Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15151 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15151 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia
nel procedimento a carico di
COGNOME NOME Nato il DATA_NASCITA in Tunisia
avverso la sentenza resa il 21 settembre 2023 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il GUP del Tribunale di Verona -Soi, su concorde volontà delle parti, ha applicato a NOME la pena di due anni di reclusione in ordine al rea di rapina aggravata
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia osservando che per il delitto di rapina è prevista anche la pena della multa, mentre il giudice ha applicato all’imputato la pena di anni due di reclusione omettendo la sanzione della multa, che pure era indicata congiuntamente alla pena detentiva dalla richiesta di patteggiamento depositata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Nel caso in esame è certo che sebbene nell’accordo fosse stata inclusa la pena pecuniaria, come riportato anche nella motivazione della sentenza contestuale, il dispositivo ha omesso di indicarla.
E’ stato condivisibilmente affermato che nell’ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza (nella specie, di tipo contestuale) dipenda da un errore nella materiale indicazione della pena nel dispositivo e dall’esame della motivazione emerga in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice, potendosi ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell’errore in sede di legittimità, secondo la procedura prevista dall’art. 619 cod. proc. pen., non essendo necessarie, in tal caso, valutazioni di merito. (Sez. 4, Sentenza n. 26172 del 19/05/2016 Ud. (dep. 23/06/2016) Rv. 267153 – 01)
E tuttavia questa Corte di legittimità anche di recente ha ribadito che non è ammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere la rettifica della specie o quantità della pen risultata errata, motivo non riconducibile alle previsioni di cui all’art. 606 cod. proc. pen Il potere di rettifica dell’erronea denominazione della pena inflitta con la sentenza impugnata è esercitabile dalla Corte di cassazione nel solo caso in cui il ricorso sia ammissibile, in quanto la previsione dell’art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all’art. 130 cod. proc. pen., che, ove i provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell’impugnazione, a condizione che quest’ultima non sia dichiarata inammissibile. (Sez. 4 – , Sentenza n. 40112 del 20/06/2023 Ud. (dep. 04/10/2023 ) Rv. 285067 – 01 Rv. 285067 – 01)
Ed infatti secondo consolidato orientamento è inammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere che la Corte di cassazione provveda a rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo da parte del giudice di merito. Il rimedio applicabile nella specie, cioè la correzione dell’errore ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., è attuato dal giudice della impugnazione solo quando quest’ultima non sia dichiarata inammissibile, e d’altra parte la necessità della rettificazione non è motivo riconducibile alle previsioni dell’art. 606; dal che si evince come il secondo comma dell’art. 619 del codice di rito, nel prescrivere la rettificazione a cura della Corte suprema senza annullamento della sentenza impugnata, presupponga la pertinenza del ricorso a vizi diversi dall’errore in questione. (In applicazione del principio enunciato la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, fondato sul computo erroneo della diminuzione di pena dovuta ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen., specificando che alla correzione dell’errore materiale si sarebbe dovuto procedere in seguito, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., a cura del giudice del rito abbreviato, d’ufficio o su sollecitazione delle parti)
(Sez. 6, Sentenza n. 30576 del 29/05/2003 Ud. (dep. 21/07/2003 ) Rv. 225716 -01;Sez. 5 – , Sentenza n. 47621 del 11/09/2019 Cc. (dep. 22/11/2019) Rv. 278036 – 01)
Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma 7 febbraio 2024