Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32782 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32782 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Frattamaggiore il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/04/2025 della Corte d’appello di Roma Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO chiedeva dichiar a rsi l’ammissibilità del ricorso ; l ‘ AVV_NOTAIO depositava memoria con la quale insistendo sulla validità delle ragioni del ricorso chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l’istanza di revisione del giudicato (per contrasto di giudicati) proposta nell’interesse di NOME COGNOME nei confronti della sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 15 dicembre 2015 divenuta irrevocabile l’11 luglio 2016.
Con tale sentenza il COGNOME era stato condannato per il delitto di ricettazione di un assegno bancario dell’importo di duemila euro e per il correlato delitto di falso documentale.
Contro tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, che deduceva:
2.1.violazione di legge (art. 630 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva che la motivazione della Corte di appello sarebbe carente ed illogica in ordine alla valutazione della richiesta di revisione; nel dettaglio si deduceva (a) che la qualificazione dello COGNOME NOME come possibile correo era un’affermazione eccentrica rispetto al contenuto delle deduzioni difensive che, invece, non sarebbero state vagliate, (b) che gli assegni in relazione ai quali il COGNOME era stato assolto dal delitto di ricettazione erano stati consegnati in un unico contesto e per un’unica causa, ovvero il pagamento di lavori edili, il che rendeva sovrapponibile la condotta di ricettazione per la quale vi era stata condanna a quelle in relazione alle quali vi era stata assoluzione, (c) che NOME COGNOME non aveva intrattenuto rapporti lavorativi con NOME COGNOME, ma solo con suo padre, NOME COGNOME, e che i rapporti erano terminati quando il NOME era deceduto.
In conclusione, si deduceva che le tre sentenze di assoluzione indicherebbero che le dichiarazioni di NOME COGNOME, principale accusatore del COGNOME, fossero di critica attendibilità e non potessero essere poste a fondamento della condanna.
A ciò si aggiungeva che dalle valutazioni contenute nelle sentenze di assoluzione – e segnatamente dalla testimonianza di NOME COGNOME – sarebbe emerso che NOME COGNOME non avrebbe intrattenuto rapporti commerciali con il COGNOME, come dimostrerebbero le quietanze liberatorie da questi prodotte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
1.1.Il Collegio riafferma che in tema di giudizio di revisione, nel caso in cui la richiesta si fondi sull’inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudizio sull’ammissibilità o meno della domanda di revoca della sentenza non può prescindere da una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto, non potendo il giudice limitarsi a verificare esclusivamente l’irrevocabilità della decisione che avrebbe introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale sentenza ai fatti oggetto del giudizio di condanna (Sez. 2, n. 29373 del 18/09/2020, Nocerino, Rv. 280002 – 01).
Si riafferma, altresì, che l’inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all’evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l’esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione
concernente l’effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, COGNOME, Rv. 281422 – 01).
Il Collegio ritiene inoltre che la diversa valutazione di attendibilità di un testimone effettuata in altri procedimenti non può giustificare la richiesta di rivalutazione della legittimità della condanna con l’apertura di un giudizio di revisione.
Del resto, anche con riguardo alla definizione della capacità dimostrativa delle sentenze irrevocabili, acquisite quando il giudizio di cognizione è in corso, è stato condivisibilmente affermato che l’acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell’art. 238bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice, alcun automatismo nel recepimento e nell’utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che quel giudice conservi integra l’autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, COGNOME Marco, Rv. 284130 – 01).
Si afferma quindi che il giudizi o circa l’ attendibilità di un testimone effettuato in un processo diverso da quello concluso con la condanna della quale si chiede la revisione non giustifica l’apertura del giudizio ex art. 630 cod. proc. pen., dato che il giudice conserva integra l’autonomia relativa all’ accertamento a lui riservato, e, segnatamente, alla valutazione dell’attendibilità dei testimoni ed alla credibilità dei contenuti accusatori da questi riversati nel processo.
Si ritiene cioè che il giudizio sull’attendibilità dei dichiaranti non sia revisionabile sulla base di valutazioni effettuate sullo stesso tema in processi diversi conclusi con sentenze passate in giudicato.
1.2. Alla luce delle indicate linee ermeneutiche si ritiene che la delibazione oggetto di censura è stata effettuata senza travalicare i limiti intrinseci del giudizio preliminare di inammissibilità nel processo per revisione.
La Corte d’appello, con valutazione ineccepibile, rilevava che le sentenze allegate – in relazione qual alle quali si denunciava il contrasto di giudicati – si riferivano a fatti ‘ simili ‘, ma non ‘ identici ‘ e che gli assegni la cui ricettazione era stata contestata al COGNOME provenivano da delitti diversi (pag. 7 del provvedimento impugnato). La Corte rilevava inoltre che le valutazioni in ordine alla attendibilità di NOME COGNOME non erano idonee a giustificare la revisione (in tal modo si deve intendere il passaggio argomentativo relativo alla possibile veste di correo dello COGNOME).
2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME