Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17828 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17828 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Massafra il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 24/07/2023 dalla Corte d’Appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/07/2023, la Corte d’Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta da COGNOME NOME avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Lecce in data 11/10/1994, in relazione ai delitti di associazione finalizzata al traffico sostanze stupefacenti e di detenzione RAGIONE_SOCIALE sostanze medesime.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si lamenta, con ampi richiami giurisprudenziali, l’illegittimità della declaratoria di inammissibilità dell’ista
adottata dalla Corte territoriale senza alcun vaglio RAGIONE_SOCIALE risultanze dedotte a sostegno.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità della richiesta, condividendo i rilievi della Cort territoriale e sottolineando che la fondatezza di tali rilievi emergeva dallo stesso tenore del ricorso, nella parte in cui si riconosceva che “gli’ elementi di prova evidenziati riguardavano sia alcune circostanze emerse recentemente, sia circostanze già conosciute nel procedimento interessato, che valutate unitamente, inficiavano la credibilità dei racconti ricostruiti in sede dibattimentale e la stes credibilità dei testi d’accusa in ordine la versione dei fatti sulla quale è sta riconosciuta la responsabilità penale dell’imputato”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché generico.
La Corte d’Appello ha respinto la richiesta di revisione del processo attribuendo dirimente rilievo al fatto che, con le nuove prove addotte a sostegno della richiesta, si intendeva screditare quelle a suo tempo poste a base della condanna: con ciò entrando in rotta di collisione con il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE prove già apprezzate con la sentenza di condanna» (Sez. 3, n. 14547 del 08/03/2022, C., Rv. 282987 – 01),
Come già accennato, la decisione della Corte territoriale ha trovato piena condivisione da parte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che ha nella propria requisitoria riportato testualmente un passaggio del ricorso indicativo della violazione del principio qui appena richiamato.
In tale contesto, l’impugnazione proposta dal COGNOME appare del tutto priva RAGIONE_SOCIALE necessarie connotazioni di specificità, risolvendosi in ampi richiami giurisprudenziali e in ripetute considerazioni critiche concernenti la decisione emessa de plano, senza assumere le prove indicate.
Difetta totalmente, in altri termini, non solo qualsiasi illustrazione del vicenda e della prospettata valenza demolitoria RAGIONE_SOCIALE nuove prove rispetto alla ricostruzione recepita nella sentenza divenuta irrevocabile, ma anche qualsiasi confutazione della fondatezza giuridica del percorso argomentativo posto a base della declaratoria di inammissibilità, e della sua applicabilità alla fattispecie esame.
Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 5 marzo 2024