Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9129 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9129 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/10/2025 della Corte d’appello di Salerno Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l ‘ordinanza impugnata, del l’1 dicembre 2025, la Corte di Appello di Salerno ha dichiarato inammissibile, de plano , l’istanza di revisione proposta da COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro, del 23 giugno 2022, con la quale era stata inflitta agli istanti la pena di anni 30 di reclusione, ciascuno, perché ritenuti responsabili dell’omicidio in danno di COGNOME NOME, collocato in un contesto di criminalità organizzata ‘ndranghetistica , ed in particolare collegato una situazione di conflittualità esistente fra tre gruppi rivali.
La richiesta di revisione era basata su dichiarazioni rese al Pubblico Ministero nell’ambito di altro procedimento -relativo all’omicidio dell’AVV_NOTAIO – da tale NOME COGNOME, che aveva attribuiva il fatto ai propri fratelli NOME e NOME, affermando che era stato il primo a confessargli il delitto, il giorno dopo l’esecuzione .
La Corte di appello di Salerno ha ritenuto carente il carattere di decisività della prova addotta dalla difesa sottolineando che la dichiarazione resa dal suddetto COGNOME, a distanza di venti anni dall’omicidio, de relato , non fosse corredata da riscontri e non avesse la forza di neutralizzare l’ articolato impianto probatorio acquisito a carico degli istanti, su cui era stata fondata la pronuncia di condanna, costituita dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di plurimi collaboratori di giustizia, oltre che per non essere ‘comprovata o assistita da sviluppi processuali’ .
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per il tramite dei loro difensori, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
2.1. Con primo motivo denunciano violazione di legge in relazione agli artt. 630, 633 e 634 cod. proc. pen.
Deducono che il potere discrezionale di verifica preliminare di ammissibilità, all’esito di una camera di consiglio non partecipata, è possibile solo quando siano palesi le ragioni dell’infondatezza. Nella fattispecie invece, le ragioni dell ‘ infondatezza erano state individuate nella ‘ qualità ‘ della prova nuova senza considerare che COGNOME NOME è un testimone puro in quanto, pur imputato nell’ambito di un procedimento ‘ connesso e/o collegato ‘, non è imputato rispetto all ‘ omicidio COGNOME; le sue dichiarazioni sarebbero utilizzabili, inoltre, in quanto de relato rispetto alle dichiarazioni di altro soggetto che aveva confessato la sua partecipazione all’omicidio; non sarebbe possibile nella fase non partecipata ‘ spingersi ‘ fino ad una valutazione nel merito del contenuto delle nuove prove dichiarative; le dichiarazioni di COGNOME corrisponderebbero ad altre emergenze processuali già acquisite, ma non valutate nel giudizio di cognizione, concernenti, in particolare, la sussistenza di ‘ rapporti tesi ‘ tra la vittima e gli COGNOME, il coinvolgimento di NOME nel tentato omicidio di NOME COGNOME ( padre del medesimo dichiarante), le ambizioni della vittima di scalzare gli stessi COGNOME divenendo unico soggetto di riferimento per le estorsioni nel territorio, il possesso da parte degli stessi accusati di un’autovettura (un fuoristrada di colore verde) simile a quella che il fratello della vittima aveva dichiarato di avere visto transitare sui luoghi, poco prima dell’esecuzione dell’omicidio.
2.2. Con secondo motivo denunciano vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 e 634 cod.proc. pen., in quanto illogica, contraddittoria, apparente e carente.
Deducono che le dichiarazioni di NOME COGNOME, valutate congiuntamente agli altri elementi di prova già acquisiti, avrebbero dovuto indurre ad un loro differente apprezzamento, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., in quanto idonee a manifestare l’errore ricostruttivo che inficia la sentenza rendendo inverosimili le dichiarazioni precedentemente acquisite da altri collaboratori. La motivazione sarebbe illogica in quanto: è stata ritenuta necessaria l’acquisizione di riscontri alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME pur non imputato per l’omicidio di NOME COGNOME; non è stato considerato che i riscontri non sono necessari quando hanno ad oggetto dichiarazioni confessorie altrui; è stato erroneamente ritenuto necessario che la prova nuova sia assistita da sviluppi processuali ed esclusa l’idoneità delle medesime dichiarazioni ad integrare un ragionevole dubbio sulla responsabilità degli imputati.
Deducono inoltre un profilo di contraddittorietà per non essere stata la motivazione coerente rispetto al metodo dichiarato in premessa, non avendo giudici proceduti ad una valutazione unitaria degli elementi di prova nel loro insieme.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
1.Occorre ricordare che il perimetro di applicazione del procedimento de plano ai fini della valutazione della richiesta di revisione è tracciato attraverso il criterio della manifesta evidenza sussistente quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, ictu oculi , inidonee a consentire una verifica circa l’esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l’effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (S ez. 6, n. 36804 del 20/09/2021, Rv. 281992 -01; Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, COGNOME, Rv. 281422).
E’, inoltre, principio di carattere generale quello per il quale, in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l’affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, COGNOME, Rv. 273029): tale valutazione non può prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu oculi (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 259779).
Anche nella fase rescindente, le nuove prove dedotte, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, devono essere comparate con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l’assoluzione dell’istante (Sez. 2, n. 15652 del 14/02/2019, Rv. 276437 -01; Sez. 2, n. 44724 del 11/11/2009 Rv. 245718; Sez. 1, n. 41804 del 04/10/2007, Rv. 238319).
La valutazione preliminare, propria della fase rescindente, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condanNOME e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine , una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito,
riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez . 3, n. 15402 del 20/01/2016, Rv. 266810 -01)
2.Ebbene, di tali principi la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione attraverso argomentazioni congruenti scaturenti da un confronto rispetto al materiale probatorio acquisito. Invero, è incontestabile che le dichiarazioni liberatorie rese da COGNOME NOME, non costituiscono, da sole, “prova nuova” in quanto, essendo rese da un soggetto indicato come ‘imputato in procedimento connesso’ , devono essere valutate “unitamente agli altri elementi che ne confermano l’attendibilità” (art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.) ovvero configurate come mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi (Sez. 2, n. 4150 del 20/01/2015, COGNOME, Rv. 263417; Sez. 1, n. 24743 del 04/04/2007, COGNOME, Rv. 237337; Sez. 4, n. 6829 del 15/01/2009, COGNOME, Rv. 243197). Tuttavia, è altrettanto vero che il loro scrutinio deve essere condotto dai giudici del merito nel contesto delle acquisizioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza ed astrattamente evocabili quali altrettanti elementi di “conferma” di quelle dichiarazioni.
Anche nell’ambito dei poteri delibativi del giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di revisione, non è consentita una valutazione atomistica dei singoli elementi di prova, ma occorre procedere ad una lettura sinottica e globale di tutte le acquisizioni, per dedurre, poi, la consistenza e la pertinenza della prova nuova, agli effetti di un eventuale “scardinamento” del giudicato.
2.1. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale, in sede di giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione, non ha proceduto ad una effettiva e concreta comparazione delle nuove prove con quelle su cui si fonda la sentenza di condanna, per verificare, anche nell’ambito di una valutazione unitaria della pluralità delle nuove prove, la loro attitudine, o inattitudine, dimostrativa rispetto al risultato finale del proscioglimento.
L’affermazione secondo cui la condanna inflitta agli istanti si fonda sulle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei collaboratori di giustizia, COGNOME NOME e COGNOME NOME, non può rappresentare motivazione sufficiente a sostenere il giudizio di inammissibilità formulato in mancanza di ulteriore approfondimento, sia pure nei limiti della verifica preliminare propria della fase rescindente, sulle ragioni che renderebbero ictu oculi prive di decisività le nuove dichiarazioni addotte a fondamento della richiesta revisione.
3.Consegue, da quanto precede, la fondatezza dei ricorsi con conseguente rinvio per il giudizio di revisione alla medesima Corte territoriale.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio di revisione alla Corte di appello di Salerno.
Così è deciso, 29/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME