Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23234 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23234 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2025
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 648/2025 CC – 07/05/2025 R.G.N. 4466/2025
Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SENTENZA
sul ricorso proposto da: sul ricorso proposto da:
NOME nato a GELA il 18/06/1952 NOME NOME nato a GELA il 18/06/1952
avverso l’ordinanza del 22/11/2024 della Corte d’appello di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 22/11/2024 della Corte d’appello di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata ; Letta la memoria del difensore, avv. xxxx COGNOME che ha concluso insistendo nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l ‘ordinanza impugnata, del 22/11/2024, la Corte di Appello di Catania ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta da NOME COGNOME in ordine alla sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta, del 10 luglio 2014, che lo ha condannato alla pena dell’ergastolo per gli omicidi in danno di NOME e COGNOME NOME (commessi in Gela il 23.12.1987). Ha ritenuto, in particolare, la carenza di decisività rispetto al novum probatorio addotto a fondamento dell’istanza, consistito in un elaborato tecnico a firma di un architetto, in tema di viabilità, che avrebbe dovuto dimostrare l’impossibilità, per il ricorrente , di trovarsi contemporaneamente, con il ruolo di vedetta, in due distinti luoghi individuati per l’esecuzione d ei due omicidi, deliberati dalla consorteria criminale mafiosa gelese.
Ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore, NOME COGNOME
2.1.Con unico motivo denuncia violazione degli artt. 630, comma 1 lett. a) e c) in rapporto agli artt. 631 e 634 cod. proc.pen. per violazione dell’obbligo del contraddittorio e dell’obbligo di fornire, anche ai fini della valutazione dell’ammissibilità del gravame straordinario proposto, una valutazione globale e non parziale, riferita a tutti i mezzi prova proposti a fondamento dell’istanza. Deduce, in particolare, che la Corte di appello etnea si sarebbe limitata a valutare l e nuove prove addotte soltanto con riferimento all’elaborato peritale dell’arc hitetto COGNOME omettendo, di contro, di valutare la richiesta di audizione di nuova teste, NOME COGNOME e di altri testi che avrebbero dovuto riferire sulla presenza dell’NOME in territorio lontano dalla Sicilia, per ragioni di lavoro proprio nel medesimo contesto temporale in cui erano stati posti in esecuzione gli omicidi , oltre che sulla indisponibilità dell’autovettura Fiat 124 di cui, secondo i collaboratori di giustizia, avrebbe fatto uso per partecipare , come apripista, all’esecuzione degli omicidi.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il difensore, con memoria depositata telematicamente, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.L’istituto della revisione non si configura come un’impugnazione tardiva che permette di dedurre, in ogni tempo, ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di statuire che anche nella fase rescindente, le nuove prove dedotte, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, devono essere comparate con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l’assoluzione dell’istante (Sez. 2, n. 15652 del 14/02/2019, Rv. 276437 -01; Sez. 2, n. 44724 del 11/11/2009 Rv. 245718).
Si rammenta che sono prove nuove, rilevanti a norma dell’art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte
successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, COGNOME, Rv. 220443), purchè idonee, da sole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, COGNOME, Rv. 273028; Sez. 6, n. 20022 del 30/1/2014, COGNOME, Rv. 259778; Sez. 6, n. 1155 del 1/4/1999, COGNOME, Rv. 216024).
Va ricordata, inoltre, la distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente – avente ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile ” ictu oculi “, da parte del ” novum ” dedotto – e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo ( sulla struttura bifasica della procedura di revisione Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, COGNOME, Rv. 210040 e successivamente, fra le tante, Sez. 5, n. 43565 del 21/6/2019, COGNOME Rv. 277538) e che entrambi i provvedimenti che chiudono le predette fasi – l’ordinanza di inammissibilità (634, comma 2, cod. proc. pen.) e la sentenza di accoglimento o di rigetto (art. 640 cod. proc. pen.) – sono distinti dal punto di vista logico-funzionale e ricorribili ciascuno autonomamente in Cassazione.
Sotto altro profilo, deve, inoltre, rilevarsi che il giudice, anche nella fase rescindente, ha il compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare – ove eventualmente accertati – che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta , debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa (soltanto) una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti ( Sez. 4 , n. 41398 del 24/09/2024, Rv. 287210 -01; Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, COGNOME, Rv. 260563).
Di conseguenza, anche nella fase rescindente è legittima ed anzi richiesta una delibazione “non superficiale”, sia pur sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza rilevabili in astratto delle allegazioni poste a fondamento dell’impugnazione straordinaria, nonché la loro non decisività (cfr. Sez. 5, n. 26579 del 21/2/2018, G., Rv. 273228).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, è mancata tale delibazione, non avendo l’ordinanza impugnata neppure fatto menzione degli altri testi addotti dalla difesa a fondamento dell’istanza di revisione, avendo limitato la sua valutazione sull’idoneità, esclusa, dell’elaborato tecnico in tema di viabilità a sovvertire il giudizio di condanna. La motivazione del provvedimento impugnato presenta carenze motivazionali essendo mancata del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all’analisi del giudice , addotto a fondamento della proposta istanza.
2. In conclusione il ricorso deve essere accolto con annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizi o.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania.
Così è deciso, 07/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME