Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37851 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37851 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore venga dichiarato
generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso inammissibile;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga accolto.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza n. 1789 del 19 dicembre 2018 del Giudice per le indagini preliminari di Napoli, confermata dalla Corte di assise di appello di Napoli con sentenza n. 101 del 1° dicembre 2021, divenuta
irrevocabile il 14 aprile 2023, con la quale NOME COGNOME è stato condannato all’ergastolo per aver costituito un’associazione di tipo mafioso, per una serie di reati in materia di armi, per omicidio e tentato omicidio, per ricettazione e incendio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, per i motivi di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 634 cod. proc. pen.
Rileva il difensore che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, l’istanza di revisione non è stata presentata ai sensi dell’art. 628 -bis cod. proc. pen., in quanto il ricorrente non era legittimato avvalersi del rimedio ivi previsto. La revisione è stata, piuttosto, richiesta ai sensi dell’art. 630 cod. proc. pen., come interpolato dalla sentenza n. 113 del 7 aprile 2011 della Corte costituzionale, che ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui non prevede la possibilità di ottenere la revisione della sentenza o del decreto penale di condanna divenuti definitivi, quando ciò sia necessario ai sensi dell’art. 46 par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Infatti, il rimedio della revisione previsto dall’art. 630 cod. proc. pen, così come integrato dalla Corte costituzionale con la citata sentenza, sarebbe pienamente vigente e non superato dal diverso istituto della « richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali » di cui all’art. 628 -bis cod. proc. pen., introdotto dal d. lgs. n. 150 del 2022. Erroneamente, quindi, la Corte di appello avrebbe omesso ogni valutazione sul contenuto dell’istanza di revisione, ritenendola inammissibile per effetto di una non corretta interpretazione dell’atto introduttivo.
2.2. Difetto di motivazione in relazione alla ritenuta irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, in quanto, con la richiesta, si intendeva far valere l’illegittimità della norma processuale che ha consentito di utilizzare a carico dell’imputato una prova, determinante per la sua condanna. Il codice IMEI del telefono sottoposto ad intercettazione, infatti, è stato ottenuto senza disporre il sequestro dell’apparecchio e all’insaputa dell’interessato, in violazione dell’art. 15 Cost.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, ha depositato una memoria di replica, con cui ha ribadito i motivi di ricorso chiedendo che, ove la Corte di cassazione ritenga che l’art. 628 -bis cod. proc. pen. abbia di fatto abrogato la cd. revisione europea, venga sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24, 111 Cost. nella parte in cui non consente ai soggetti non vittoriosi innanzi alla Corte EDU di avvalersi del nuovo rimedio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente evoca la questione dell’individuazione dello strumento processuale idoneo a consentire la riapertura di un procedimento penale definito con sentenza irrevocabile, al fine di dare esecuzione a una decisione della Corte di Strasburgo che abbia accertato, in quel procedimento, una violazione della CEDU.
In assenza di una previsione legislativa sul punto, una prima soluzione è stata offerta -come noto -dalla Corte costituzionale (sentenza n. 113 del 2011), che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Secondo la Corte doveva considerarsi « consolidata, nella più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, l’affermazione in forza della quale, quando la Corte constata una violazione, lo Stato convenuto ha l’obbligo giuridico, non solo di versare agli interessati le somme attribuite a titolo di equa soddisfazione, ma anche di adottare le misure generali e/o, se del caso, individuali necessarie » e che « la finalità delle misure individuali che lo Stato convenuto è tenuto a porre in essere è, per altro verso, puntualmente individuata dalla Corte europea nella restitutio in integrum in favore dell’interessato » .
Secondo la Corte costituzionale, ove la Corte di Strasburgo abbia riconosciuto che, nel processo celebrato nei confronti del ricorrente innanzi al giudice nazionale, vi è stata una lesione dei diritti protetti dalla Convenzione, lo Stato avrebbe dovuto adottare misure individuali per « porre il ricorrente, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata una inosservanza della Convenzione » .
Era stato, così, chiarito che l’istituto della revisione, nell’ipotesi introdotta dalla sentenza manipolativa a contenuto addittivo in esame, poteva trovare applicazione solo nei confronti del soggetto condannato che, all’esito del processo svoltosi in Italia, avesse visto riconosciuta, nel giudizio dinanzi alla Corte europea, la violazione di un proprio diritto tutelato dalla CEDU.
Seguendo le chiare indicazioni della Corte costituzionale, l’orientamento interpretativo nettamente prevalente di questa Corte aveva, poi, ritenuto inammissibile la richiesta di revisione fondata su vizi accertati dalla Corte EDU in un procedimento relativo ad altro imputato, in quanto la asserita sussistenza di una situazione analoga non legittimava il ricorso al rimedio straordinario perché « la violazione dei parametri convenzionali si muove dalla logica della effettiva lesione del diritto a un equo processo alla luce di valutazioni strettamente correlate alla fattispecie specifica » (Sez. 6, n. 29167 del 17/06/2016, Conti Taguali, Rv. 267621 -01).
Le stesse Sezioni Unite avevano, altresì, precisato che, nel caso di una pena rivelatasi illegittima, esclusivamente perché inflitta all’esito di un giudizio ritenuto dalla Corte EDU non equo, ai sensi dell’art. 6 della CEDU l’apprezzamento, vertendo su eventuali errores in procedendo e implicando valutazioni strettamente correlate alla fattispecie specifica, non può che essere compiuto caso per caso, con l’effetto che il giudicato interno può essere posto in discussione soltanto di fronte ad un vincolante dictum della Corte di Strasburgo sulla medesima fattispecie (Sez. U, ordinanza n. 34472 del 19/04/2012, Ercolano Rv. 252933 -01).
4. Del tutto diverso si era ritenuto fosse il caso in cui una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo avesse posto un problema ‘strutturale’ di incompatibilità generale con la CEDU di una norma dell’ordinamento nazionale, caso trattato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 210 del 2013 (relativa al noto caso COGNOME, sulla misura della riduzione della pena per l’abbreviato). In quella ipotesi i Giudici europei avevano, infatti, ritenuto che allo Stato spetta l’obbligo di « porre riparo alla violazione riscontrata a livello normativo e a rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i condannati che si trovano nelle medesime condizioni di COGNOME » ; ma ha aggiunto che ciò non comporta la riapertura del processo mediante revisione della condanna, quanto la necessità di intervenire sul titolo esecutivo per modificare la pena, « quando la misura di questa è prevista da una norma di cui è stata riconosciuta l’illegittimità convenzionale, e quando tale riconoscimento sorregge un giudizio altamente probabile di illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. » .
In altri termini, l’incidente di esecuzione regolato dagli artt. 666 e 670 cod. proc. pen., era stato ritenuto strumento adeguato per l’attuazione di una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo quando questa non impone la riedizione del processo per violazione dell’art. 6 della Convenzione, realizzabile, in quel momento, con lo strumento della “revisione europea”, ma la mera rimozione degli effetti pregiudizievoli della condanna, derivante da una norma di cui è riconosciuta l’illegittimità conv enzionale, alla quale il giudice dell’esecuzione è senz’altro abilitato fino a quando non si sia esaurito il rapporto esecutivo (Sez. U, n. 34472 del 19/04/2012, Ercolano, Rv. 252933).
5. In tale contesto giurisprudenziale (del quale sono state innanzi tracciate le linee essenziali) è, infine, intervenuto il Legislatore, dapprima, con il disegno di legge 5-23 del 23 marzo 2018, poi non approvato e, infine, con la legge n. 134 del 2021, il cui art. 1, comma 13, lett. o, ha delegato il Governo a « introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l’eventuale procedimento successivo; coordinare il rimedio di cui alla presente lettera con quello della rescissione del giudicato, individuando per quest’ultimo una coerente collocazione sistematica, e con l’incidente di esecuzione di cui all’articolo 670 del codice di procedura penale » .
Tale previsione normativa ha costituito una significativa risposta, da tempo attesa, alla Raccomandazione Rec (2000)2 del 19.1.2000, con cui il RAGIONE_SOCIALE aveva sollecitato gli Stati membri a disciplinare la riapertura del procedimento in caso di condanna della Corte di Strasburgo.
In attuazione della delega il d. lgs. n. 150 del 2022 ha inserito il Titolo III-bis del Libro IX del codice di procedura penale, dedicato ai «Rimedi per l’esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo». Tale titolo consta di un solo articolo, l’art. 628 -bis , che reca la rubrica «Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali».
La denominazione, la collocazione sistematica – tra le disposizioni sul ricorso per cassazione e quelle sulla revisione – nonché il fatto che l’istituto riguardi sentenze o decreti penali irrevocabili, a seguito dell’accoglimento del ricorso da parte della Corte EDU (o della sua cancellazione dal ruolo per riconoscimento della violazione da parte dello Stato), sono tutti elementi che consentono di qualificare
il rimedio previsto dall’art. 628bis cod. proc. pen. come mezzo di impugnazione straordinario (in questo senso anche Sez. 3 n. 27003 del 18/06/2025, non mass.).
6. Il comma 1 dell’art. 628-bis cod. proc. pen., dunque, prevede ora che «il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, quando hanno proposto ricorso per l’accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell’articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato».
Quanto al possibile epilogo del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, il successivo comma 5 stabilisce che « fuori dei casi di inammissibilità, la Corte di cassazione accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, ha avuto una incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente. Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Altrimenti trasmette gli atti al giudice dell’esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi » .
Quindi, superato il vaglio di ammissibilità, l’oggetto della valutazione rimessa alla Cassazione attiene all’individuazione della ‘incidenza effettiva’ che la violazione convenzionale ha prodotto sulla condanna, cui seguirà la scelta in ordine allo strumento più adatto per rimuovere gli effetti pregiudizievoli, ivi inclusa -se del caso -la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. « Solo qualora la Corte di cassazione non sia in grado di provvedere direttamente, trasmetterà gli atti al giudic e dell’esecuzione oppure, secondo le evenienze, disporrà la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione, stabilendo se e in quale parte gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi conservino efficacia » (così nella Relazione governativa illustrativa di accompagnamento del testo del d.lgs.).
7. Secondo quanto chiarito nella anzidetta Relazione illustrativa, l’indicazione contenuta nel criterio di delega di cui all’art. 1, comma 13, lett. o) « va nel senso di superare l’assetto binario da un lato, revisione europea e, dall’altro, incidente di esecuzione -fissato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, a favore di un unico rimedio di nuovo conio, che affidi sempre alla Corte di cassazione la valutazione del dictum europeo, con un vaglio preliminare sul vizio accertato dalla Corte di Strasburgo. L’istituto deve dare esecuzione al triplice obbligo di neutralizzazione e rivalutazione della sentenza e di riapertura del procedimento derivante dalla sentenza europea di condanna alla restitutio in integrum , conservando però un ragionevole margine di apprezzamento a tutela del giudicato nazionale. Per questo, trattandosi di rimedio diverso, richiede una disciplina autonoma e differente rispetto alla ordinaria revisione » .
I soggetti legittimati sono individuati nel comma 1 esclusivamente nel ricorrente in sede europea, con conseguente esclusione dei terzi non impugnanti che avrebbero potuto vantare la medesima violazione. Sul punto, il legislatore delegato ha ritenuto che l ‘espresso riferimento contenuto nella delega al solo «soggetto che abbia presentato il ricorso» non consentisse un ampliamento in favore di soggetti diversi » .
8. Ciò premesso, il ricorso oggi portato all’attenzione di questa Corte pone il tema del rapporto tra il rimedio della revisione europea, di cui all’art. 630, cod. proc. pen., come interpolato dalla menzionata sentenza addittiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011, e quello disciplinato dal nuovo art. 628bis cod. proc. pen.
Sostiene la difesa del ricorrente che la prima di quelle due disposizioni non è stata formalmente attinta dalla Riforma Cartabia ed è tutt’ora vigente , sicché, non potendo il prevenuto avvalersi del rimedio di cui all’art. 628 -bis cod. proc. pen., per difetto di legittimazione, lo stesso si è legittimamente avvalso del diverso rimedio di cui all’art. 630 cod. proc. pen.
Reputa, al contrario, il Collegio che il nuovo istituto previsto dall’art. 628 -bis cod. proc. pen. non lasci residuare spazi di applicazione alla cd. ‘ revisione europea ‘ .
E’ innegabile che la Corte costituzionale era intervenuta per colmare un vuoto di tutela derivante dall’omessa previsione nell’ordinamento italiano di una norma che consentisse di adeguare la pronuncia penale di condanna divenuta definitiva a una pronuncia della Corte EDU. L’avvenuto esaurimento dei rimedi interni rappresenta, infatti, condizione imprescindibile di legittimazione per il ricorso alla Corte di Strasburgo (art. 35, paragrafo 1, della CEDU): con la conseguenza che
quest’ultima si pronuncia, in via di principio, su vicende già definite a livello interno con decisione irrevocabile.
La Consulta aveva, in particolare, sottolineato che «l’incidenza della declaratoria di incostituzionalità sull’art 630 non implica una pregiudiziale opzione a favore dell’istituto della revisione», essendo al contrario «giustificata soltanto dall’inesistenza di altra e più idonea sedes dell’intervento additivo»; in altri termini, la revisione rappresentava l’istituto, fra quelli esistenti nel sistema processuale penale, che presentava «profili di maggiore assonanza con quello la cui introduzione appar necessaria», ma non quello oggettivamente più adeguato.
Ebbene, il vuoto di tutela è stato oggetto dell’attenzione del Legislatore, che, con l’art. 1, lett. o della l. 134 del 2021, ha mirato a porvi rimedio. E’ stato, così, introdotto nel codice di rito penale l’art. 628 -bis al fine esplicito di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbia avuto una incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente, ossia allo stesso fine per cui la Corte costituzionale, con pronuncia additiva, aveva introdotto lo strumento della revisione europea.
Il nuovo rimedio, quindi, ha lo stesso fine della revisione europea, mentre viene mutato il procedimento, che si svolge innanzi alla Corte di cassazione, con una fase rescindente e una (eventuale) fase rescissoria, nei termini di cui al comma 5 sopra riportato, che prevede una serie aperta di epiloghi idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione (revoca della sentenza o del decreto penale di condanna; trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione; riapertura del processo).
Come efficacemente espresso dalla Relazione illustrativa, il rimedio di cui all’art. 628 -bis cod. proc. pen., quindi, sostituisce la cd. revisione europea, che non ha residui margini di operatività.
Con la memoria di replica il ricorrente ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 628 -bis cod. proc. pen., ove ritenuto ‘assorb ente ‘ la disciplina della cd. revisione europea, per violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost. nella parte in cui non consente ai soggetti non vittoriosi innanzi alla Corte EDU di avvalersi del nuovo rimedio.
La questione così posta è manifestamente infondata.
Come sopra detto, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, anche la cd. revisione europea era esperibile solo dal soggetto che avesse ottenuto una pronuncia favorevole dalla Corte EDU, e non dai terzi. A tale conclusione era pervenuta la giurisprudenza di legittimità secondo cui i principi enunciati da una sentenza della Corte EDU non si estendono ‘automaticamente’ a coloro che, pur
trovandosi nella medesima posizione, non abbiano proposto ricorso in sede europea, tanto più quando la decisione del giudice sovranazionale non è una ‘sentenza pilota’ e non può neppure ritenersi espressione di un orientamento consolidato della giurisprudenza europea (in questo senso Sez. U, n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco, Rv. 278054-01).
D’altro canto, la Relazione illustrativa al d. lgs. n. 150 del 2022 esplicita chiaramente che l’individuazione dei soggetti che possono avvalersi del rimedio di cui all’art. 628 -bis cod. proc. pen. è frutto di una scelta discrezionale di natura politica del Legislatore, la quale si basa principalmente sul fatto che la Corte EDU è prima di tutto un giudice del caso concreto, le cui valutazioni non possono sempre e comunque essere estese alle vicende di altri soggetti.
10. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché formulato in modo del tutto generico.
Esso, in ogni caso, è meramente reiterativo di identico motivo adeguatamente respinto dalla Corte di appello.
Il ricorrente ha identificato i nuovi elementi in grado di sovvertire il giudicato in un mutamento giurisprudenziale di segno opposto rispetto a quello sulla base del quale la Corte di assise di appello è addivenuta all’accertamento penale di responsabilità.
L’ordinanza impugnata ha correttamente rilevato che i cambiamenti giurisprudenziali non hanno alcuna incidenza sul giudicato e ha respinto la richiesta di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ritenendo irrilevante la questione proposta, in quanto la dichiarazione di legittimità costituzionale di norme processuali ha efficacia erga omnes e forza invalidante retroattiva ma non può incidere su situazioni giuridiche esaurite, cioè non più suscettibili di essere rimosse o modificate, come quelle determinate dalla formazione del giudicato (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236535 -01).
Ciò senza neppure trascurare che, con riferimento ad una vicenda processuale decisa dal giudice di merito prima della entrata in vigore del nuovo art. 628bis cod. proc. pen., questa Corte di cassazione aveva già puntualizzato che non poteva essere fatta valere come ipotesi di revisione la inutilizzabilità sopravvenuta delle intercettazioni poste a fondamento della decisione derivante dal mutamento giurisprudenziale di cui alle Sez.U. “Cavallo” del 2019, successivo all’irrevocabilità della sentenza, trattandosi del risultato di un’evoluzione esegetica, conducente ad una rivalutazione delle prove già assunte, inidoneo a travolgere il giudicato (Sez. 6, n. 19429 del 03/05/2022, Rv. 283265 – 01).
In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME