Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9100 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9100 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: MELE NOME
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi al ricorso presentato chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19 maggio 2025, la Corte d ‘ appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione avanzata da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria in data 19 luglio 2006, irrevocabile l’11 maggio 2007, con cui era stato ritenuto responsabile d ei reati di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen. aggravato ex art. 7, l. n. 203 del 1991.
A fondamento dell’istanza COGNOME aveva addotto nuove prove costituite dalla consulenza fonica di parte, concernente la conversazione captata all’interno di un’autovettura, che secondo il consulente di parte -non era riferibile al COGNOME, nonché dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME, il quale non avrebbe mai indicato NOME COGNOME tra i componenti della locale di ‘ndrangheta.
La Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi addotti dall’istante non fossero idonei ad inficiare l’accertamento contenuto nel giudicato di condanna, atteso che la sentenza di merito aveva rinvenuto plurimi elementi che consentivano la sicura identificazione di COGNOME come uno degli interlocutori; inoltre aveva escluso che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia avessero carattere decisivo.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte territoriale avrebbe dovuto vagliare in astratto e non in concreto l ‘ idoneità delle nuove prove dedotte a dimostrare che, ove eventualmente accertate, il condannato sarebbe stato prosciolto, senza svolgere una penetrante anticipazione dell ‘apprezzamento di merito, co me invece illegittimamente fatto dalla sentenza impugnata.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della consulenza fonica prodotta dal ricorrente. Tale consulenza aveva accertato la compatibilità della voce di NOME COGNOME con quella dell’interlocutore della conversazione ambientale di cui al progr. 122 del RIT n. 553.02 intorno al 30%, dovendo invece ritenersi l’estraneità al 70%. La Corte territoriale avrebbe escluso la novità di tale prova, omettendo di verificarne la rilevanza all’interno del complessivo quadro probatorio e senza disporre una perizia per confutare le conclusioni della consulenza di parte.
2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, NOME COGNOME, il quale ha affermato l’esistenza in Cinquefrondi di una locale di ‘ndrangheta della quale egli stesso aveva fatto parte dalla metà degli anni ‘ 90. La Corte territoriale avrebbe disatteso la novità delle sue dichiarazioni, omettendo di procedere alla sua escussione al fine di chiarire i profili di incertezza che aveva evidenziato.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
I motivi di censura, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati.
2.1. Occorre, preliminarmente, ricordare che il giudizio di revisione ha natura di impugnazione straordinaria, preordinata alla riparazione degli errori giudiziari, mediante l’annullamento di sentenze di condanna che siano riconosciute ingiuste successivamente alla formazione del giudicato. La disciplina della revisione mira a comporre il conflitto tra esigenze di giustizia formale, che si concretizzano nella cristallizzazione delle decisioni giudiziarie attraverso il giudicato, ed esigenze di giustizia sostanziale che inducono a riaprire il processo pur a fronte di una sentenza irrevocabile di condanna. Proprio la natura straordinaria della revisione giustifica un preventivo vaglio di ammissibilità finalizzato a scongiurare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate o, comunque, a evitare la celebrazione di un nuovo processo, che appaia ex ante superfluo in base alle regole valutative dettate dal legislatore.
A tal fine il codice di rito disciplina le cadenze del procedimento individuando condizioni e limitazioni, che sono tipizzate dall’art. 630 cod. proc. pen. Le caratteristiche di tale procedimento sono state delineate dalla giurisprudenza di legittimità innanzitutto nella soppressione della struttura bifasica (che caratterizzava tale procedimento nel codice di rito del 1930) e nel suo integrale svolgimento avanti alla Corte d’appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna di primo grado (art. 633 cod. proc. pen.), alla quale è affidato il vaglio sia dell’ammissibilità della richiesta, sia della cognizione di merito.
2.2. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che «Nell’attuale sistema normativo, diversamente dal regime delineato nel sistema del codice di rito abrogato, non è ravvisabile nel procedimento di revisione una distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria, non soltanto perché il giudizio positivo circa l’ammissibilità della richiesta non comporta intervento di alcun tipo sulla decisione denunciata, ma anche perché -un argomento davvero complementare – la seriazione procedimentale descritta dall’art. 629 e seguenti segnala l’esistenza di una progressione che – sia pure attestata ai “casi” tassativamente previsti dall’art. 630 – implica, ove il giudizio di ammissibilità abbia
esito positivo, una continuità tra i due momenti, tale da incentrare nel giudizio di revisione stricto sensu inteso, il segmento cruciale della procedura» (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220441, in motivazione). Si è pertanto ritenuto che il riferimento, contenuto in talune pronunce di legittimità, alla distinzione tra delibazione preliminare di ammissibilità e giudizio dibattimentale, costituisce ‘mera scorciatoia linguistica’ che non implica il recupero di categorie ormai superate e che, con riguardo alla attuale disciplina della revisione, «è improprio continuare a distinguere una fase rescindente e una fase rescissoria» (Sez. 1, n. 4837 del 06/10/1998, COGNOME, Rv. 211454 -01; Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137, in motivazione).
In tale quadro, l a valutazione di ammissibilità dell’impugnazione straordinaria costituisce un preventivo vaglio finalizzato a scongiurare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate, per evitare la celebrazione di un nuovo processo che risulti ex ante superfluo in base alle regole dettate dal legislatore. Essa si sostanzi a, pertanto, in un’indagine preliminare , interna al procedimento, finalizzata a verificare l’osservanza delle disposizioni normative dettate per il ricorso a tale strumento, tra cui, oltre all’oggetto e le forme della richiesta e la ricorrenza delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 630 cod. proc. pen. , la idoneità dei nuovi elementi di prova, se accertati, a dimostrare che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 (art. 631 cod. proc. pen.).
2.3. Con particolare riguardo a tale ultimo profilo, la valutazione di inammissibilità si sostanzi a nello scrutinio, da operare ‘dall’esterno’ , e in tal senso in astratto, circa l’idoneità delle nuove prove ad incidere in maniera decisiva sull’esito del processo definitivo. Il giudice è, in altri termini, chiamato a vagliare la capacità dimostrativa delle nuove prove, pur senza gli approfondimenti propri del successivo giudizio di revisione, dovendo stabilire se i nuovi elementi di prova, ove eventualmente accertati, siano idonei, attraverso il riesame di tutte le prove, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563 -01).
Lo scrutinio preliminare deve altresì appuntarsi, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., sulla non manifesta infondatezza, dovendosi verificare la persuasività e la congruenza dei risultati probatori cui l’impugnazione straordinaria è tesa. Pur senza anticipare il giudizio di merito, è necessario verificare se le nuove prove risultino inconferenti, non affidabili o non persuasive in modo evidente e tale scrutinio non può essere confinato nell’astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti di inconferenza ovvero di inaffidabilità della nuova prova (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, Rv. 288137 -03 cit.; Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021,
L., Rv. 280405 -01; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029 01). In particolare, si è precisato che è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell’impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, cit.).
2.4. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all’accertamento – in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772 -01).
Si è altresì precisato che la revisione della sentenza di condanna è ammessa anche se l ‘ esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell ‘ imputato a causa dell ‘ insufficienza, dell ‘ incertezza o della contraddittorietà delle prove d ‘ accusa, in quanto l ‘ art. 631 cod. proc. pen. esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie indicate nell ‘ art. 530 cod. proc. pen., comprese quelle ispirate al canone di garanzia in dubio pro reo (cfr., Sez. 5, n. 14255 del 22/01/2013 COGNOME, in motivazione; Sez. 1, n. 25.678, 12/05/2004, Contena).
La Corte territoriale si è attenuta a tali criteri, operando una valutazione in via prognostica e dall’esterno dei nuovi elementi di prova indicati dal ricorrente, pervenendo alla conclusione che gli stessi, considerati alla luce del complessivo materiale probatorio raccolto, non erano tali da travolgere il giudicato di condanna.
3.1. Quanto alla consulenza fonica di parte, la Corte territoriale, pur valutandone il contenuto, ha dato specificamente conto delle ragioni per cui ha escluso, alla luce del complessivo quadro probatorio, che essa potesse assumere carattere decisivo. Ha infatti evidenziato come le sentenze di merito fondavano il proprio giudizio non solo sulla conversazione ambientale, intercettata all ‘interno della vettura Alfa Romeo 164, intestata e in uso a NOME COGNOME, e alla quale si riferiva la consulenza fonica, ma altresì su ulteriori elementi probatori, costituiti dal le dichiarazioni dell’imprenditore vittima dell’estorsione, nonché dall’arresto in flagranza del ricorrente al momento della consegna del denaro da parte della vittima. La Corte ha, altresì, spiegato come la consulenza fonica non fosse determinante ai fini dell ‘ identificazione di COGNOME come uno dei colloquianti della conversazione intercettata, dando rilievo al fatto che detta identificazione era
fondata su molteplici elementi e, specificamente, sulla circostanza che i conversanti erano chiamati per nome o comunque erano identificabili facilmente in ragione del rapporto di parentela, sulla specifica utenza utilizzata, nonché in ragione del luogo in cui era avvenuta la captazione.
3.2. Con riguardo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME rese nel 2013, la sentenza impugnata ha escluso che esse potessero assumere valenza decisiva idonea ad incrinare l ‘accertamento contenuto nel giudicato di condanna, mettendo in luce le criticità delle stesse. Il dichiarante, infatti, non aveva affatto escluso che COGNOME facesse parte dell’associazione, essendosi limitato soltanto a fare i nomi che ricordava. Egli, inoltre, aveva affermato di non aver più preso parte alle riunioni della ‘ndrangheta da oltre dieci anni, laddove la contestazione associativa al ricorrente era collocata a partire dal 2001. In ogni caso, COGNOME aveva dichiarato di essere estraneo all ‘attività estorsiva, della quale COGNOME aveva il dominio.
3.3. La motivazione della sentenza impugnata, muovendosi all ‘interno del perimetro consentito dall’art. 634 cod. proc. pen., si sottrae alle censure svolte, posto che il giudice della revisione ha dimostrato di aver preso cognizione di tutte le ragioni giuridiche di proscioglimento che, secondo la prospettazione del ricorrente, le nuove prove potevano comportare, dandone congrua esposizione mediante argomentazioni adeguate e immuni da vizi logici, così da rendere insindacabile il convincimento maturato. Si deve in proposito ribadire il principio per cui, in tema di revisione, la declaratoria di inammissibilità della richiesta per essere le ‘ nuove prove ‘ palesemente inidonee ad inficiare l’accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna, si sottrae a censure in sede di legittimità allorché sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690 -01; Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege , ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME