Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33393 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33393 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette COGNOME nIEÌ COGNOME le conclusioni del PG ty n .–g COGNOME )’
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione, formulata ai sensi dell’art. 630 cod. proc. pen., della sentenza della Corte di appello di L’Aquila, in data 7 giugno 2017, irrevocabile il 20 febbraio 2019, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di otto anni di reclusione per più fatti di bancarotta fraudolenta e della sentenza della stessa Corte di appello di L’Aquila in data 26 settembre 2018, irrevocabile il 7 aprile 2021, di condanna dello stesso alla pena di sette anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 461-bis cod. pen., truffa ai danni ente pubblico e falsità in documenti informatici.
1.2. Con l’istanza di revisione, sono state dedotte quali «prove nuove» ai sensi dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen.: i) la sentenza della Corte di appell di Firenze che vedeva il condannato parte civile rispetto al reato di cui all’art. 319-quater commesso da NOME COGNOME e NOME COGNOME, il primo nella qualità di Presidente della Regione AVV_NOTAIO; il) la consulenza tecnica di parte redatta dai dottori COGNOME e COGNOME e i relativi allegati, mai prodotte prima e, pertanto, mai scrutinate in precedenza dai giudici di merito e di legittimità.
Secondo la prospettazione difensiva, detti nuovi elementi di prova, unitamente alle prove già valutate, dimostrerebbero che lo stato di decozione delle società riconducibile al condannato sarebbe stato determinato da una condotta omissiva serbata dalla Regione AVV_NOTAIO e che, ove l’imputato avesse potuto disporre dei crediti vantati nei confronti dell’Ente, non gli si sarebbe potuta rimproverare alcuna condotta, né tanto meno ai suoi amministratori.
1.3. A ragione della decisione d’inammissibilità, la Corte di appello ha osservato come la tesi propugnata e fondata sulle dedotte prove nuove ovverosia quella della connessione causale tra gli illeciti attuati dal Presidente della AVV_NOTAIO COGNOME e le condotte distrattive contestate ad COGNOME fosse stata adeguatamente vagliata nelle sentenze di merito oggetto dell’istanza di revisione e ha evidenziato che, comunque, le prove suindicate non potevano essere considerate “nuove” ai fini del giudizio di revisione, sostanziandosi in una richiesta di rilettura in fatto di quanto già accertato in via definitiva, senz l’introduzione di elementi diversi da quelle posti a fondamento delle condanne.
A tale proposito, ha in particolare evidenziato come l’istanza di revisione non avesse in alcun modo indicato i passaggi della motivazione della sentenza prodotta che avrebbero costituito circostanze “nuove”, non valutate ne precedenti giudizi, essendosi l’istante limitato a segnalare la definitività sentenza a carico di COGNOME, in correlazione con la declarator d’inammissibilità della richiesta di revisione della stessa, e ad alleg
consulenza tecnica di parte, di cui ha ribadito la funzione di avallo della tesi dell’estraneità di COGNOME agli illeciti per cui è condanna.
Ricorre, avverso l’ordinanza, NOME COGNOME, quale tutore legale di NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, e deduce due motivi.
2.1. Con il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuto carattere di “non novità” delle prove indicate nell’istanza di revisione.
Diversamente da quanto affermato nell’ordinanza impugnata, le motivazioni delle due sentenze di condanna oggetto d’istanza di revisione contengono esclusivamente un generico richiamo alle tangenti corrisposte da COGNOME a esponenti politici, ma nessuna valutazione delle stesse è stata effettuata in termini di correlazione e nesso causale rispetto al fallimento delle società del gruppo RAGIONE_SOCIALE. In ogni caso, certamente mai è stata fatta oggetto di disamina la consulenza tecnica di parte, redatta successivamente all’intervenuta condanna.
2.1. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli arti 631 e 634 cod. proc. pen.
Nel preliminare, doveroso vaglio da effettuare in relazione alla non manifesta infondatezza della richiesta di revisione, la Corte di appello avrebbe dovuto limitarsi a una sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità a comportare, sia pure attraverso una necessaria disamina del grado di affidabilità e conferenza, la rimozione del giudicato in relazione alla loro potenziale efficacia a incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte.
Nel caso di specie, secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe svolto una non consentita valutazione, a tal punto approfondita da costituire un’anticipazione del giudizio di merito, svolta però in assenza del contraddittorio.
La ricorrente avversa, inoltre, la motivazione con cui è stato negato il carattere di novità tanto della consulenza contabile (erroneamente reputata già valutata solo a causa dell’identità degli autori della stessa rispetto ai consulenti di parte di COGNOME nei procedimenti penali definiti, tuttavia “attualizzata” con dati rivenienti dalla relazione della curatrice fallimentare), quanto della sentenza della Corte di appello di Firenze nei riguardi del Presidente della Regione AVV_NOTAIO, COGNOME, che confermerebbe il fatto che le dichiarazioni rese dal condannato non erano millanterie utilizzate per sfuggire a eventuali responsabilità penali, ma circostanze vere che avevano trovato definitiva consacrazione nella sua indicata sentenza.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 5 aprile 2024, ha prospettato la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La censura contenuta nel secondo motivo di ricorso, relativa alla dedotta violazione degli artt. 631 e 634 cod. proc. pen., il cui scrutinio è logicamente preliminare, è del tutto destituita di fondamento.
2.1. L’art. 630, comma 1, lett.c) cod. proc. pen. permette la richiesta di revisione se, dopo la condanna, sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631 cod. proc. pen. (quindi, a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen.).
Il codice di rito prevede, per l’istituto della revisione, una doppia fase: quella in cui il giudice competente deve valutare l’ammissibilità della richiesta di revisione e quella in cui, ritenuta ammissibile la richiesta, la Corte d’appello deve procedere al relativo giudizio.
Se è evidente che i criteri di valutazione delle prove nuove o sopravvenute sono differenti nelle due fasi, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in sede di valutazione sull’ammissibilità della richiesta, la consistenza delle prove dedotte come nuove ovvero sopravvenute deve essere comunque oggetto di vaglio: si è, invero, affermato che, per l’ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di una nuova prova, il giudice deve valutare non solo l’affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto probatorio già acquisito nel giudizio di cognizione, del quale occorre quindi identificare il tessuto logico-giuridico (Sez. 1, n. 20196 del 05/03/2013, COGNOME, Rv.256157). In questa prima fase, la Corte d’appello ha un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, riguardo all’oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo a una necessaria pronuncia di proscioglimento: è, dunque, legittima la verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei nova, che non deve ovviamente tradursi in indebite anticipazioni del giudizio di merito (Sez. 5, n. 36718 del 04/05/2017 NOME, Rv. 271306; Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, COGNOME, Rv. 260563).
2.2. Nel caso che ci occupa, la Corte di appello di Campobasso, ha fatto buon governo dei principi sin qui sunteggiati: l’inammissibilità della richiesta di revisione è stata determinata – come si vedrà meglio nella trattazione del primo
motivo di ricorso – dal fatto di essere la stessa fondata non già sull’acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione dì prove già conosciute ed esaminate nel giudizio di merito, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono state ritenute inidonee ictu ()cui/ a determinare un effetto demolitorio del giudicato (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017 COGNOME, Rv. 271071; Sez. 6, n. 20022 del30/01/2014, COGNOME, Rv. 259779).
Del pari inammissibili il primo motivo di ricorso e la seconda parte del secondo motivo di ricorso che possono essere trattati congiuntamente, attesta la connessione logica delle questioni trattate.
La Corte di appello, nel dichiarare inammissibile la richiesta di revisione, ha affermato che, con essa, l’istante non ha prospettato la sopravvenienza o la scoperta di prove nuove, negando in primo luogo il carattere di novità invocato in riferimento alla consulenza tecnica a firma di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Sul punto va qui richiamato il consolidato principio espresso in sede di legittimità secondo cui «Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, non può mai costituire “prova nuova” una diversa valutazione tecnica ovvero scientifica di dati già valutati, perché ciò equivarrebbe a un apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e deliberate nel procedimento» (Sez. 2, n. 5494 de/ 12/12/1994, dep. 1995, Rv. 201111), con la precisazione che possono invece costituire “prove nuove” ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili» (Sez. 4, n. 28724 del 14/07/2021, COGNOME, Rv. 281740; Sez. 5, n. 10523 del 20/02/2018, COGNOME, Rv. 272592).
Il Giudice della revisione si è posto nell’alveo di tale principio, né la difesa in sede di istanza di revisione ovvero in sede di ricorso per cassazione – ha dedotto che la consulenza prodotta era stata svolta sulla base di acquisizioni tecniche ovvero scientifiche diverse e innovative, limitandosi, attraverso una censura a-specifica, a rilevare che la stessa non era mai stata prodotta e, dunque, scrutinata, precedentemente all’istanza di revisione.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento all’asserito elemento nuovo costituito dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze che il giudice della revisione ha correttamente precisato non essere quella con la quale NOME COGNOME è stato condannato in via definitiva – come erroneamente
indicato nel ricorso – trattandosi, invece, di quella con la quale questa Corte ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza di condanna a carico di questi.
La Corte di appello si è, altresì, fatta carico di evidenziare come la prospettata tesi della correlazione causale tra gli illeciti accertati a carico de presidente della AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e il fallimento del ricorrente avesse costituito ampio e specifico oggetto di disamina e motivazione nelle condanne a carico dello stesso COGNOME, a seguito di altrettanto mirati i motivi di appello, non mancando di osservare come nell’istanza di revisione non si facesse alcun cenno all’articolata disamina che, di tali aspetti e correlazioni, era contenuta nelle sentenze di cui si chiede la revisione, neppure per sostenere che non sarebbero stati valutati correttamente
Conclusivamente, in conformità a un’adeguata motivazione, priva di vizi di manifesta illogicità e, come tale, insuscettibile di essere sottoposta al sindacato di legittimità, il giudice della revisione ha ritenuto le asserite “nuove prove” palesemente inidonee a inficiare l’accertamento del fatto (nel caso di specie, le condotte di sistematico depauperamento attuate destinando le risorse dell’impresa a scopi a essa estranei) pervenendo, su questa corretta base, a dichiarare inammissibile la richiesta di revisione.
Tale valutazione, in ordine alla rilevanza delle prove (sentenza rigetto della richiesta di revisione della condanna a carico di COGNOME e consulenza tecnica di parte), si sottrae alla censura in sede di legittimità, posto che il giudice della revisione ha dimostrato di aver preso cognizione di tutte le ragioni dell’istante in punto di dedotte implicazioni delle asserite nuove prove, mediante una motivazione adeguata e immune da vizi logici, così da rendere insindacabile, in sede di giudizio di legittimità, il conseguente convincimento.
In tema di revisione, infatti, la declaratoria d’inammissibilità della richiesta per essere le “nuove prove” palesemente inidonee a inficiare l’accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna, si sottrae a censure in sede di legittimità allorché sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (tra molte, Sez. 3, Sentenza n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690).
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e giacché non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 24 Aprile 2024