Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45129 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45129 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Bitonto il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2023 del Tribunale del riesame di Bari letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del ricorso; uditi i difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno
concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
I difensori di NOME COGNOME hanno proposto ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l’istanza di declaratoria di inefficacia della misura custodiale applicata al COGNOME con ordinanza del 4 febbraio 2022 per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 90 aggravato ex art. 416 bís.1 cod. pen. per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare in relazione all’ordinanza custodiale, emessa il 18 aprile 2018, eseguita il 27 maggio 2018, per il tentato omicidio di COGNOME NOME, /
l’omicidio di COGNOME NOME e i connessi reati in materia di armi, tutti aggravati ex art. 7 d.l. n. 152/91
Con unico articolato motivo ne chiedono l’annullamento per violazione di legge e vizi della motivazione per mancata verifica della sussistenza dei presupposti per la retrodatazione del termine di decorrenza della misura.
Si deduce che, a differenza del Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale ha ritenuto che tra i fatti oggetto delle due ordinanze non sussiste connessione qualificata, sicché il presupposto della desumibilità dagli atti, al momento di emissione della prima ordinanza, degli elementi giustificativi dell’emissione della seconda, era richiesto, ma insussistente nel caso di specie. Si obietta che le due contestazioni sono, invece, connesse; le due vicende sono iscritte al medesimo numero di procedimento di notizie di reato; entrambe le imputazioni sono aggravate ex art. 416 bis.1 cod. pen. ed è peraltro, possibile il concorso tra partecipazione ad associazione mafiosa e partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Il Tribunale ha argomentato in modo illogico in merito alla non desumibilità dagli atti posti a fondamento della prima ordinanza degli elementi utilizzati per la seconda, in quanto le dichiarazioni rese dai collaboratori NOME COGNOME e COGNOME COGNOME il 10 ottobre e il 30 dicembre 2019, aventi ad oggetto il ruolo del COGNOME nel sodalizio dedito al narcotraffico, costituiscono mera riproposizione di dati già noti. A fronte delle censure difensive, il Tribunale ha dato atto che l’informativa della prima ordinanza dedicava un paragrafo alle piazze di spaccio in Bitonto, ma ha attribuito rilievo alla seconda informativa depositata in epoca successiva, ma riferita a fatti antecedenti e già noti, trascurando che le informative sono destinate alla stessa autorità inquirente; non ha tenuto conto che già dalla prima ordinanza risultava l’organigramma criminale e che sono comuni le fonti indiziarie, costituite dalle dichiarazioni di collaboratori e dalle risultanze delle intercettazioni. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 408 del 2005, che dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento di emissione della precedente.
Quanto alla protrazione della partecipazione associativa del ricorrente oltre il 18 aprile 2018 si osserva che, in presenza di un reato permanente contestato con formula aperta, l’ordinanza cautelare determina una mera presunzione di interruzione della condotta criminosa, la cui protrazione, in tema di contestazione a catena, deve essere desunta da concreti elementi dimostrativi. Non è, quindi, sufficiente il dato formale della contestazione con formula aperta, ma il Tribunale non ha compiuto alcuna verifica concreta in relazione alla perdurante adesione del ricorrente al sodalizio, limitandosi a ritenere poco
plausibile l’interruzione della partecipazione conseguente alla detenzione, stante il ruolo di vertice ascritto al COGNOME. Il Tribunale ha solo presunto la non interruzione della partecipazione associativa e le dichiarazioni dei collaboratori non hanno fornito alcuna indicazione in merito alla protrazione della condotta del COGNOME dopo l’esecuzione della prima ordinanza cautelare, in quanto le affiliazioni effettuate in carcere dal COGNOME non emergono dai verbali di interrogatorio del COGNOME e non inficiano quanto sostenuto dalla difesa, non essendo riferibili al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 90.
Con motivi aggiunti sono state sviluppate le argomentazioni poste a fondamento del ricorso, di cui si è chiesto l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi di censure formulate in sede di riesame, alle quali è stata fornita corretta ed esaustiva risposta, contestata dal ricorrente, che ripropone la tesi della sussistenza della connessione qualificata tra i reati oggetto delle due ordinanze e della mancanza di elementi acquisiti dopo l’esecuzione della prima ordinanza, indicativi della sua perdurante partecipazione associativa.
Premesso che in tema di contestazione a catena la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare costituisce una questione di fatto la cui soluzione è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito perché richiede l’esame e la valutazione degli atti ed una ricostruzione dei fatti, attività precluse al giudice di legittimità, il quale deve solo verificare che convincimento espresso in sede di merito sia correttamente e logicamente motivato (Sez. 5, n. 14713 del 06/03/2019, COGNOME, Rv.275098), l’ordinanza si sottrae a censure.
Il ricorso si limita a contestare la perdurante partecipazione del COGNOME all’attività associativa dopo l’arresto del 2018 e ad affermare la sussistenza dei presupposti della connessione qualificata e della «desumibilità dagli atti» in quanto i reati contestati al NOME sarebbero connessi ex art. 81, comma 2, cod. proc. pen., come reso evidente dalla contestazione in entrambe le ordinanze dell’aggravante di cui all’art. 416 bis. 1 cod. pen. e dalla circostanza che le fonti di prova poste a base della seconda ordinanza cautelare nulla avrebbero aggiunto agli elementi preesistenti, fondanti la prima, essendovi piena sovrapponibilità e coincidenza del quadro indiziario, valorizzato solo successivamente per delineare l’associazione finalizzata al narcotraffico.
L’ordinanza argomenta correttamente e giustifica il rigetto della richiesta di retrodatazione per mancanza dei presupposti richiesti per l’applicazione del meccanismo di garanzia disciplinato dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non ravvisando la connessione qualificata, sostenuta dalla difesa, tra i reati oggetto
dei due titoli custodiali né la preesistenza nel compendio investigativo, alla data del 18 aprile 2018, degli elementi posti a base dell’addebito di promotore e capo dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, operante in Bitonto dal 2013 all’attualità, oggetto dell’ordinanza del febbraio 2022, ma, soprattutto, per mancanza del presupposto essenziale per l’operatività della retrodatazione dei termini di custodia cautelare ovvero l’anteriorità cronologica dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto all’emissione della precedente.
E’ noto che la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., presuppone che i fatti oggetto dell’ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all’emissione della prima, e che tale condizione non sussiste nell’ipotesi in cui l’ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione di un reato permanente con descrizione dell’arco temporale di commissione mediante una formula “aperta”, che indichi la persistente commissione del reato anche dopo l’emissione della prima ordinanza, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l’intervenuta cessazione della permanenza quantomeno alla data di emissione della prima ordinanza (Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, COGNOME, Rv. 235910; Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, COGNOME, Rv. 274511; Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, COGNOME, Rv. 279222). E’ stato, infatti, precisato che, a fronte di una contestazione “aperta”, ben può il giudice o comunque l’indagato offrire una diversa ricostruzione del tempo di commissione del reato (e di cessazione della permanenza).
Sul punto si osserva che, se è indubbio che la privazione della libertà personale, nel caso di specie avvenuta il 27 maggio 2018, limita le possibilità di apporto del detenuto alla sopravvivenza e all’operatività dell’associazione, non può, tuttavia, essere ritenuta un ostacolo assoluto alla prosecuzione della partecipazione e all’offerta di un contributo, espressivo di perdurante affectio societatis, sia all’interno del carcere che all’esterno, mediante sistemi comunicativi per veicolare ordini, disposizioni o volontà del detenuto. Si tratta, quindi, essenzialmente di una questione probatoria, rimessa ai giudici di merito, ai quali compete verificare l’esistenza di elementi dimostrativi della persistenza del vincolo associativo in costanza di detenzione.
Di tali principi ha fatto corretta applicazione il Tribunale, che ha escluso l’anteriorità cronologica del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti contestato nella seconda ordinanza rispetto al reato di associazione mafiosa, contestato con la prima, non solo in ragione del mero dato formale della formulazione della contestazione di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 90 con formula “aperta” (dal 2013 all’attualità), che evidentemente protrae la permanenza dell’associazione in epoca successiva all’emissione della prima ordinanza, bensì della verifica concreta del materiale indiziario compiuta, con specifica indicazione
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degli elementi attestanti la persistente partecipazione e la perdurante adesione dell’indagato anche dopo l’arresto del 2018.
A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale ha evidenziato che proprio dalle dichiarazioni rese dai collaboratori dopo l’esecuzione della prima ordinanza, erano emersi elementi, idonei a dimostrare la perdurante attività dell’associazione finalizzata al narcotraffico, quali gli arresti di al partecipi e consistenti sequestri di sostanze stupefacenti, di cui si dava atto nelle informative del 27 novembre 2019 e del 28 febbraio 2020.
A tali elementi, del tutto trascurati nel ricorso, l’ordinanza aggiunge quelli più specificamente significativi della protratta partecipazione del COGNOME, idonei a vincere la presunzione relativa di interruzione del vincolo associativo per effetto della detenzione in carcere, risultanti dalle dichiarazioni del COGNOME, rese il 30 dicembre 2019. Questi aveva riferito che, dopo l’arresto del COGNOME, il suo referente all’esterno era tale COGNOME (“se vuoi dire una cosa al RAGIONE_SOCIALE COGNOME devi andare da lui”), a riprova della perdurante operatività dell’associazione e del ruolo di vertice mantenuto, anche in costanza di detenzione, dal ricorrente, che aveva all’esterno un proprio esponente fiduciario per il controllo dell’attività illecita, della quale continuava a percepire i profitti (“NOME continua a prendere i soldi anche se sta in carcere, glieli diedero e se li teneva, se li prendeva la moglie”, pag. 12 ordinanza impugnata).
Particolare rilievo è stato attribuito al ruolo apicale del COGNOME, di per sé scarsamente conciliabile con una dissociazione, specie in considerazione del fatto che il reato associativo è aggravato sia dal metodo mafioso che dalla finalità di agevolare il RAGIONE_SOCIALE COGNOME; nella stessa linea si iscrive il rilievo attribuito all affiliazioni effettuate in carcere, di cui aveva riferito il COGNOME e di cui si dà nella seconda ordinanza, quali elementi attestanti il perdurante ruolo apicale ricoperto dal ricorrente nel RAGIONE_SOCIALE omonimo.
Risulta, quindi, corretto il rigetto della richiesta di retrodatazione poiché gli elementi indicati dimostrano che la partecipazione associativa del COGNOME si è protratta ben oltre l’emissione della prima ordinanza né la difesa li ha adeguatamente contrastati, limitandosi a svalutare le dichiarazioni dei collaboratori e a sostenere che nulla di nuovo avevano aggiunto alle prime dichiarazioni e che il COGNOME aveva ritrattato, dato questo che il Tribunale non aveva potuto verificare, non disponendo delle dichiarazioni complete, e avendo correttamente limitato la valutazione alle dichiarazioni utilizzate dal giudice nell’ordinanza genetica (pag. 12 ordinanza impugnata).
2. Se già l’assenza di anteriorità cronologica dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto all’emissione della prima giustificava la decisione negativa, il Tribunale ha ritenuto di chiarire che alla stessa soluzione si perviene anche in forza di altri argomenti.
A differenza di quanto prospettato dalla difesa e solo incidentalmente affermato dal Giudice dell’udienza preliminare, il Tribunale ha escluso che tra i fatti diversi oggetto delle due ordinanze sussistesse la connessione qualificata, quale presupposto per l’operatività dell’istituto della retrodatazione. In particolare, ha ritenuto non sufficiente la contestazione dell’aggravante mafiosa a individuare la connessione teleologica tra i reati oggetto delle due ordinanze, in quanto i fatti di sangue di cui alla prima ordinanza non erano stati commessi per eseguire i reati oggetto della seconda, ma solo nello stesso contesto criminale, e non erano riconducibili ad una unitaria programmazione iniziale, bensì ad una determinazione straordinaria, estemporanea, in quanto l’omicidio e il tentato omicidio erano maturati in un momento di particolare conflitto tra RAGIONE_SOCIALE per il controllo della piazza di spaccio in Bitonto, come già indicato dal primo giudice (v. pag. 5 dell’ordinanza di rigetto del 13 marzo 2023). Né è sufficiente far leva, come fa la difesa, su tale elemento ovvero sulla circostanza che l’associazione mafiosa oggetto della prima ordinanza avesse tra le sue finalità anche il traffico di stupefacenti per ritenere evidente la connessione, in quanto i giudici hanno precisato che l’associazione oggetto della seconda ordinanza era un sodalizio ulteriore rispetto a quello oggetto della prima ordinanza, che era, invece, una costola del RAGIONE_SOCIALE.
La valutazione è corretta e conforme all’orientamento di questa Corte secondo il quale «è configurabile la continuazione tra reato associativo e reati fine esclusivamente qualora questi ultimi siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso» (Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Vitale, Rv. 243199, che in applicazione del principio ha escluso la continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso e quello di traffico di stupefacenti, ritenendo conseguentemente inapplicabile la disciplina dell’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. alle distinte ordinanze cautelari emesse in riferimento agli stessi; conforme Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina).
Il Tribunale ha anche spiegato che, in ogni caso, difetterebbe la desumibilità dagli atti, al momento di emissione della prima ordinanza, degli elementi che giustificarono l’emissione della seconda.
E’ ormai consolidato il principio secondo il quale in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore “desumibilità” dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell’ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla
adozione di una nuova misura cautelare» (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, COGNOME, Rv. 277351; Sez. 6, n. 11807 dell’11/02/2013, COGNOME, Rv. 255722).
In senso conforme si è affermato che per l’anteriore “desumibilità” dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l’adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall’inizio il loro significato in modo immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291).
A tali principi si è attenuto il Tribunale che -I -eso una motivazione lineare e coerente, precisando che la mera preesistenza delle dichiarazioni di alcuni collaboratori non era sufficiente a dimostrare l’esistenza dell’associazione dedita al narcotraffico capeggiata dal COGNOME, in quanto il quadro indiziario si era consolidato solo a seguito dell’apporto dei nuovi collaboratori e delle verifiche compiute per cercare i riscontri necessari; ha, inoltre, escluso che la nuova informativa fosse una mera riproduzione di quella del gennaio 2018, in quanto i pochi elementi presenti in quella erano stati notevolmente arricchiti dalle dichiarazioni successive dei collaboratori, rese nel 2019, dagli arresti e dai sequestri operati, che avevano consentito di delineare in modo completo l’organigramma associativo e l’ambito di operatività del sodalizio, che gestiva due piazze di spaccio e non era in alcun modo riconducibile al sodalizio armato di stampo RAGIONE_SOCIALE denominato RAGIONE_SOCIALE.
Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, commal-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 5 ottobre 2023