Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29172 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29172 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME la quale ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità del ricorso.
E’ presente presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di: COGNOME NOME
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di LOCRI in difesa di: COGNOME NOME NOME ‘agir.oré. NOME z4LetA-r; t
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame cautelare, a seguito di appello di COGNOME NOME, ha confermato la ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo con la quale era stata rigettata l’istanza da questi presentata, volta ad ottenere la pronuncia di inefficacia RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare disposta nei suoi confronti in data 10 Febbraio 2021, in relazione a ipotesi di partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e ad alcuni reati fine, per decorrenza dei termini di fase RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari, previa retrodatazione dei termini medesimi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.297 comma 3 cod.proc.pen. alla data di esecuzione di una precedente misura cautelare, emessa in data 9 Gennaio 2019 nella così detta operazione RAGIONE_SOCIALE, procedimento che aveva condotto all’assoluzione del prevenuto per tutte le contestazioni, anche di natura associativa ad accezione di una ipotesi di estorsione aggravata.
2 Il Tribunale del Riesame escludeva ricorresse, in relazione al delitto associativo di cui all’art.74 d.P.R. 309/90, la anteriorità RAGIONE_SOCIALEa commissione dei reati rispetto alla data di rinvio a giudizio per i fatti di cui al primo ti cautelare, atteso che la contestazione di tale delitto, con effetti permanenti, era proiettata nell’attualità, e quindi in epoca successiva alla data di rinvio a giudizi del COGNOME nel procedimento cui si riferiva la prima misura cautelare; escludeva al contempo la desumibilità dagli atti degli elementi indiziari posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa seconda cautela già all’epoca di adozione RAGIONE_SOCIALEa prima misura, o comunque alla data del rinvio a giudizio, in quanto la finale informativa RAGIONE_SOCIALEe forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine che aveva dato luogo alla misura nei confronti del COGNOME nell’ambito del procedimento COGNOME era stata depositata in data 31 Luglio 2020 e pertanto in epoca di molto successiva a quelle riconosciute di sbarramento dalla giurisprudenza di legittimità.
Pur ammesso che, alla data RAGIONE_SOCIALEa adozione del primo titolo custodiale fossero presenti alcuni elementi indiziari in ordine alla configurazione del reato associativo, nondimeno il deposito RAGIONE_SOCIALEa informativa finale RAGIONE_SOCIALEa PG era intervenuto ad oltre un anno dalla adozione RAGIONE_SOCIALEa prima cautela e faceva riferimento anche a fatti reato commessi dopo l’adozione di questa, atteso che il consolidamento del quadro indiziario relativo al delitto associativo era avvenuto in epoca successiva.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del COGNOME che deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 13 Cost., 5 co.3 CEDU, 125, 297 comma 3 e 303 cod.proc.pen.
Quanto al profilo RAGIONE_SOCIALEa anteriorità dei delitti di cui al secondo titolo di reato, presenza di reato permanente a contestazione aperta, la difesa assume che i principi mutuati dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello cautelare dalla giurisprudenza di legittimità (che si riferivano peraltro al reato di cui all’art.416 bis cod.pen andavano coordinati con la ipotesi di cui all’art.74 dPR 309/90, ove assume maggiore rilievo il contributo funzionale dei singoli partecipi al traffico di sostanze stupefacenti piuttosto che il vincolo che lega i singoli sodali, di talchè doveva escludersi che la contestazione aperta avrebbe potuto dispiegare effetti in relazione alla posizione del COGNOME il quale era stato cautelato, con riferimento ai fatti relativi al primo procedimento, fin dal febbraio 2019 e pertanto, permanendo a tutt’oggi lo stato detentivo, in nessun modo avrebbe potuto contribuire alle illecite finalità RAGIONE_SOCIALE‘ente nella movimentazione RAGIONE_SOCIALEo stupefacente e comunque doveva trattarsi di un dato che richiedeva una verifica in concreto, a prescindere dalla mera esclusione di esplicita dissociazione.
Quanto al profilo RAGIONE_SOCIALEa desumibilità dagli atti del procedimento da cui era seguita la emissione del primo provvedimento cautelare, il ricorrente assume una totale carenza di motivazione su due elementi documentali’ allegati a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta di declaratoria di sopravvenuta inefficacia, per retrodatazione, RAGIONE_SOCIALEa seconda misura cautelare, intervenuta nel 2021. La difesa del COGNOME aveva allegato alla richiesta di inefficacia la nota di P.G. depositata in procura in data 21 Maggio 2019, e pertanto in epoca anteriore alla richiesta di rinvio a giudizio nel primo procedimento, ove venivano indicati in termini del tutto chiari e univoci, elementi indiziari, rappresentati da esiti attività captativa, successivamente valorizzati ai fini RAGIONE_SOCIALEa emissione RAGIONE_SOCIALEa seconda misura cautelare. Deduce altresì violazione di legge in relazione alla applicazione RAGIONE_SOCIALE‘istituto di cui all’art.297, comma 3 cod.proc.pen. laddove il giudice del riesame, pur partendo da un corretto inquadramento giurisprudenziale RAGIONE_SOCIALE‘istituto, ne aveva fatto integrale disapplicazione, assumendo che la elaborazione di tali elementi indiziari era stata resa possibile soltanto a seguito del deposito RAGIONE_SOCIALEa nota del 31 Luglio 2020 nel procedimento COGNOME, non considerando che in epoca coeva al deposito RAGIONE_SOCIALEa nota del 21 maggio 2019 (che comprendeva le investigazioni relative anche al materiale intercettivo acquisito fino al 20 dicembre 2018), erano emersi tutti i fatti reato che avevano dato luogo al secondo titolo cautelare. Richiamava giurisprudenza secondo la quale, ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica dei presupposti RAGIONE_SOCIALEa retrodatazione RAGIONE_SOCIALEa misura, avrebbe dovuto farsi riferimento esclusivamente al profilo quantitativo
degli elementi investigativi acquisiti in epoca antecedente al rinvio a giudizio e non alla eventuale e successiva attività di rielaborazione e di interpretazione dei suddetti dati. In ogni caso la separazione dei due procedimenti, con la iscrizione di una autonoma notizia di reato a carico del COGNOME evidenziava che già dal 21 Maggio 2019 erano stati acquisiti nei suoi confronti elementi da cui desumere gli estremi del delitto associativo e dei reati fine in materia di stupefacenti pertanto in epoca di gran lunga antecedente quello in cui era intervenuto il rinvio a giudizio nel primo procedimento (11 Novembre 2019) mentre la successiva nota del 31 Luglio 2020 aveva avuto solo la funzione di ordinare e rielaborare i dati investigativi ben presenti in epoca di molto precedente.
La motivazione del provvedimento impugNOME risultava inoltre del tutto illogica nella parte in cui faceva dipendere la estensione e la permanenza RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare da una indefinita estensione del tempo necessario all’ufficio RAGIONE_SOCIALEa Procura alla rielaborazione e alla organizzazione degli elementi indiziari dei quali già, indiscutibilmente, era in possesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Catanzaro, nel disattendere l’atto di appello avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva escluso la retrodatazione, stigmatizza che “il presente appello appare mera riproposizione di analogo, se non identico gravame, esitato da questo Tribunale con provvedimento in data 22.3.2022, allo stato divenuto definitivo”.
Invero la stessa difesa ricorrente, nella premessa RAGIONE_SOCIALE‘appello cautelare), già dava atto che in data 20.12.2021 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro aveva escluso il requisito RAGIONE_SOCIALEa desumibilità dagli atti in quanto il contenuto RAGIONE_SOCIALEa seconda informativa, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa operazione Golgota, non costituiva la riproposizione di contenuti già rappresentati in atti precedenti e che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello aveva ribadito che il compendio di intercettazioni poste dalla difesa a fondamento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di retrodatazione non consentiva di affermare che il Giardino avesse parte attiva nell’attività di spaccio, dal che conseguiva l’impossibilità di riconoscere la’ desumibilità dagli atti all’epoca del rinvio a giudizio nell’ambito del primo procedimento. Il ricorso per cassazione veniva poi dichiarato inammissibile.
Rispetto alla icastica affermazione del carattere meramente reiterativo RAGIONE_SOCIALE‘appello cautelare, in relazione alla richiesta di retrodatazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare già oggetto di precedenti incidenti cautelari, il ricorrente omette totalmente di confrontarsi, e prospetta un vizio di violazione di legge
RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, la quale si fonda sui medesimi elementi di fatto già sottoposti al vaglio del giudice cautelare (in particolare la preesistenza di un coacervo di intercettazioni che avrebbe consentito la formulazione RAGIONE_SOCIALEa contestazione di partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti in epoca antecedente alla data in cui è intervenuto il rinvio a giudizio nel procedimento in cui il COGNOME era stato attinto dalla prima misura custodiale).
3.1 Il ricorso si presenta inammissibile in quanto meramente reiterativo RAGIONE_SOCIALEe doglianze avanzate con l’appello cautelare e di quelle già sottoposte al giudice RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare in un diverso incidente cautelare, che è già pervenuto all’esame di questa Corte di legittimità con decisione assunta in data 22 Giugno 2022, e che aveva affrontato le medesime questioni oggi sottoposte a nuovo vaglio di legittimità.
Invero con tale atto di gravame il COGNOME sosteneva, a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta di retrodatazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza custodiale che lo aveva attinto, che il compendio investigativo su cui si fondava il titolo cautelare era sostanzialmente derivato dalle intercettazioni telefoniche disposte nella operazione RAGIONE_SOCIALE, mentre la successiva operazione Golgota era basata sugli stessi elementi investigativi, ovvero sulle medesime captazioni del precedente procedimento e che pertanto gli elementi giustificativi RAGIONE_SOCIALEa seconda misura cautelare erano desumibili già dalla prima.
4.1 Una siffatta impostazione difensiva ha già avuto una esauriente e definitiva risposta nel precedente incidente cautelare nel quale, per stessa ammissione del ricorrente, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello cautelare aveva riconosciuto la non concludenza e l’irrilevanza indiziaria del materiale captativo acquisito nell’operazione RAGIONE_SOCIALE al fine di fondare un giudizio di gravità indiziaria nei confronti del COGNOME con riferimento alla sua partecipazione all’attività di spaccio. Va ribadito l’insegnamento del S.C. secondo cui è inammissibile, in difetto di nuovi elementi, il ricorso avente ad oggetto una specifica questione in rito sulla quale la Corte di cassazione si è già pronunciata in sede incidentale (nella specie, nell’ambito del procedimento cautelare) nei confronti RAGIONE_SOCIALEo stesso imputato. X1′ Suprema Corte ha precisato che è irragionevole ritenere che l’utilizzabilità di una specifica prova possa essere successivamente negata, nell’ambito del medesimo procedimento, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stessa parte, poiché, una volta stabilita dal giudice di legittimità, in relazione allo stesso procedimento e nei confronti RAGIONE_SOCIALEe medesime parti, l’utilizzabilità di determinate prove, l’efficienza processuale postula che, in difetto di elementi nuovi, la decisione resa in precedenza sia vincolante e non consenta di reiterare la questione “ad
libitum”, “quando piaccia”, e “quante volte si voglia”, tanto palesemente pregiudicando la ragionevole durata del processo( sez.6, n.26809 del 10/02/2016, PC in Proc.Minopoli, Rv.267869; sez.1, n.39850 del 1/03/2012, Alampi, Rv.253950).
4.2 A fronte RAGIONE_SOCIALE‘attivazione di identico incidente cautelare il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello cautelare, oltre a rimarcare il carattere reiterativo del gravame, ha sviluppato comunque alcune argomentazioni, prive di illogicità manifeste e corrette in diritto, RAGIONE_SOCIALEe ragioni per cui le fonti indiziarie poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza successiva non fossero desumibili né al momento RAGIONE_SOCIALEa emissione RAGIONE_SOCIALEa prima ordinanza, né al momento del rinvio a giudizio del COGNOME per i fatti oggetto RAGIONE_SOCIALEa prima misura cautelare, di talchè il ricorso si limita a sviluppare, reiterandoli, argomenti già adeguatamente esaminati e disattesi con logica trama motivazionale e pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma indicata in dispositivo a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragioni di esonero di responsabilità. Seguono le disposizioni concernenti l’avviso RAGIONE_SOCIALEa presente pronuncia al direttore RAGIONE_SOCIALE‘istituto di reclusione ove il ricorrente si trova in stato di custodia cautelare.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 comma 1 ter disp.att.cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2024
Il Consigliere estensore
NOMEIl Pre
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