Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8 maggio 2025 la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile l’istanza con cui RAGIONE_SOCIALE chiedeva la revisione della sentenza con cui quest’ultimo, in data 26.10.2018, era stato condannato t dal Tribunale di Avezzano, con pronuncia divenuta irrevocabile in data 24.12.2018, alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 1000,00 di multa in relazione al reato di furto aggravato commesso in concorso con altri in Aielli (AQ) ( il 6 gennaio 2010.
La Corte territoriale ha motivato la sua decisione in termini di inammissibilità, rilevando come l’istanza di revisione di cui si discute fosse fondata sulla insuperabilità della contraddizione logica tra la condanna del COGNOME e l’assoluzione del COGNOME, pronunciata dalla Corte d’appello dell’Aquila in data 24.2.2020 (irrevocabile il 30.6.2020), in quanto fondata su un quadro probatorio che il giudice d’appello ha invece ritenuto fallace, ed argomentando, invece, che, a proposito del contrasto di giudicati richiesto dall’art. 630 cod.proc.pen. deve aversi riguardo ai fatti di reato stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non già invece pet,~ alla loro valutazione.
Ha aggiunto che, nella specie, il contrasto di giudicati fatto valere verteva unicamente su un asserito diverso apprezzamento probatorio riferito alle stesse fonti di prova da due diversi giudici, non già sui fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo, rilevando altresì come le due sentenze menzionate non risultassero oggettivamente inconciliabili in quanto la sentenza assolutoria del coimputato COGNOME NOME per non aver commesso il fatto risulta adottata ex art. 530 comma 2 cod.proc.pen. in ragione della ritenuta insufficienza degli elementi probatori a suo carico e dunque presuppone proprio la sussistenza del fatto.
Avverso la decisione della Corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE / lamentando, con un unico motivo di ricorso i la violazione dell’art. 606, lett. e) cod.proc.pen. per essere la sentenza impugnata affetta da apparenza ed illogicità della motivazione.
Si assume che nella Specie le due sentenze . sono state emesse nèll’ambito dello stesso procedimento anche se il RAGIONE_SOCIALE, a differenza del coimputato, non ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado.
Sussiste una incompatibilità oggettiva dei fatti storici di cui alle due sentenze, così come previsto dall’art. 630 lett. a) cod.proc.pen., poiché il contrasto riguarda l’accertamento del fatto storico , avendo una delle due sentenze escluso la sussistenza dello stesso pronunciando l’assoluzione di uno dei coimputati.
Si rileva che la formula assolutoria adottata nei confronti del COGNOME sta a significare che tutta la vicenda era fallace e sul punto la motivazione del provvedimento impugnato risulta omessa, non essendosi la Corte territoriale soffermata sugli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio assolutorio e sulla loro oggettiva incompatibilità con quelli valorizzati dal Tribunale di Avezzano.
3. Con requisitoria scritta il sostituto grocuratore generale della Repubblica presso la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é inammissibile.
Come affermato dalla Corte costituzionale, “l’istituto della revisione si pone nel sistema delle impugnazioni penali quale mezzo straordinario di difesa del condannato ed è preordinato alla riparazione degli errori giudiziari, mediante l’annullamento di sentenze di condanna che siano riconosciute ingiuste posteriormente alla formazione del giudicato. Esso risponde all’esigenza, di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell’innocente, nell’ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità ” (Corte cost. sent. n. 28 de 1969).
La Consulta ha, inoltre, precisato che: “La revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell’intento di contemperarne le finalità con l’interesse, fondamentale in ogni ordinamento, alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed alla intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato” (sent. n. 28 del 1969, cit.).
Nell’ambito del diritto convenzionale, la Corte EDU ha affermato che il principio della certezza del diritto è implicito in tutti gli articoli della Convenzione (cfr. tr le altre Corte . EDU , Grande Camera, 20 ottobre 2011, COGNOME e COGNOME c. Turchia § 56) e che esso si atteggia in diverse forme e contesti, tra i quali si annovera l’esigenza di non mettere più in discussione una sentenza definitiva (Corte EDU, Grande Camera, 28/10/1999, COGNOME c. Romania, § 61).
Ciò presuppone, in generale, il rispetto del principio della res iudicata, che serve a garantire la stabilità del sistema giudiziario e contribuisce alla fiducia dei cittadini nella giustizia (Corte EDU, Grande Camera, NOME COGNOME
COGNOME, c. Islanda, 01/12/2020, § 238; Corte Edu, 23/11/2023 Wafqsa c. Polonia, § 222 e ss.). Nello specifico, il divieto di ripetizione del procedimento penale è una delle garanzie specifiche derivanti dal principio generale di equità del processo in materia penale di cui all’articolo 6 della CEDU (Corte Edu, 9 marzo 2006, Bratyakin c. Russia), derogabile in ragione dffilla necessità di correggere difetti fondamentali della decisione o un errore giudiziario
Nel medesimo senso si colloca anche la giurisprudenza di questa Corte laddove evidenzia che la disciplina della revisione mira a comporre il conflitto tra esigenze di giustizia formale ed esigenze di giustizia sostanziale, che accompagna l’intero corso del processo e ne segna i passaggi salienti ( Sez. 1, n. 4837 del 06/10/1998, in motivazione).
I casi di revisione, previsti dall’art. 630 cod. proc. pen., rappresentano, dunque, la tipizzazione legale di precise situazioni alle quali l’ordinamento riconnette la probabilità di una condanna ingiusta, vietando, al contempo, di dissolvere, in mancanza di nuovi elementi rimasti estranei ai precedenti giudizi, l’efficacia formale e sostanziale del giudicato sulla base di una diversa valutazione delle stesse prove esaminate nella sentenza divenuta irrevocabile.
Con riguardo all’ipotesi di revisione invocata, va premesso che, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di revisione, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti – specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove – dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Rv. 283317-01) sicct4Ion èv -amm – eS -sa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla.sentenza di assoluzione nei confronti di un Concorrente nello stessò reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emendare l’errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione del fatto (Sez. 6, n. 488 del 15/11/2016, dep. 2017, Rv. 269232).
Come correttamente evidenziato nell’ordinanza impugnata, il contrasto di giudicati fatto valere nella specie verte unicamente su un asserito diverso apprezzamento probatorio riferito alle stesse fonti di prova da due diversi giudici non già sui fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna, evidenziando
altresì come le relative pronunce non siano in contrasto sostanziale tra di loro in quanto la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti del COGNOME ex art. 530, comma 2 cod.proc.pen. per non aver commesso il fatto non va ad incidere ed anzi presuppone la sussistenza del fatto- reato che quindi ben può essere ascritto al RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso, pertanto, non prospetta un’incompatibilità tra i fatti storici come riconosciuti nelle diverse sentenze, bensì una mera diversa valutazione dei fatti da parte di diverse autorità giudiziarie.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione, come da dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 ottobre 2025
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