Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41015 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41015 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/11/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 25 novembre 2022, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza, del 26 ottobre 2022, presentata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 327 391 bis co. 10 -11 cod. proc. pen., nell’interesse di NOME COGNOME, di procedere con incid probatorio all’escussione dei testi COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME rispettivamente figli e vedova del deceduto COGNOME NOME), sul presupposto che, da t dichiarazioni possano pervenire – nella prospettazione difensiva – nuove prove ai fini d revisione del giudicato di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di Napoli, 15 febbraio 2007, divenuta irrevocabile il 22 gennaio 2008, ai sensi dell’art. 630 co. 1 le cod. proc. pen…
1.1. La Corte di appello, dopo avere replicato alla censura difensiva con la quale si denunci il travisamento del contenuto dell’istanza difensiva da parte del RAGIONE_SOCIALE Corte di ap che si era determinato con la precedente ordinanza del 3/10/2022, e ritenuto che “il dato eventualmente acquisito sarebbe privo del carattere RAGIONE_SOCIALE decisività a fronte delle prove acquisite nel giudizio di cognizione e nei numerosi giudizi di revisione già esperiti”, ha dichiarato inammissibile l’istanza in quanto mera riproposizione di quella già valutata dalla medesima Cor con ordinanza del 03 ottobre 2022, alla quale si è integralmente richiamata. L’inammissibilit stata ritenuta sotto un duplice profilo. Da un lato, la corte territoriale ha messo in lu l’istanza fosse una mera reiterazione di analoga istanza, depositata in data 3/10/2022, rigettata; d’altro lato, ha evidenziato la palese superfluità o inidoneità RAGIONE_SOCIALE richiesta es dei testi COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME a determinare modificazio sostanziali del quadro probatorio.
Il ricorso nell’interesse di NOME, è affidato all’AVV_NOTAIO, il quale un unico motivo, con cui denuncia l’abnormità RAGIONE_SOCIALE declaratoria di inammissibilità ‘in conc RAGIONE_SOCIALE richiesta di procedere con incidente probatorio e la nullità del provvedimento impugnato art. 606 lett. c) ed e) in relazione agli articoli 393 – 327 bis 2^ comma cod. proc. pen..
2.1. Con un preliminare rilievo, la difesa ricorrente – sul presupposto che l’ordinamento contemplerebbe un mezzo di impugnazione del provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE richiesta di incidente probatorio, formulata ai sensi degli artt. 391-bis – 327 bis 2^ comma cod. proc.
invoca una interpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALE disciplina di cui all’art. 666 co. 6 cod. pro onde consentirne – pena la irrazionalità del sistema e il contrasto con gli artt. 3 e 24 dell costituzionale, – l’operatività anche ai provvedimento del Giudice RAGIONE_SOCIALE revisione. Diversamen atteso il principio di tassatività di cui all’art. 568 c.p.p., si sollecita l’intervento de Leggi sulla compatibilità costituzionale del combinato disposto degli artt. 391 bis co. 10 e 327 -bis co. 2 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la impugnabilità del provvedimen negativo del Giudice RAGIONE_SOCIALE revisione.
2.1.2. Con un secondo rilievo, denuncia la abnormità del provvedimento impugnato, poiché la Corte territoriale, effettuando una valutazione “in concreto” dell’istanza, non si sarebbe li
al vaglio di una “immediatamente evidente superfluità” delle prove da acquisire con l’incidente probatorio, incorrendo, altresì, in un “equivoco” circa il “reale tenore RAGIONE_SOCIALE richiesta”: quanto all’oggetto delle deposizione dei testi COGNOME e COGNOME, sostiene, infatti, la difesa ricorr la Corte territoriale avrebbe interpretato la richiesta nel senso di acquisire l’informazione alla circostanza che i sacchi di noccioline, caricati sull’autoarticolato condotto dalla vi sera dell’omicidio, recasse un cartellino co, la indicazione di una ditta diversa da quel COGNOME. Diversamente, l’istanza è finalizzata a conoscere se fosse nota nell’ambiente famili e lavorativo del COGNOME, che questi effettuasse carichi anche per conto RAGIONE_SOCIALE ditta del RAGIONE_SOCIALE
Il Procuratore generale – premessa la competenza del Giudice RAGIONE_SOCIALE revisione, così come correttamente individuata dal ricorrente, e la ricorribilità del provvedimento di rigetto, dell’art. 634 cod. proc. pen., e riconosciuto il potere del Giudice RAGIONE_SOCIALE revisione, rescindente, di vagliare la rilevanza RAGIONE_SOCIALE deposizione rispetto ai presupposti RAGIONE_SOCIALE revisi ha concluso per il rigetto del ricorso per carenza dell’interesse attuale, sul rilievo che l’i esame era stata presentata nella pendenza del giudizio di legittimità istaurato con ricorso avverso l’ ordinanza con la quale al Corte di appello di Roma aveva rigettato la terza istanz revisione ( nelle more deciso all’udienza del 24 maggio 2023).
Ha presentato memoria integrativa la difesa del ricorrente, con la quale, nel replicare al P ritenuto sussistente e attuale l’interesse del ricorrente, all’esito del rigetto del r cassazione avente a oggetto la terza istanza di revisione, conclude per l’accoglimento del ricors
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è inammissibile.
Con riguardo al preliminare tema RAGIONE_SOCIALE impugnabilità del GLYPH provvedimento, si osserva che la richiesta di incidente probatorio, finalizzata alla assunzione RAGIONE_SOCIALE testimonianza che la difes abbia potuto raccogliere in vista RAGIONE_SOCIALE richiesta di revisione, trova riferimento normat disposto di cui al secondo comma dell’art. 327 bis cod. proc. pen. e va rivolta al Giudice RAGIONE_SOCIALE revisione, come già affermato da questa Corte, in analogia a quanto previsto nell’art. 391 bis cod. proc. pen., commi 10 e 11, secondo cui il pubblico AVV_NOTAIO ed giudice ivi indicati per il caso particolare (paradigmatico) RAGIONE_SOCIALE fase delle indagini preli identificano in generale nel pubblico AVV_NOTAIO e nel giudice RAGIONE_SOCIALE fase cui l’indagine difen funzionale. Nel caso in esame, essa è quella (sia pure futura ed eventuale) RAGIONE_SOCIALE revisione processo (Così, Sez. 1, n. 15433 del 24/02/2010, Rv. 247239). Consegue a ciò che, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., la Corte di appello può dichiarare, anche d’ufficio, la inammis dell’istanza, e, quindi, l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE censura per il mancato previo “coinvolgimento AVV_NOTAIO.
1.1. Quanto al tema RAGIONE_SOCIALE ricorribilità per cassazione, essa è consentita dalla citata disposi di legge, da cui deriva anche il superamento dei “dubbi” difensivi sul punto.
Manifestamente infondata la questione con !a quale si deduce la abnormità del provvedimento impugnato. Con riguardo all’ambito del controllo che compete alla Corte distrettuale, de
ritenersi che, diversamente da quanto lamentato, il giudice debba vagliare la rilevanza del deposizione rispetto ai presupposti RAGIONE_SOCIALE revisione.
2.1. Per un verso, si è, infatti, affermato che la richiesta, effettuata ai sensi dell’art comma undicesimo, cod. proc. pen., e diretta a che il giudice proceda con incidente probatori all’assunzione RAGIONE_SOCIALE testimonianza o all’esame RAGIONE_SOCIALE persona che abbia esercitato la facoltà non rispondere o di non rendere la dichiarazione, non presuppone alcun automatismo, implicando una valutazione positiva del giudice circa la rilevanza ai fini investigativ circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita. (Sez. 3, n. 1399 del 14/12/2011 (dep. 2012 ) Rv. 251645).
2.2. Sotto altro profilo, in tema di revisione, questa Corte ha già chiarito che la valut preliminare circa l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE richiesta, quando abbia ad oggetto “prove nuove”, «implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti se inconferenza o inaffidabilità RAGIONE_SOCIALE prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu oculi» (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 259779; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 257496). Più chiaramente, si è affermato che il giudice di merito, nel corso RAGIONE_SOCIALE preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idon nuovi elementi dedotti a dimostrare – ove eventualmente accertati – che il condannato attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella “noviter producta”, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione prelimina tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa del prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizi revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti ( Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Rv. 260563). Da queste premesse discende la definizione del perimetro del giudizio di inammissibilit RAGIONE_SOCIALE richiesta di revisione per manifesta infondatezza, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen potrà essere pronunciata solo quando «le ragioni poste a suo fondamento risultano, all’evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l’esito del giudizio»; al contrario, è «del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernent l’effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella pro del ragionevole dubbio» (Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, Rv. 255477; conf. Sez. 2, n. 19648 del 03102/2021, Rv. 281422). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2.3. Ora, nel caso di specie, come si è visto, viene in rilievo una richiesta di incidente prob in vista di un instaurando giudizio di revisione, in relazione alla quale l’ordinanza impug dopo avere ritenuto possibile procedere con incidente probatorio all’escussione dei testimoni ch la Difesa indica come necessari per formare quella prova nuova sulla quale intende chiedere i giudizio di revisione, ha affrontato il tema RAGIONE_SOCIALE verifica dell’effettivo rispetto, nell’
tale facoltà, delle regole che più in generale presiedono alla valutazione delle richies revisione, e, ritenuta soddisfatta, per facta concludentia, la prima condizione, costituita dal rifiuto dei testimoni a rendere le dichiarazioni a loro richieste in sede di investigazioni difensiv invece, considerato non soddisfatta l’ulteriore condizione, costituita dalla idoneità superfluità delle circostanze sulle quali i testimoni avrebbero dovuto essere escuss determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio. Nello specifico, la Corte di appe ha ritenuto che la circostanza che, presso la ditta RAGIONE_SOCIALE, venissero caricati anche sacch nocciole di altre ditte fosse nota ( o meno) a un ampio numero di persone non presentasse i carattere RAGIONE_SOCIALE decisività, come già peraltro affermato in precedenti decisioni anche del giud di legittimità, essendo stato già posto in evidenza come lo stesso COGNOME avesse dichiarato avere appreso delle circostanze RAGIONE_SOCIALE rapina e dell’omicidio da NOME e COGNOME, da lui indi come gli autori del fatto delittuoso. La Corte di appello – al di là RAGIONE_SOCIALE classificazione legge nel provvedimento impugnato – ha proceduto, sempre sul piano astratto, prima alla verifica RAGIONE_SOCIALE ammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda introduttiva, secondo richiamati parametri normati e, poi, ancora in limine, alla verifica che le prove che si chiedeva di acquisire presentassero, ictu ocu/i, il carattere RAGIONE_SOCIALE decisività, che, nella prospettiva RAGIONE_SOCIALE instauranda revisione intendersi quale determinante idoneità di produrre, in linea teorica, un ribaltamento del giud di condanna. In tal senso, risulta chiaro dal provvedimento impugnato che la Corte di appello h ritenuto le testimonianze in questione “inidonee a consentire una verifica circa l’esito del giudizio”.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilit determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giu 2000), al versamento, in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali RAGIONE_SOCIALE somma di euro 3000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, lì 11 luglio 2023
( Il consigliere relatore