Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6992 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6992 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FORMIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilita del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte d’appello di Perugia ha dichiarato inammissibile, ex art. 634 cod. proc. pen., la richiesta di revisione proposta da NOME COGNOME, condannato a 22 anni di reclusione per il reato di omicidio, distruzione d cadavere ed incendio, in continuazione tra loro, a seguito di rideterminazione della pena operata in sede di (ultimo) rinvio dalla Corte d’Assise d’Appello di Roma, con sentenza del 19.1.2017, dopo un annullamento da parte della Corte di cassazione; la decisione di rinvio è divenuta irrevocabile il 9.4.2018, con il rigetto del ricorso deciso dalla P Sezione Penale di questa Corte regolatrice (sentenza n. 39760 del 9/4/2018).
La condanna di COGNOME è intervenuta a seguito di due annullamenti con rinvio da parte della Cassazione di altrettante assoluzioni disposte in primo grado e si riferis all’omicidio di NOME COGNOME, ucciso con 43 coltellate in varie parti vitali, e cadavere era stato bruciato nella sua auto; i fatti sono accaduti a Formia e Minturno, i 25.1.2009, e per i reati è stato condannato, oltre a COGNOME, un altro complice, NOME COGNOME; alla radice del delitto, un furioso litigio sorto tra i tre per via della della vittima di saldare gli acquisti di cocaina di cui riforniva i suoi assassini per co quantitativi, nell’ambito di un’attività illegale di traffico di stupefacenti.
Avverso l’ordinanza di inammissibilità della istanza di revisione ricorre il condannato evidenziando due ragioni diverse di censura.
2.1. Il primo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione carente del provvedimento impugnato, che si definisce “sbrigativo” nell’esame di quella che era una istanza difensiva più complessa di quanto si sia compCOGNOME.
In sintesi, la difesa si lamenta del fatto che la declaratoria di inammissibilità dell’i di revisione per manifesta infondatezza abbia superato i limitati confini normativi entr quali è consentita la delibazione preliminare di ammissibilità nel procedimento ex artt 630 e ss. cod. proc. pen., risolvendosi in un esame del merito della stessa e della valenza di novità delle prove oggetto dell’istanza, senza contraddittorio.
Si rappresenta, quindi, l’erronea negativa valutazione della natura di “prove nuove” delle consulenze della dott.ssa COGNOME e dell’COGNOME. COGNOME, che la Corte d’Appello ha ritenuto non condivisibilmente – già esaminate e superate, nella loro valenza difensiva, dalla sentenza di cui si chiedeva la revisione da parte del ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si eccepisce nullità dell’ordinanza impugnata, pe violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla verifica del carattere di no delle prove addotte a sostegno dell’istanza, che erroneamente ha dato esito negativo.
La difesa ripercorre, quindi, i dati di prova pretermessi dalla Cori:e d’Assise d’Appell
fondanti la revisione, sui quali aveva incentrato la propria richiesta:
l’ing. COGNOME, cui era stata affidata la consulenza sul tracciamento degli spostamenti del ricorrente, mediante la localizzazione delle celle telefoniche agganciate dal suo
telefono cellulare, avrebbe riferito che COGNOME COGNOME trovava solo “nei pressi” della ca ove è avvenuto l’omicidio e non “dentro” la casa, al momento in cui è stato collocato il delitto da parte dei giudici d’appello; sicchè’ spostando in avanti di circa due mi il tempo di commissione del reato, secondo quanto avrebbe riferito il consulente, non vi sarebbe compatibilità tra il momento della registrazione del condannato al pronto soccorso dell’ospedale, avvenuta alle ore 22.36 del giorno clel delitto, ed il temp necessario per raggiungere il presidio medico dal luogo dei fatti (calcolato in base all perizia tecnica ordinata dalla Corte d’Assise);
la dottAVV_NOTAIO COGNOME, consulente del pubblico ministero, ha evidenziato, nel corso del suo esame, che il ricorrente aveva riportato due ferite alla mano sinistra, delle qua una sola da taglio, mentre l’altra, definita come lacero-contusa, non aveva trovato alcuna spiegazione nelle sentenze di merito che hanno portato alla condanna del ricorrente e, quindi, avrebbe potuto essere riscontro del suo alibi: egli, come h rappresentato, si è ferito cadendo dal suo cicllomotore e non nel corso dell’omicidio;
il testimone della difesa COGNOME COGNOME COGNOME una dichiarazione al difensore di fiducia de ricorrente, che certamente confuta il fallimento della prova d’alibi, rappresenta dalla dichiarata caduta in motorino da parte del condannato, avendo assistito alla caduta stessa. Il fatto che la dichiarazione raccolta manchi dei dati formali rilev dall’ordinanza impugnata non rileverebbe, poiché comunque la stessa ordinanza di inammissibilità non dubita della sua esistenza.
Il AVV_NOTAIO Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto, con requisitoria scritta, l’inammissibilità del ricorso.
2.1. Il difensore del ricorrente ha depositato, in vista dell’udienza, una memoria difensi con cui, ribattendo alle conclusioni del PG, evidenzia nuovamente le principali ragioni sostegno del ricorso, chiedendone l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che si indicheranno di seguito.
Il primo motivo è manifestamente infondato ed equivoca la decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astra oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell’impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, 1…, Rv. 280405; nella specie, la Corte analogamente a quanto accaduto anche nel caso all’esame del Collegio – ha ritenuto
legittima la valutazione della Corte di appello di immediata inconferenza, rispett all’impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come “nuova”, verificandone anche l’incapacità a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragion
La valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla ba dell’asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l’affidabilit anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuo e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/3/2018, Buscaglia, Rv. 273020).
Ciò anche perché, ai fini dell’esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova d condurre all’accertamento – in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 34515 del 18/6/2021, Fadda, Rv. 281772).
Nel caso del ricorrente, l’inammissibilità dell’istanza di revisione è derivata d constatazione – del tutto logica e ampiamente motivata – circa la mancanza del carattere di “novità” di tutte le prove proposte dalla difesa, vale a dire:
due testimonianze di consulenti – l’ing. COGNOME e la dott.ssa COGNOME -, che invece ricorrente denuncia non siano state tenute in conto nella loro effettiva valenza nonostante fossero parte della piattaforma di prova, basata soprattutto sul grave elemento indiziario costituito dall’accesso di COGNOME al pronto soccorso circa ott minuti dopo l’orario in cui è stato collocato l’omicidio, per farsi medicare una fer da taglio, giudicata del tutto compatibile con la ricostruzione dell’omicidio operata d giudici di merito;
la testimonianza di NOME COGNOME, raccolta dalla difesa dopo il processo, che ha dichiarato di aver visto il ricorrente cadere dal ciclomotore a bordo del quale viaggiav in una frazione di Formia tra le 21.45. e le 21.50 della sera dell’omicidio, vale a d poco prima del suo accesso al pronto soccorso per farsi medicare: la testimonianza, che avrebbe dovuto confortare l’alibi del ricorrente riguardo all’essersi ferito non nel corso dell’aggressione alla vittima, bensì per essere caduto dal proprio motorino, è stata giudicata sia irritualmente assunta (priva di sottoscrizione del verbale da par del dichiarante e priva delle sue generalità complete), sia comunque irrilevante nei contenuti, perché l’alibi è stato già ampiamente sottoposto ad analisi e giudicato inutilmente dato, oltre che inverosimile, nella motivazione del provvedimento avverso cui si è proposta revisione.
Del resto, si esclude anche che nella nozione di nuove prove rilevanti a norma dell’art 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini clell’ammissibilità della relativa is rientrino quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito (nemmeno se in maniera erronea per effetto di travisamento), poichè, in tal caso, avrebbero dovuto essere
proposti gli ordinari mezzi di impugnazione; e sono proprio tali rimedi quelli previsti contestare la valenza delle prove già assunte nel corso del processo (cfr., in tema, Sez. 3, n. 34970 del 3/11/2020, Iorio, Rv. 280046).
Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, non solo perché manifestamente infondato, dinanzi ad una lettura delle prove addotte come nuove nell’istanza di revisione che la Corte d’Appello – come si è già avuto modo di chiarire nell’analisi del precedent motivo di ricorso – scevra da incrinature logiche nell’argomentare dell’esclusione de carattere di novità di tali elementi, già verificati e superati nella sentenza di cui si la revisione, ma anche in quanto formulato con una non consentita prospettiva rivalutativa, sottratta al sindacato di legittimità.
Nella sentenza di rigetto del ricorso avverso la decisione di condanna di COGNOME (Sez. 1, n. 39760 del 9/4/2018), si erano ampiamente prese in considerazione le censure dell’imputato già all’epoca rivolte alla valutazione dei giudici di merito dei risultati p sottolineandone la genericità rispetto alla consistenza dei dati di prova che dimostravano la attribuibilità della ferita procuratasi dal ricorrente all’intervento di un’arma bia punta e taglio, con esclusione di alternative e assai poco probabili diverse eziologie.
Per questo, deve concludersi nel senso che le censure oggetto del secondo motivo di ricorso avverso l’ordinanza di revisione costituiscono deduzioni che si risolvono i un’assertiva e più favorevole declinazione del significato delle prove testimoniali dei du consulenti, COGNOME e COGNOME, e del teste della difesa COGNOME, che non trova posto nelle possibilità di verifica spettanti alla Corte di cassazione, cui compete la valutazione de tenuta logica del provvedimento impugnato e della sua esaustività; esse reiterano, in ultima analisi, argomenti già al centro della sentenza di questa Corte regolatrice di riget del ricorso avverso la decisione di condanna del ricorrente.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul p Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2023.