 luglio 2024 la Corte d’Appello aveva disposto l’acquisizione degli atti del procedimento contrassegnato dai numeri 9801/14 R.G.N.R. e 1294/16 R.G. Dib., nei quali, secondo la prospettazione difensiva, era inserito il supporto contenente i detti files audio, che per errore erano pervenuti gli atti relativi al divers procedimento contrassegnato dai numeri 9801/14 R.G.N.R. e 1231/18 R.G. Dib. e che contraddittoriamente la Corte territoriale non aveva rilevato tale errore in relazione alla disposta acquisizione e, nel contempo, in maniera manifestamente illogica aveva dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di revisione ritenendo che non fosse possibile verificare la provenienza dei detti files e la loro rilevanza in relazione alla detta istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Deve, invero, ritenersi che la Corte d’Appello abbia reso una motivazione immune da vizi nel ritenere esplorativa la richiesta di revisione proposta nell’interesse del COGNOME, se si considera che, come evidenziato nell’ordinanza impugnata, il ricorrente, nell’evidenziare l’esistenza di nuove prove legittimanti la chiesta revisione ai sensi dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen. ha fat generico riferimento a numerose non meglio indicate conversazioni intercorse tra la parte offesa COGNOME e il ricorrente e “probabilmente” registrate in ventiquattro files audio che erano stati inseriti in un supporto fisico (“dischetto”, ovvero “pennetta USB”) che era stato depositato in un non meglio indicato procedimento penale.
La Corte ha congruamente evidenziato che, di fronte a tali generiche e imprecise allegazioni, non vi era certezza “di cosa venne in effetti acquisito, e se qualche cosa venne in concreto acquisito, e di cosa è stato allegato nel presente giudizio, alla luce del fatto che nella denuncia si fa riferimento a una “permetta USB” non presente agli atti, mentre nell’interesse del COGNOME è stato
depositato un “dischetto”;
ha anche osservato che con la richiesta non era stato offertp alcun elemento indicativo del contenuto del dischetto, o del fatto
che il dischetto e la pennetta USB avessero il medesimo contenuto.
Da tali emergenze la Corte ha tratto conseguenze del tutto logiche affermando che non era possibile apprezzare il contenuto e la rilevanza della
prova nuova, né la sua autenticità.
Risulta pertanto adeguatamente motivata la valutazione del giudice del merito che ha ritenuto
“meramente esplorativa”
l’istanza di revisione.
Si deve, in proposito, osservare che, secondo il consolidato orientamento del
Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di revisione, la declaratoria d’inammissibilità della richiesta per essere
le prove nuove palesemente inidonee ad inficiare l’accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna si sottrae a censure in sede di legittimità,
nel caso in cui risulti fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici
(v., ex multis,
Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210 –
01).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.