Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41870 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41870 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/07/2025 del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 11/07/2025, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’appello cautelare proposto dal PM avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma emessa in data 29/11/2025, applicava a COGNOME NOME la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico di controllo in relazione ai reati di cui all’ 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, a lui ascritti ai capi 2), 3, 4) dell’imputazione provvisoria.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all’art. 297, comma 3, cod.proc.pen.
Espone che, a seguito di arresto in flagranza in data 26.5.2023, veniva applicata al ricorrente la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato d detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo hashish; il presente procedimento scaturisce dallo sviluppo di tale precedente procedimento in relazione agli ulteriori reati di acquisto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish commessi in data antecedente e prossima al 26.5.2023 , per i quali il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare personale per la sussistenza della retrodatazione dei termini cautelari (per connessione qualificata ai sensi dell’art. 12 cod.proc.pen. dei reati oggetto del presente procedimento e quelli commessi nel primo procedimento) ed era stata formulata dal Pm richiesta di rinvio a giudizio. Il Tribunale del riesame, poi, a seguito di appello del Pm, accoglieva parzialmente il gravame ed applicava al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari anche per i reati oggetto del presente procedimento, ritenendo che non potesse operare il meccanismo della retrodatazione delineato dall’art. 297 cod.proc.pen. per difetto del requisito della desumibilità
Argomenta, richiamando la giurisprudenza costituzionale e quella di ek legittimità in materia di retrodatazione dei termini di custodia cautelare, ‘ procedimenti penali a carico del ricorrente erano pendenti dinanzi allo stesso ufficio di Procura ed assegnati allo stesso magistrato requirente e che, quindi, la sequenza dei procedimenti cautelari era frutto di una scelta arbitraria per ritardare la decorrenza dei termini della seconda misura cautelare; erroneamente, il Tribunale del riesame riteneva il difetto del requisito della desunnibilità, affermando, in maniera non convincente che solo con il deposito della consulenza informatica in data 20.11.2023 era stata analizzata la copia forense del materiale
informatico presente nella memoria del cellulare del ricorrente, in quanto già alla data del primo arresto era ragionevole e possibile presumere il coinvolgimento del prevenuto in ulteriori traffici illeciti sempre in materia di stupefacenti.
Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata.
Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, manifestamente infondato.
E’ opportuno premette(,una disamina della norma dettata dall’art. 297 comma 3 cod. proc. pen., alla luce delle modifiche legislative e delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno interessato il testo normativo nonché delle decisioni della giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione della predetta norma.
Con la norma in esame, disciplinante l’istituto cosiddetto della “contestazione a catena”, il legislatore ha codificato la regula iuris, frutto dell’elaborazione giurisprudenziale formatasi sotto la vigenza del previgente codice di rito, con la quale si era stabilita una deroga al principio della decorrenza autonoma dei termini di durata massima della custodia in relazione a ciascun titolo cautelare, all’evidente fine di evitare il fenomeno della “diluizione” nel tempo della “carcerazione provvisoria”, attuata mediante l’emissione, in momenti diversi, nei confronti della stessa persona di più provvedimenti coercitivi concernenti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero riguardanti fatti di reato diversi ma connessi tra loro.
Nel suo testo originario l’art. 297 c.p.p., comma 3, (che riprendeva la disposizione da ultimo appositamente introdotta nel codice abrogato dalla L. n. 398 del 1984) stabiliva che la decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare applicata con un’ordinanza si sarebbe dovuta retrodatare al momento dell’esecuzione di altra precedente ordinanza cautelare, laddove i due provvedimenti avessero riguardato lo stesso fatto ovvero più fatti in concorso formale tra loro, oppure integranti ipotesi di aberratio delicti o di aberratio ictus plurioffensiva. Nella versione novellata nel 1995, da un lato è stato ristretto l’ambito applicativo della norma, con la previsione dell’operatività del meccanismo di retrodatazione esclusivamente con riferimento ai casi di connessione qualificata ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., lett. b) (concorso formale e continuazione tra i reati) e c) limitatamente all’ipotesi di reati connessi per eseguire gli al
(connessione teleologia); dall’altro, introducendo una regola AVV_NOTAIO di retrodatazione “automatica” (“se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura… i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave”): automatismo, tuttavia, non applicabile laddove la seconda ordinanza cautelare veniva emessa dopo il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza (“la disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma”). La portata applicativa della disposizione in esame è stata, infine, ampliata per effetto della sentenza additiva n. 408 del 2005, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 297 c.p.p., comma 3, nella parte in cui “non applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell’emissione della precedente ordinanza”; ed ulteriormente precisata dalla sentenza n. 233 del 2011, con la quale la Consulta – “reagendo” ad un contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, che aveva finito per diventare 3 “diritto vivente” – ha dichiarato la illegittimità dello stesso art. 297, commanella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all’adozione della seconda misura.
Nella cornice normativa così tratteggiata, seguendo il percorso argonnentativo fissato dalle Sezioni Unite con due decisioni rispettivamente del 2005 e del 2006 (Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, COGNOME, Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, P.M. in proc. Rahulia ed altri, Rv. 231057-8-9), con riguardo alla contestazione di reati diversi, variamente collegabili tra loro, è possibile – in linea schematica – riconoscere tre distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettante, distinte íregole operative.
In tutti e tre i casi è, comunque, necessario, perché si possa parlare di “contestazione a catena” e perché possa eventualmente trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, che i delitti oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (in questo senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 31441 del 2012, Rv. 253237; Sez. 6, n. 15821, del 2014 Rv 259771). Il presupposto della anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all’emissione della prima non ricorre allorché il
provvedimento successivo riguarda un reato di associazione e la condotta di partecipazione si sia protratta dopo l’emissione della prima ordinanza.
La prima situazione è quella in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti – reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologia (casi di connessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In queste circostanze trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo dell’art. 297 c.p.p., comma 3, che non lascia alcun dubbio sul fatto che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima operi automaticamente e, dunque – impiegando le parole delle Sezioni unite di questa Corte – “indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l’esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l’esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure” Automatica retrodatazione della decorrenza dei termini che risponde all’esigenza “di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabili dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata” (così C. Cost., 28 marzo 1996, n. 89), e che si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, COGNOME, cit).
La seconda situazione rappresenta una variante della prima, presupponendo comunque l’accertata esistenza, tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate, ma è caratterizzata dall’intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo. Tale ipotesi presuppone, ovviamente, che le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti, ma (come hanno chiarito le Sezioni unite nelle più volte richiamate sentenze) è irrilevante che gli stessi siano “gemmazione” di un unico procedimento, vale a dire siano la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. In siffatta diversa situazione si applica la regola dettata dal secondo periodo dell’art. 297 c.p.p., comma 3, sicché la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza (Cass. n. 42442 del 2013 Rv. 257380, N. 50128 del 2013 Rv. 258500; N. 17918 del 2014 Rv. 259713).
Più di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno specificato che in tema di pluralità di misure cautelari emesse in procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione del termine di durata può riconoscersi esclusivamente qualora, tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari, sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall’art.297, comma 3, cod. proc. pen., consistente nel concorso formale di reati, nel reato continuato o nella connessione teleologica, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, COGNOME, Rv. 279347 – 02).
Infine, la terza situazione è quella in cui tra i fatti oggetto dei d provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione non qualificata, cioè diversa da quelle sopra considerate del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologico) (per quest’ultimo, nei limiti fissati dal codice). Questa ipotesi, che in passato si riteneva pacificamente non riguardare l’art. 297 c.p.p., comma 3, oggi rientra nel campo applicativo di tale disposizione codicistica per effetto della menzionata sentenza “manipolativa” della Consulta n. 408 del 2005. Ne consegue che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta “in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottat in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l’autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l’adozione delle singole ordinanze”. Il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell’emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi – come sottolineato dai Giudici delle leggi – come “elementi idonei e sufficienti per adottare” il provvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l’applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, COGNOME, cit; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Camello, Rv. 240099). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Il Tribunale, facendo buon governo dei principi di diritto suesposti, ha dato atto che nel caso in esame si è in presenza di due distinti procedimenti, di cui il presente costituisce gemmazione del primo, e che la separazione non risulta
essere stata disposta dal PM in modo arbitrario, ovvero per evitare in mod strumentale la scadenza dei termini di custodia cautelare.
Ha, quindi, rilevato la configurabilità della seconda delle ipotesi delin esistendo tra i reati una connessione qualificata ( i fatti oggetto del pr procedimento sono stati compiuti nel medesimo arco temporale di quello oggetto della prima ordinanza cautelare e con le medesime modalità) ed essendo intervenuta l’emissione del decreto di giudizio immediato per i fatti oggetto primo provvedimento cautelare (per i quali interveniva sentenza di condanna in primo grado, in data 24.10.2023, all’esito di giudizio abbreviato).
Ha, poi, ritenuto insussistente il requisito della desumibilità dagli rilevando come dte!ai===t=gli elementi indiziari idonei a fondare l’emission dell’ordinanza impugnata erano stati acquisiti solo con il deposito, in 20.11.2023, della consulenza con cui era stata acquisita e poi analizzata la c forense del materiale informatico presente nella memoria del cellulare d ricorrente sequestrato al momento del suo primo arresto, consulenza ch interveniva a distanza di quattro mesi dall’emissione del decreto di giudi immediato.
Osserva il Collegio che il Tribunale ha argomentato con chiarezza ed esaustività circa la mancanza dei requisiti per operare la retrodatazione, so profilo della non “desumibilità dagli atti”.
Sul punto, questa Corte ha più volte affermato che, in tema di retrodatazion della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anter “desumibilità” delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell’ordinanza cautel successiva, dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, non va confusa quella di semplice “conoscenza” o “conoscibilità” di determinate evenienze fattual La desumibilità, per essere rilevante ai fini del meccanismo di cui all’art. 297 c comma 3, deve essere individuata nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in sè una specifica “significanza processuale ciò che si verifica allorquando il pubblico ministero procedente sia nella r condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente (sebbene modificabile nel prosieguo delle indagini) del panorama indiziario, ta da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo – in pr di concrete esigenze cautelari – alla richiesta ed all’adozione di una m cautelare (Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, COGNOME, Rv. 253509; Sez. 6, 11807 del 11/02/2013, COGNOME, Rv. 255722, Sez 3 n. 18671 del 15.1.2015, Rv 263511).
Rispetto all’articolato percorso argomentativo del Tribunale, il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di confronto critico con le complessive argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es . cod. proc. pen.
Così deciso il 17/11/2025