Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40502 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40502 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 22/1/2024, rigettava l’istanza di revisione proposta nell’interesse di NOME COGNOME, in relazione alla sentenza irrevocabile con cui la Corte di Assise di Palermo, il 31/10/2018, l’aveva condannato per concorso nell’omicidio premeditato e nell’occultamento di cadavere di NOME COGNOME.
La condanna si fondava sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
A fronte dell’eccezione di parte ricorrente (secondo cui, con altra sentenza
irrevocabile, la Corte di Assise di appello di Palermo, in data 28/12/2017, aveva assolto, all’esito del giudizio abbreviato, il concorrente del COGNOME, NOME COGNOME, asserendo fossero del tutto inattendibili le dichiarazioni del COGNOME, ritenuto invece credibile nel processo a carico del COGNOME), la Corte d’appello di Caltanissetta rigettava l’istanza di revisione ritenendola infondata. Tanto sia in applicazione del principio per cui, in tema di revisione, non sussiste contrasto fra giudicati, agli effetti dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., se i fatti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, abbiano avuto un diverso epilogo per le difformi valutazioni dei dati probatori di fatti comunque ricostruiti senza un’oggettiva incompatibilità, sia per l’assenza di reale novità nelle difese poste a base del giudizio di revisione, non potendo quest’ultimo costituire mezzo attraverso cui chiedere una rivalutazione di quanto già dedotto (o deducibile) nel processo che ha portato alla sentenza definitiva (essendo la medesima questione, nel caso di specie, stata sollevata nel relativo processo di cognizione a carico del COGNOME).
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del COGNOME sulla base di un unico motivo, con cui lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 630, comma 1, lettera a), 627 e 125, comma 3, cod. proc. pen.
Afferma che, come evidenziato dalla stessa sentenza impugnata, la difesa aveva addotto l’inconciliabilità tra il giudicato qui oggetto di esame e quello di cui all’assoluzione del concorrente nel reato, NOME COGNOME, all’esito di un giudizio abbreviato, in base ad una differente ricostruzione storica dei reati contestati. In particolare, si assume come la sentenza di assoluzione del COGNOME avesse affermato il ruolo di esecutore materiale dell’omicidio in capo al collaborante, NOME COGNOME, mentre la sentenza oggetto di revisione avesse attribuito al COGNOME il ruolo di testimone oculare, nonché al COGNOME e al ricorrente COGNOME quelli di esecutori materiali dei reati.
Parte ricorrente richiama, poi, stralci di una memoria che si assume ritualmente depositata e ignorata dal giudice a quo, nella quale si era evidenziato, in sintesi, quanto detto: ovvero che “il COGNOME per una sentenza (quella a carico del COGNOME)” avesse partecipato “in prima persona e materialmente all’omicidio, mentre secondo l’altra pronuncia (quella in esame)”, “risultava essere un mero testimone”, essendo l’omicidio COGNOME stato dedotto come “commesso dall’assolto COGNOME e dall’odierno ricorrente”. Sostiene, insomma, che non sarebbe conciliabile la difforme ricostruzione dei fatti, laddove nella sentenza COGNOME era stato attribuito al COGNOME “il ruolo di esecutore materiale del medesimo fatto, al posto del duo COGNOME–COGNOME” (pagina 5 ricorso).
Deduce ancora la difesa ricorrente che non sarebbe preclusiva della revisione la circostanza che sulla questione vi fosse stata già una valutazione da parte dei giudici della condanna oggetto di impugnazione: ciò in quanto si tratterebbe di sedi processuali autonome ed anche in ragione della diversa veste in esse assunta dal dichiarante (come sarebbe desumibile – sempre a dire di parte ricorrente – da un caso simile: che tuttavia riguarda, secondo quanto addotto dalla stessa parte, da un lato la deposizione su un possibile alibi, dall’altro le dichiarazioni rese dall’imputato nel processo nato per l’assunta sua falsa testimonianza). Sostiene, poi, che la difforme valutazione dell’attendibilità del collaborante nei due processi fosse cosa diversa dalla chiesta valutazione di inconciliabilità tra i giudicati.
Meramente assertiva sarebbe, infine, l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui la sentenza pronunciata il 28/12/2017 dalla Corte d’assise di Palermo non escludeva la partecipazione del COGNOME all’omicidio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Come correttamente rammentato dalla Corte d’appello, non rilevano, in sede di revisione, le diverse valutazioni riguardanti l’attendibilità del medesimo collaboratore di giustizia, essendo tale difformità conseguenza dell’applicazione del criterio legale di valutazione fissato dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 2713 del 24/11/2021, dep. 2022, Rv. 282737-01; Sez. 6, n. 16458 del 11/02/2014, Rv. 260886-01; Sez. 5, n. 42859 del 07/07/2023, non massimata).
Più in particolare, il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizi già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che non si contesti (ma non è questo il caso) la reale esistenza di un fatto storico costituente riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 28033501; Sez. 5, Sentenza n. 6480 del 13/11/2015, dep. 2016, Rv. 266260-01).
Da nessun elemento specificamente indicato risulta, poi, che sia stata addotta con l’originario ricorso (e non considerata dal giudice a quo) l’inconciliabilità delle ricostruzioni fattuali dell’omicidio operate nelle sentenze ch hanno giudicato il COGNOME ed il COGNOME, negli esatti termini dedotti e sopra descritti (nel senso che nella sentenza COGNOME era stato attribuito al COGNOME “il ruolo di esecutore materiale del medesimo fatto, al posto del duo COGNOMECOGNOME“, esecutori per la sentenza in esame). Dal ricorso originario si desume, anzi, che la doglianza non sia stata formulata nei detti termini: lamentandosi genericamente
(la difesa del COGNOME) che nell’altro giudizio il COGNOME fosse stato ritenuto estraneo al fatto, mentre in quello la cui sentenza è oggetto d’esame fosse stato ritenuto concorrente del COGNOME (essendo, dunque, sempre in discussione la medesima questione circa l’attendibilità del COGNOME e non sul diverso ruolo da questi assunto).
Solo nella memoria depositata innanzi alla Corte d’appello, con radicale modifica di quanto in precedenza assunto, si menziona espressamente la questione qui sollevata.
Ad ogni modo, autonomamente decisiva, ai fini della pronuncia di inammissibilità, è l’ulteriore ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata, laddove riferisce che la questione sia già stata affrontata e valutata nella sentenza oggetto di revisione.
È noto che l’istituto in questione non consente la mera rivalutazione di elementi probatori già introdotti in entrambi i giudizi di merito (sul punto, ad esempio, Sez. 5, n. 42859 del 07/07/2023, non massinnata).
Come correttamente affermato nella sentenza impugnata, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del già dedotto o una inedita disamina del deducibile, bensì l’emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti o esaminabili nel processo originario: sicché non possono prospettarsi, in sede di riesame, questioni non conosciute dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri di ufficio e, a maggior ragione, questioni già delibate dal medesimo giudice (Sez. 3, n. 28358 del 30/03/2016, Rv. 267531-01). Ed invero, «in tema di revisione, attesa la natura straordinaria del mezzo di impugnazione, è inammissibile la richiesta fondata su motivi già esaminati nel corso del giudizio (Sez. 5, n. 9169 del 31/01/2017, COGNOME, rv. 269060)», «perché, diversamente, la revisione verrebbe surrettiziamente trasformata in un ulteriore mezzo di impugnazione ordinario» (così Sez. 1, n. 42704 del 13/09/2019, non massimata, proprio in tema di addotto contrasto di giudicati su fatti già vagliati in modo difforme in diverse sedi processuali; confronta, negli stessi termini: Sez. 4, n. 32407 del 26/7/2023, non massimata).
E tanto vale ove pure la medesima questione sia qui riproposta (come non può che essere, proprio per la diversa sede di giudizio: col fatto-reato da valutare ancora sub judice, da un lato, e col medesimo fatto-reato già oggetto di sentenza irrevocabile, dall’altro lato) sotto altra veste giuridica (Sez. 5, n. 28246 de 15/3/2023, non massimata).
Nella specie, come affermato dalla sentenza impugnata e rimasto incontestato, la questione qui sollevata era stata già prospettata e disattesa dal c,0
giudice che ha condannato il COGNOME, con sentenza su cui si è poi formato giudicato: né essa risulta prospettata, in questa sede, con argomenti nu comunque tali da consentire il ricorso al rimedio straordinario della revisione
Ovviamente, non ha alcun rilievo, in senso contrario, la deduzione difensiv secondo cui l’eccezione sollevata nel corso del processo originario riguardasse sentenza non ancora passata in giudicato: ciò che non avrebbe potuto esse altrimenti.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del COGNOME al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual Così deciso in data 18/9/2024
Il C nsigliere re
Il Presidente