Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39745 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39745 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Jugoslavia il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza in data 02/07/2025 del Tribunale di COGNOME in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 2 luglio 2025, il Tribunale di COGNOME in funzione di giudice del riesame ha rigettato l’appello, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza del 3 giugno 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia dell’ordinanza di custodia cautelare, emessa nei confronti di NOME COGNOME il 9 dicembre 2024, per scadenza dei termini di custodia cautelare ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in relazione ai capi B e D della rubrica delle provvisorie imputazioni.
Invero, NOME COGNOME era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere con un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di COGNOME all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto dell’11 gennaio 2024, per un tentato furto in appartamento, aggravato ai sensi dell’art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen. ed accertato nella stessa data.
Successivamente, l’indagato era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere il 9 dicembre 2024, in ordine: 1) al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati, commessa dall’aprile 2023 fino al gennaio 2024, data di arresto di alcuni associati; 2) alla rapina pluriaggravata commessa ai danni di NOME COGNOME ed al connesso reato di sequestro di persona, entrambi commessi a Caserta il 22 aprile 2023; 3) a tre furti aggravati in appartamento, l’ultimo dei quali nella forma tentata, commessi a Lauro il 16 dicembre 2023 ai danni di COGNOME NOME, ad Avellino lo stesso 16 dicembre 2023 ai danni di COGNOME NOME ed a COGNOME il successivo 10 gennaio 2023, ai danni di COGNOME NOME.
Ciò premesso, il difensore aveva chiesto la retrodatazione della seconda ordinanza alla data di esecuzione della prima, ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ravvisando una connessione qualificata ai sensi dell’art. 12, lett. b) e c), cod. proc. pen. tra tutti i reati oggetto di contestazione, e in quanto gli stessi rientrerebbero comunque «nel piø ampio indice di continuazione ex art. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., per omogeneità dei fatti, identità spaziale e temporale, correità».
Inoltre, la difesa aveva evidenziato non solo che i fatti di cui alla seconda ordinanza erano stati commessi tutti in epoca antecedente all’esecuzione della prima ordinanza, ma anche che «l’aver depositato agli atti del processo definito con la prima ordinanza, gli atti di cui alla seconda ordinanza, determinava in primo luogo l’identità di indagine, quindi l’art. 297, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen., e ciò rilevava anche in ragione della sola apparente diversa autorità giudiziaria, giacchØ era dimostrato che l’intera attività di indagine, di cui alle due ordinanze, veniva seguita dalla Procura della Repubblica di Santa NOME Capua Vetere». A parere della difesa, nonostante l’informativa conclusiva relativa ai fatti di cui alla seconda ordinanza fosse datata 9 maggio 2024, ovvero fosse effettivamente successiva all’esecuzione della prima ordinanza, emergeva con evidenza che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa NOME Capua Vetere, sin dal 10 gennaio 2024, avesse a disposizione «sufficienti elementi indiziari» per richiedere l’emissione della seconda ordinanza cautelare; «e ciò era dimostrato dalla circostanza che i protocolli della Squadra Mobile RAGIONE_SOCIALE Caserta, già prodotti nel primo processo, contenevano i medesimi dati investigativi confluiti nell’informativa finale e nella richiesta cautelare». Si sarebbe trattato, quindi, della stessa indagine diretta da un’unica regia, individuata nel Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa NOME Capua Vetere, con la conseguenza che la retrodatazione della seconda ordinanza alla data di esecuzione della prima doveva ritenersi automatica.
La difesa aveva affermato, tuttavia, che, pur non volendo accedere a tale tesi, doveva ritenersi applicabile al caso di specie, l’ipotesi di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in quanto emergeva in maniera evidente che, all’atto dell’emissione della richiesta di rinvio a giudizio del procedimento pendente davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di COGNOME, ovvero al 18 marzo 2024, il Pubblico ministero della Procura della Repubblica di Santa NOME Capua Vetere aveva già iscritto, alla data del precedente 6 febbraio, nel registro notizie di reato, tutti i reati di cui procedimento relativo alla seconda ordinanza cautelare.
Alla luce di quanto illustrato, la difesa aveva sollecitato, ai sensi dell’art. 303, comma 1, lett. a) n. 3, cod. proc. pen., la retrodatazione alla data dell’11 gennaio 2024 (data di arresto dello COGNOME per i fatti oggetto dell’ordinanza emessa il successivo 13 gennaio 2024), dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere il 9 dicembre 2024, con la conseguente richiesta di dichiarazione di inefficacia della stessa, per essere decorsi i termini della custodia cautelare della fase relativa alle indagini preliminari.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere, con ordinanza del 3 giugno 2025, aveva rigettato l’istanza volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia per scadenza dei termini di custodia cautelare dell’ordinanza emessa nei confronti dell’indagato in data 9 dicembre 2024, in relazione ai delitti di cui ai capi B e D della contestazione provvisoria (rapina aggravata e sequestro di persona ai danni di NOME COGNOME commessi in Caserta il 22 aprile 2023), ritenendo insussistente la connessione qualificata con il delitto di cui alla precedente ordinanza emessa nei confronti dell’indagato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di COGNOME il 13 gennaio 2024 (tale
connessione era stata invece riconosciuta per le restanti contestazioni di cui ai capi A, F, e G dell’ordinanza del Gip del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere).
Con l’ordinanza impugnata del 2 luglio 2025, il Tribunale di COGNOME rigettava l’appello avverso l’ordinanza del 3 giugno 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere affermando, in sintesi, che non ricorreva alcuno dei presupposti per la retrodatazione in quanto: non si trattava di ordinanze emesse nell’ambito di procedimenti pendenti dinanzi alla medesima autorità giudiziaria; il delitto di rapina pluriaggravata commessa ai danni di NOME COGNOME e il connesso reato di sequestro di persona si caratterizzavano quale vicenda delittuosa del tutto diversa rispetto alle altre condotte illecite, essendo stata posta in essere unitamente a soggetti non identificati, tenuto conto che nessun elemento indiziario poteva collegare agli abituali correi del ricorrente, con modalità del tutto differenti e con una inusitata violenza del tutto estranea all’agire del sodalizio criminoso contestato al capo A della contestazione provvisoria, con la conseguenza che tra gli stessi non era possibile ravvisare alcuna ipotesi di connessione qualificata di cui all’articolo 297, comma 3, cod. proc. pen.; inoltre non ricorreva il requisito della desumibilità dagli atti, ovvero la condizione che gli elementi giustificativi dell’ordinanza ulteriore fossero già desumibili dagli atti al momento di emissione della prima ordinanza; trattandosi di ordinanze emesse da giudici diversi, i fatti di cui alla seconda ordinanza dovevano essere desumibili prima del rinvio a giudizio nel procedimento nel quale era stato emesso il primo provvedimento cautelare mentre, nel caso in esame, tale circostanza doveva escludersi posto che l’informativa conclusiva depositata nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Santa NOME Capua Vetere, l’unica dalla cui lettura potevano ritenersi sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato per la rapina ed il sequestro di persona ai danni di NOME COGNOME, era stata depositata in epoca successiva al rinvio a giudizio del primo procedimento.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo:
2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per apparenza e illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 310 cod. proc. pen., 297, comma 3, cod. proc. pen., 303 cod. proc. pen., 306 cod. proc. pen. e 12 cod. proc. pen.
2.1.1. Si deduce, in primo luogo, la contraddittorietà della motivazione del Tribunale che, affermando di non condividere la tesi del Giudice per le indagini preliminari sul punto, aveva escluso la sussistenza della connessione ritenendo la vicenda di cui ai capi B e D «del tutto diversa» rispetto alle altre condotte illecite contestate all’indagato.
Si deduce, in proposito, che il Tribunale avrebbe omesso di motivare adeguatamente in tema di connessione ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., non confrontandosi con le argomentazioni con le quali sia il Giudice per le indagini preliminari che il Pubblico ministero avevano delineato la connessione tra i capi B e D (rapina aggravata e sequestro di persona ai danni di NOME COGNOME commessi in Caserta il 22 aprile 2023) e i restanti capi di imputazione provvisoria A (art. 416 cod. pen. da aprile 2023 a gennaio 2024), NOME (art. 624-bis cod. pen. 625 cod. pen. Avellino 16 dicembre 2023) ed NOME (art. 624-bis cod. pen., 625 cod. pen. Lauro (AV) 16 dicembre 2023), al fine di motivare le ragioni per le quali la competenza per territorio si radicava ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen. nel luogo dove era stato commesso il reato piø grave (ovvero Caserta, luogo dove si trovano le abitazioni di NOME COGNOME e dei coniugi COGNOME).
Si deduce, inoltre, che la divergenza del titolo di reato (art. 624-bis cod. pen., art. 628 cod.
pen.) non costituisce elemento rilevante giacchØ, in tutti i casi, i fatti attengono a furti in abitazione eventualmente sfociati in rapina; inoltre, le condotte di cui ai capi B e D non si distanziano temporalmente in modo significativo dalle condotte di cui ai capi F, G, H, relative alle contestazioni provvisorie di furti aggravati commessi in un periodo che va dal 16 dicembre 2023 all’11 gennaio 2024.
2.1.2. Con un secondo profilo di censura, si deduce l’erroneità della valutazione del Tribunale in merito alla mancanza dell’ulteriore presupposto della retrodatazione, ovvero quello che, al momento della emissione della prima ordinanza, non vi fossero degli elementi idonei a giustificare l’applicazione della misura cautelare disposta con la seconda ordinanza. In particolare, si deduce che, sulla base di atti di indagine precedenti all’arresto del gennaio 2024 (elencati nel ricorso alle pagg. 6 e 7), integralmente riportati nell’informativa finale e nella richiesta di applicazione della (seconda) misura cautelare, e che il Tribunale avrebbe omesso di valutare, NOME COGNOME era già stato identificato nel giugno 2023; che, dall’ordinanza di custodia cautelare e dalla richiesta di applicazione della misura cautelare, emergerebbe che non corrisponde al vero che le intercettazioni telefoniche hanno portato ad individuare nell’odierno ricorrente il responsabile dei reati posti in essere in danno del NOME, in quanto l’esito delle intercettazioni Ł stato necessario per identificare altri correi e per ulteriori capi di imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sono inammissibili, in parte perchØ manifestamente infondati e in parte per aspecificità, in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla decisione impugnata, entrambi i profili di censura sollevati con l’unico articolato motivo di ricorso.
Nella fattispecie in esame, il giudice dell’appello cautelare ha correttamente ritenuto che le due ordinanze fossero state emesse nell’ambito di due diversi procedimenti pendenti innanzi a diverse autorità giudiziarie, trattandosi, da un lato, di un procedimento scaturito dall’arresto in flagranza per il delitto di furto aggravato e condotto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di COGNOME e, dall’altro, del diverso procedimento cui si riferiscono le indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa NOME Capua Vetere.
2.1. Invero, va ricordato che Ł stato chiarito da questa Corte che, ai fini della retrodatazione della decorrenza dei termini custodiali, per l’identificazione dell’identità ovvero della diversità tra il procedimento nell’ambito del quale Ł stata emessa la prima ordinanza e quello in cui Ł stata emessa la seconda, deve farsi riferimento al dato formale dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335, cod. proc. pen. (in motivazione, la Corte ha precisato che la nozione sostanziale di unicità del procedimento individuata dalle Sezioni Unite n. 51 del 28/11/2019, COGNOME, riguarda esclusivamente la specifica disciplina delle intercettazioni e non può essere trasposta in ambiti processuali diversi) (Sez. 4, n. 29174 del 15/05/2024, COGNOME COGNOME, Rv. 286655 – 01).
2.2. Inoltre, il Tribunale ha escluso che tra i fatti oggetto delle due ordinanze vi fosse connessione qualificata e ha ritenuto non sussistente il presupposto della desumibilità dagli atti dei gravi indizi di colpevolezza in merito ai reati di cui alla seconda ordinanza, già all’epoca dell’adozione della prima ordinanza e, comunque, alla data del rinvio a giudizio per i fatti sottesi al primo provvedimento cautelare.
2.3. ¨ peraltro pacifica l’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza emessa nei confronti del ricorrente, rispetto alla data in cui Ł stata adottata la prima.
2.4. Così delineati i contorni del caso in esame, Ł opportuno ricordare che, in tema di “contestazione a catena”, quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi piø ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione
qualificata, la retrodatazione prevista dall’art 297, comma 3, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui Ł stata emessa la prima ordinanza. Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino, invece, fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui Ł stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero, sicchØ la regola della retrodatazione concerne normalmente misure adottate nello stesso procedimento e può applicarsi a misure disposte in un procedimento diverso solo nelle ipotesi testØ indicate (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909-01; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, NOME, Rv. 231058-01).
2.5. Inoltre, Ł stato chiarito che, in tema di pluralità di misure cautelari emesse in procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione del termine di durata può riconoscersi esclusivamente qualora, tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari, sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall’art.297, comma 3, cod. proc. pen., consistente nel concorso formale di reati, nel reato continuato o nella connessione teleologica, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, COGNOME, Rv. 279347 – 02).
2.6. In sintesi, nel caso di non identità del fatto e di intera consumazione del reato di cui alla seconda ordinanza in epoca anteriore alla prima, per l’operatività dell’istituto Ł necessario che il reato sia stato commesso: (1) con la medesima azione od omissione con cui Ł stato commesso il primo (concorso formale); oppure (2) in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (continuazione); oppure ancora (3) per eseguire il primo reato (connessione teleologica). In questi casi, però, la retrodatazione degli effetti della seconda ordinanza: (i) opera automaticamente, se emessa nell’ambito del medesimo procedimento (salva la prova della connessione qualificata); (ii) Ł subordinata alla prova della desumibilità dagli atti alla data del rinvio a giudizio, se emessa in procedimento diverso (Sez. 4, n. 29174 del 15/05/2024, COGNOME, non massimata sul punto; Sez. 4, n. 28813 del 17/05/2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 21075 del 13/04/2022, COGNOME, in motivazione).
2.7. Da ciò consegue che, nel caso di specie, trattandosi di procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione della seconda ordinanza non potrebbe operare in mancanza dell’effettiva sussistenza dell’invocata connessione qualificata tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari, dovendosi altresì ribadire che i casi di connessione rilevanti a fini di retrodatazione sono, ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., solo quelli di concorso formale di reati, reato continuato e nesso teleologico tra reati commessi per eseguire gli altri, previsti all’art. 12, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
2.8. Al fine di delimitare il perimetro dello scrutinio di legittimità nella materia, va ricordato anche che questa Corte ha chiarito che tanto l’esistenza della connessione rilevante ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, COGNOME, Rv. 240099-01), quanto la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829-01) costituiscono questioni di fatto, la cui valutazione Ł riservata ai giudici di merito ed Ł sindacabile dal giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonchØ della congruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, COGNOME, cit. in motivazione).
2.9. Alla stregua di quanto precede, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale, per affermare la insussistenza dei presupposti normativi della retrodatazione della seconda misura custodiale applicata al ricorrente, deve ritenersi congruo e non manifestamente illogico.
2.10. Quanto al profilo di censura con il quale si deduce l’errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere non sussistente la connessione qualificata tra i fatti oggetto delle due ordinanze, la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta coerente e non manifestamente illogica nel ritenere che il grave episodio criminale commesso ai danni di NOME COGNOME (oggetto della seconda ordinanza) si caratterizza, rispetto alle altre condotte illecite, come una vicenda del tutto diversa, posta in essere unitamente a soggetti non identificati, senza che alcun elemento indiziario possa collegare l’indagato agli abituali correi, con modalità del tutto differenti e con una «inusitata» violenza del tutto estranee all’agire del sodalizio criminoso contestato all’indagato al capo a) della rubrica delle provvisorie imputazioni, con la conseguenza che tra gli stessi non Ł possibile ravvisare alcuna ipotesi di connessione qualificata rilevante ai fini dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ovvero una ipotesi di concorso firmale tra i reati, di reato continuato o di connessione teleologica.
2.11. Il Tribunale ha poi escluso che gli elementi giustificativi della successiva ordinanza fossero desumibili dagli atti già all’epoca dell’adozione della prima ordinanza e, comunque, alla data del rinvio a giudizio per i fatti sottesi al primo provvedimento cautelare.
2.12. La questione di diritto che si pone, dunque, Ł di stabilire cosa debba intendersi per “desumibilità dagli atti” degli elementi giustificativi dell’ordinanza cautelare.
In proposito, le Sezioni Unite ‘Librato’ hanno ritenuto che «non giustifica di per sØ la retrodatazione, perchØ non Ł di per sØ indicativo di una scelta indebita, il fatto che l’ordinanza, emessa nel secondo procedimento, si fondi su elementi già presenti nel primo, perchØ in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato: essi spesso devono essere interpretati, specie quando si tratta, come di frequente accade, di colloqui intercettati e avvenuti in modo criptico. Perciò il solo fatto che essi fossero già in possesso degli organi delle indagini non dimostra che questi ne avessero individuato tutta la portata probatoria e fossero venuti a conoscenza delle notizie di reato per le quali si Ł proceduto, in un secondo momento, separatamente. A volte, infatti, la presa di conoscenza e la elaborazione degli elementi probatori da parte degli organi delle indagini richiede tempi non brevi, che danno ragione dell’intervallo di tempo trascorso tra l’acquisizione della fonte di prova e l’inizio del procedimento penale (si pensi ai casi in cui ci si trova in presenza di una grande quantità di documenti sequestrati o di complessi documenti contabili, da sottoporre all’esame di un consulente tecnico, o di numerose intercettazioni, protrattesi per lungo tempo). In conclusione, quando in differenti procedimenti, non legati da connessione qualificata, vengono emesse piø ordinanze cautelari per fatti diversi e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, Ł da ritenere che i termini della seconda ordinanza debbano decorrere dal giorno in cui Ł stata eseguita o notificata la prima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero».
Tale impostazione ha trovato conferma nella prevalente giurisprudenza di legittimità sviluppatasi successivamente, secondo la quale, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza non coincide con la ricezione da parte del pubblico ministero della informativa di reato, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi recepito,
avendo riguardo al tempo obiettivamente occorrente per enuclearne ed apprezzarne la valenza indiziaria, tenuto conto della complessità della regiudicanda, del numero degli imputati e delle imputazioni, della mole del materiale da esaminare e di ogni altro elemento di rilievo (Sez. 4, n. 48565 del 6/10/2016, Commisso, Rv. 268391 – 01).
Nello stesso senso, Ł stato affermato che la nozione di anteriore “desumibilità” dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell’ordinanza cautelare successiva, va individuata non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al Pubblico Ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare. Dunque, l’anteriore ‘desumibilità” Ł nozione da intendersi nel senso che l’autorità giudiziaria debba essere in grado di desumere, non solo di conoscere, la specifica significanza processuale, intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementi relativi al reato sul quale si fonda l’adozione del successivo provvedimento cautelare per reato connesso, atteso che spesso il compendio indiziario non manifesta oggi, immediatamente la propria portata dimostrativa (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, COGNOME, Rv. 277351 – 02; Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 265437 – 01).
La retrodatazione, inoltre, costituisce un rimedio rispetto a una scelta indebita dell’autorità giudiziaria che, in ipotesi, abbia tenuto separati i due procedimenti ovvero abbia iscritto in tempi diversi alcune notizie di reato. Occorre, pertanto, verificare se, effettivamente, il doppio binario impartito con la separazione o con la distinta iscrizione delle notizie di reato dall’autorità inquirente ai procedimenti connessi trovi giustificazione nella necessità di ulteriori indagini o di elaborazione di elementi probatori che, nel momento in cui Ł stato richiesto il rinvio a giudizio in ordine al primo procedimento, non apparivano in tutta la loro portata indiziaria» (Sez. 4, n. 16343 del 29/3/2023, COGNOME, Rv. 284464 – 01; Sez. 3, n. 20002 del 10/1/2020, COGNOME, Rv. 279291 – 01).
In altri termini, perchØ operi il meccanismo della retrodatazione di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., occorre che il compendio indiziario manifesti già la propria portata dimostrativa e non richieda ulteriori indagini o elaborazione degli elementi probatori acquisiti, che rendano necessaria la separazione o la distinta iscrizione delle notizie di reato in relazione ai fatti contestati con la seconda ordinanza.
2.13. Nella fattispecie, il Tribunale ha affermato che gli elementi giustificativi della successiva ordinanza non fossero desumibili dagli atti già all’epoca dell’adozione della prima ordinanza e, comunque, alla data del rinvio a giudizio per i fatti sottesi al primo provvedimento cautelare, con motivazione coerente, non manifestamente illogica oltre che in linea con i principi innanzi richiamati; ha argomentato, in proposito, che l’informativa finale sottesa all’adozione della ordinanza cautelare nel procedimento pendente dinanzi all’autorità giudiziaria di Santa NOME Capua Vetere, l’unica dalla cui lettura potevano ritenersi sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’odierno indagato per la rapina e sequestro di persona ai danni di NOME COGNOME, era stata depositata in data successiva al rinvio a giudizio del primo procedimento; invero, solo con tale atto di indagine era stato valutato il contenuto delle intercettazioni telefoniche e l’esito di tutte le indagini espletate in ordine a tale episodio delittuoso che avevano portato ad individuare nell’odierno ricorrente il responsabile dei reati posti in essere in danno del COGNOME.
2.14. Infine, va rilevato che, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, il
provvedimento impugnato si confronta specificamente con quanto dedotto dalla difesa, non rilevando il mancato testuale riferimento agli atti che sarebbero stati richiamati dal difensore in sede di appello cautelare (indicati a pag. 6-7 del ricorso), in quanto emerge che di tali atti il Tribunale ha tenuto conto, con una motivazione insuscettibile di censure in questa sede, in quanto coerente e non manifestamente illogica.
Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PoichØ dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchØ provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 11/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME