Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33243 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33243 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Siderno il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/11/2023 della Corte di Appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria con la quale il AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOMENOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria di replica con la quale l’AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catanzaro, con ordinanza del 6/11/2023, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta da COGNOME NOME nei confronti della sentenza con la quale, in data 12/5/2014, la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di condanna alla pena dell’ergastolo in relazione all’omicidio pluriaggravato di NOME COGNOME.
NOME COGNOME è stato condannato alla pena dell’ergastolo dalla Corte di Assise di Locri per l’omicidio di NOME COGNOME, commesso il 26 luglio 2005 nella piazza di Gioiosa Ionica da un uomo a volto scoperto che ha esploso nove colpi di arma da fuoco, tutti andati a segno, nei confronti della vittima, inseguita e poi
finita con un colpo alla nuca.
Le sentenze di merito fondando la dichiarazione di responsabilità sulle dichiarazioni dei testi ascoltati nel corso delle indagini, nello specifico alcune persone presenti in piazza e, nello specifico due minorenni, dai riconoscimenti effettuati e sulla base di alcune intercettazioni telefoniche intercorse tra una testimone, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, soggetto condannato per il delitto di favoreggiamento in relazione proprio al medesimo omicidio.
Nelle sentenze i giudici di merito hanno indicato il movente, costituito dall’inserimento dell’azione nella logica del contrasto esistente tra i clan operativi nella zona, e dall’amicizia con il clan “RAGIONE_SOCIALE” che la vittima avrebbe coltivato e che non era gradita agli “COGNOME” e ai “COGNOME“.
La condanna è divenuta irrevocabile con la sentenza Sez. 5, n. 21910 del 22/9/2015 che ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza di appello.
La richiesta di revisione, nella quale il difensore ha ripercorso le motivazioni di entrambe le sentenze di merito, si fonda su due elementi indicati come nuovi ( le dichiarazioni di NOME COGNOME e una lettera manoscritta da NOME COGNOME.
-Le prime farebbero venir meno il movente, la contrapposizione tra i “COGNOME” e gli “COGNOME” e i “COGNOME“, in quanto il collaboratore avrebbe specificato che la causa dell’omicidio sarebbe da individuarsi nel rapporto sentimentale che la vittima aveva avuto con la vedova di NOME COGNOME. Circostanza questa che sarebbe anche contenuta in un’annotazione di servizio già redatta ai tempi.
-Nella lettera, invece, NOME COGNOME, persona che era stata anche soggetta a intercettazioni, avrebbe dato espressamente atto che l’omicidio sarebbe stato commesso da persone provenienti da Torino e non da NOME COGNOME.
Nella prospettiva proposta dalla difesa questi elementi imporrebbe di sentire NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, nonché il capitano dei Carabinieri NOME COGNOME e, quindi, di procedere a una nuova e diversa lettura dell’intero compendio indiziario acquisito che, peraltro, i giudici di merito non avrebbero già a suo tempo coerentemente e adeguatamente valutato.
8. La Corte di appello, dopo avere proceduto a una verifica dell’intero ragionamento seguito dai giudici di merito ha GLYPH evidenziato che le nuove prove indicate non sono tali da disarticolare la motivazione della sentenza di condanna.
Nello specifico, ad avviso della Cortye dichiarazioni rese da NOME non consentirebbero di escludere che il movente originario è stato erroneamente ritenuto e questo in quanto lo stesso NOME avrebbe in effetti ammesso che i due moventi avrebbero potuto e potrebbero coesistere.
La lettera di NOME, poi, non sarebbe credibile in quanto lo stesso ha fatto riferimento a quanto saputo da una persona ora deceduta che non può confermare o smentire quanto detto e non ha indicato chi è l’autore del fatto quando, invece, all’epoca dei fatti, per come emerge dalle intercettazioni, aveva lasciato intendere che sapeva chi fosse il responsabile, circostanza questa ora invece negata.
9. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, in un unico articolato motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione.
In prima battuta il difensore rileva che il provvedimento pronunciato dalla Corte territoriale, che ripercorre le sentenze di merito, sarebbe illegittimo in quanto in tal modo il giudice della revisione nella fase rescindente avrebbe proceduto, in modo indebito, a una valutazione in concreto della fondatezza della richiesta laddove in tale fase, che si svolge inaudita altera parte, si dovrebbe procedere esclusivamente a una valutazione in astratto.
Nello specifico, poi, il ricorrente evidenzia le carenze logiche e argomentative delle precedenti sentenze di merito stigmatizzando così quali sarebbero le ragioni per le quali i nova indicati sarebbero tali da disarticolare il ragionamento posto a fondamento della condanna.
In data 1° febbraio 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il AVV_NOTAIONOME COGNOME chiede il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 15 marzo 2024 è pervenuta in cancelleria la memoria di replica con la quale l’AVV_NOTAIO, ribaditi e approfonditi gli argomenti evidenziati nell’atto di ricorso e censurate le considerazioni esposte dal AVV_NOTAIO generale, insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In un unico articolato motivo, poi anche approfondito nella memoria di replica, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore pronunciandosi de plano sulla richiesta e che, comunque, il percorso giustificativo reso in ordine alla carenza di novità e decisività delle prove sarebbe carente e manifestamente illogico.
Le doglianze sono infondate.
2.1. La valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta di revisione proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l’affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici su di una specifica comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate al fine di verificare la capacità della stessa di disarticolare il ragionamento posto alla base della pronuncia (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, COGNOME, Rv. 273029 – 01; Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, COGNOME, Rv. 271071 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 34928 del 27/06/2012, COGNOME Mica, Rv. 253437 – 01).
La prova, oltre ad essere “nuova”, infatti, deve possedere il necessario requisito della “dimostratività” ai fini dell’accertamento dell’errore di giudizio da rescindere. Il novum posto a base di tale giudizio deve dunque presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio che tenga conto anche delle prove a suo tempo acquisite, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base si è pervenuti al giudicato oggetto di revisione, dal momento che, ove così non fosse, qualsiasi elemento in ipotesi favorevole potrebbe essere evocato a fondamento di un istituto che, da rimedio straordinario, si trasformerebbe ineluttabilmente in una non consentita impugnazione tardiva (Sez. 5, n. 22583 del 17/4/2024, COGNOME, n.m.).
In una corretta prospettiva interpretativa, pertanto, si deve ritenere che nella fase preliminare la Corte, che pure non deve anticipare il giudizio di merito, sia tenuta a procedere a una valutazione effettiva e reale circa l’incidenza e l’idoneità dei nuovi elementi addotti a dimostrare – ove eventualmente accertati che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.
Sotto tale profilo il giudizio prognostico preliminare in ordine all’oggettiva potenzialità dei nuovi elementi a dare luogo a una pronuncia di proscioglimento, seppure da effettuarsi in astratto, riguardando pur sempre la capacità dimostrativa
delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato deve, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, comunque fare riferimento anche al criterio decisorio tipico del successivo giudizio di revisione (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, COGNOME, Rv. 281772 – 01; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, COGNOME, Rv. 273029 – 01).
Con specifico riferimento alle nuove prove testimoniali aventi natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, poi, la Corte, dopo averne vagliato la sicura ed effettiva affidabilità, deve saggiare, mediante comparazione, la resistenza rispetto a esse di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna, giacché, in caso contrario, il giudizio si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento di queste ultime per effetto delle nuove prove (Sez. 6, n. 21099 del 5/4/2024, Saporito, n.m.; Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019 Cannatà, Rv. 277072 – 01).
2.2. Nel caso di specie la Corte territoriale si è conformata ai principi indicati.
La Corte, dopo avere proceduto a un’attenta e articolata disamina delle prove poste a fondamento della doppia conforme dichiarazione di responsabilità, ciò anche tenendo conto delle criticità evidenziate dalla difesa, ha proceduto alla necessaria verifica dell’idoneità dimostrativa dei nuovi elementi indicati dalla difesa.
La valutazione in ordine alla mancanza di decisività dei nova indicati, correttamente effettuata nella prospettiva prognostica in precedenza evidenziata, risulta corretta e la motivazione sul punto è adeguata.
2.2.1. Come coerentemente esposto nel provvedimento impugnato, infatti, le dichiarazioni di NOME, pure nei termini della compatibilità del movente “mafioso” e, comunque, della possibile coesistenza di questo con quello indicato, non sono tali da inserire un dirompente fattore di criticità nel ragionamento giustificativo della condanna.
2.2.2. Né, come pure evidenziato, appare affidabile e decisivo quanto indicato nella missiva inviata da NOME COGNOME e contenente affermazioni generiche, astratte e impossibili da verificare in termini di attendibilità se non, considerato il contenuto delle conversazioni intercettate al tempo dalle quali risulta evidente che lo stesso conosceva l’identità dell’autore del reato, in senso negativo.
Sotto tale profilo, d’altro canto, la considerazione per la quale la valutazione effettuata dalla Corte sarebbe errata in quanto l’esame dello stesso avrebbe dovuto essere disposto proprio al fine di far rilevare a NOME quanto a sua conoscenza risulta inconferente.
La richiesta di revisione, infatti, si deve basare su di una prova nuova, “disarticolante” e decisiva, che sia dotata ex sé di efficacia dimostrativa e non può basarsi su di un elemento teso solo ed esclusivamente a saggiare, rectius esplorare, la fonte di prova al fine di pervenire a ulteriori e, allo stato, no prevedibili acquisizioni o conoscenze (Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067 – 01) in quanto, diversamente, l’impugnazione straordinaria verrebbe meno alla propria funzione rischiando di diventare un ulteriore e non consentito grado del medesimo giudizio di merito.
2.2.3. Le ulteriori richieste istruttorie non rappresentano un novum rispetto al precedente giudizio e la conclusione in tal senso sul punto non è sindacabile in questa sede.
La considerazione contenuta nel provvedimento impugnato per cui i testi sono stati ascoltati e gli altri elementi sono stati esaminati nel corso del processo e che questi, già ritenuti irrilevanti, non sono pertanto decisivi, infatti, dà conto adeguato conto, senza alcuna palese illogicità, del ragionamento seguito.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4/4/2024