Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4318 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4318 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a VELLETRI il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 08/08/2025 del TRIB. RIESAME di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8 agosto 2025, il Tribunale del riesame di Bologna ha respinto l ‘ appello proposto nell ‘ interesse di NOME COGNOME, gravemente indiziata del delitto di cui all ‘ art. 612bis cod. pen., avverso l ‘ ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza in data 15 luglio 2025 con cui era stata respinta la sua richiesta di cessazione dell ‘ efficacia della misura dell ‘ obbligo di dimora in Piacenza a seguito dello spirare del termine di fase, il quale, secondo la tesi difensiva, avrebbe dovuto decorrere dalla data di esecuzione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Bobbio in precedenza applicata all ‘ imputata, da considerarsi come «medesima misura» rispetto a quella in corso di esecuzione ai fini della retrodatazione prevista dall ‘ art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame per il tramite del suo difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 297, commi 3 e 2, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento di rigetto dell’appello proposto .
Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., che il Tribunale del riesame, dopo avere rilevato l ‘ errore in cui sarebbe incorso il Giudice dell ‘ udienza preliminare nel ritenere che il divieto di dimora nel comune di Bobbio e l ‘ obbligo di dimora in quello di Piacenza non configurassero la «medesima misura» cautelare, avrebbe erroneamente escluso l ‘ applicabilità dell ‘ art. 297, comma 3, cod. proc. pen., che stabilisce l ‘ obbligo di retrodatare all ‘ atto dell ‘ esecuzione della misura il momento dell ‘ inizio del termine di durata massima della stessa, ritenendo, invece, applicabile l ‘ art. 297, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, essendo ciascuna misura riferibile a una fase differente, il relativo termine decorrerebbe dal momento in cui l ‘ ordinanza che dispone ciascuna di esse è notificata. Secondo la difesa, una volta riconosciuto che il divieto di dimora e l ‘ obbligo di dimora sono «equivalenti normativamente», sotto il profilo della loro gravità astratta, in quanto entrambe disciplinate dall ‘ art. 283 cod. proc. pen. e come tali sostituibili l ‘ una con l ‘ altra anche senza richiesta del pubblico ministero, il Tribunale avrebbe dovuto applicare l ‘ art. 297, comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale, ai fini del computo del termine di fase di cui all ‘ art. 303 cod. proc. pen., deve aversi riguardo al giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza. Del pari sarebbe erronea l ‘osservazione del Tribunale secondo cui, tra le due misure asseritamente omogenee, si sarebbe frapposta la
misura degli arresti domiciliari atteso che quest ‘ ultima sarebbe stata annullata e sostituita da altra misura omogenea, tanto che la seconda ordinanza avrebbe scorporato i 23 giorni di applicazione degli arresti domiciliari. E del resto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la regola della retrodatazione dovrebbe applicarsi anche quando le ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato siano emesse, la prima nella fase delle indagini e, la seconda, nel corso del giudizio. Pertanto, dal momento che, nel caso di specie, tali termini sarebbero spirati il 9 luglio 2025, l ‘ efficacia della misura cautelare sarebbe cessata in tale data.
In data 6 novembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Per una migliore comprensione della vicenda, giova premettere una sintetica esposizione della sequenza degli atti processuali rilevanti che l’ hanno contrassegnata.
2.1. Con ordinanza del 9 luglio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza applicò a NOME COGNOME la misura del divieto di dimora nel comune di Bobbio, ritenuta l ‘ esistenza di gravi indizi a suo carico per il delitto di cui all ‘ art. 612bis cod. pen. e il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Il 21 ottobre 2024, la difesa dell ‘ indagata chiese la revoca della misura, ma con ordinanza del 19 novembre 2024 il Giudice della cautela respinse l ‘ istanza; e l ‘ appello avverso tale provvedimento, presentato al Tribunale del riesame di Bologna, fu rigettato il successivo 13 dicembre 2024.
2.2. Con ordinanza del 2 maggio 2025, il Giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta del Pubblico ministero che aveva segnalato plurime violazioni del divieto di dimora da parte dell ‘ indagata, dispose l ‘ aggravamento della misura, con applicazione degli arresti domiciliari. Tuttavia, a seguito dell ‘ appello della difesa avverso l ‘ ordinanza di aggravamento, il Tribunale del riesame, con ordinanza del 27 maggio 2025, dispose la sostituzione degli arresti domiciliari con la misura dell ‘ obbligo di dimora in Piacenza.
2.3. Il 14 luglio 2025, la difesa eccepì la sopravvenuta inefficacia di tale misura, asseritamente maturata il 9 luglio 2025, atteso che: il divieto di dimora e l ‘ obbligo di dimora appartenevano al medesimo raggruppamento di misure cautelari di cui all ‘ art. 283 cod. proc. pen.; le misure cautelari si riferivano allo stesso fatto, sicché
in base al comma 3 dell ‘ art. 297 cod. proc. pen., la decorrenza doveva essere calcolata dall ‘ applicazione della prima misura e doveva, dunque, ritenersi spirato il termine previsto dall ‘ art. 303, comma 1, lett. a ), cod. proc. pen., secondo cui il rinvio a giudizio deve essere disposto entro sei mesi dall ‘ inizio dell ‘ esecuzione della misura, con raddoppio del termine, ai sensi dell ‘ art. 308 cod. proc. pen., nel caso di misure cautelari obbligatorie. Tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari respinse l ‘ istanza della difesa, ritenendo inconferente il richiamo al comma 3 dell ‘ art. 297 cod. proc. pen. e ritenendo, invece: l ‘ applicabilità del comma 2 dello stesso articolo, con conseguente configurabilità di fasi di durata autonome, trattandosi di misure cautelari non custodiali;·la decorrenza dell ‘ obbligo di dimora in Piacenza dal 27 maggio 2025 e non dal 9 luglio 2024; l ‘ inapplicabilità del principio di retrodatazione a misure cautelari non custodiali eterogenee.
2.4. La difesa, tuttavia, ha proposto appello avverso il rigetto della richiesta, eccependo la «equivalenza normativa» tra le due misure previste dall ‘ art. 283 cod. proc. pen. e la conseguente applicabilità del principio di retrodatazione dall ‘ emissione della prima ordinanza cautelare, sicché il termine di cui alla lett. a ) del comma 1 dell ‘ art. 303 cod. proc. pen. avrebbe dovuto decorrere dal 9 luglio 2024, con conseguente superamento del termine di fase di cui all ‘ art. 303, comma 4 e del termine di durata massima di cui all ‘ art. 304, comma 6, cod. proc. pen.
2.6. Con ordinanza in data 8 agosto 2025, il Tribunale del riesame ha, infine, ritenuto l ‘ appello infondato. A ragione, il Collegio di merito ha evidenziato che, se è vero che la Corte di cassazione ha riconosciuto l ‘ equivalenza normativa, sotto il profilo della gravità astratta, delle due misure cautelari previste dall ‘ art. 283 cod. proc. pen., tuttavia alla COGNOME erano stati applicati, a seguito della violazione delle prescrizioni del divieto di avvicinamento al comune di Bobbio, anche gli arresti domiciliari ai sensi dell ‘ art. 276 cod. proc. pen., rimasti in esecuzione per 23 giorni, sino alla modifica dell ‘ ordinanza di aggravamento da parte del Tribunale del riesame. Per tale ragione, dal momento che la retrodatazione dell ‘ efficacia della misura applicata in epoca posteriore presuppone che nei confronti dell ‘ indagato siano adottate, per lo stesso fatto o per fatti connessi, più ordinanze che dispongano la «medesima misura», il principio di retrodatazione non è stato ritenuto applicabile al caso in esame, in quanto tra le due misure cautelari previste dall ‘ art. 283 cod. proc. pen. si era frapposta una misura custodiale. Esclusa l ‘ applicabilità del principio di retrodatazione, è stato, dunque, ritenuto applicabile l ‘ art. 297 cpv. cod. proc. pen., a mente del quale gli effetti delle misure cautelari diverse da quella di cui all ‘ art. 285 cod. proc. pen. decorrono dal momento della notifica dell ‘ ordinanza cautelare ai sensi dell ‘ art. 293 cod. proc. pen., nella specie avvenuta il 27 maggio 2025, con conseguente cessazione dell ‘ efficacia della misura nel termine dei 12 mesi successivi da quella data.
3. Tanto premesso, va ricordato che ai sensi dell ‘ art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nel caso in cui, nei confronti di un indagato o imputato, siano state emesse più ordinanze che dispongono la «medesima misura» per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi ma connessi ai sensi dell ‘ art. 12, comma 1, lett. b ) e c ), cod. proc. pen. e realizzati per eseguire gli altri, i termini di durata delle misure decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza.
Dunque, in caso di misure eterogenee, l ‘ art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non può trovare applicazione, non ricorrendo il requisito della adozione di ordinanze che dispongano la «medesima misura» (così Sez. 6, n. 26308 del 20/05/2021, P., Rv. 281750 – 01; in termini Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, COGNOME, in motivazione; nonché Sez. 3, n. 11833 del 08/02/2024, COGNOME, non massimata). In tali casi, infatti, ai fini della determinazione dei termini di fase, i periodi di sottoposizione a ciascuna misura non devono essere cumulati, dovendo essi essere autonomamente computati ai sensi dell ‘ art. 297, comma 2, cod. proc. pen., dal momento in cui le rispettive ordinanze sono notificate (Sez. 6, n. 10273 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 275202 – 01).
Benché una risalente giurisprudenza abbia affermato che la regola della retrodatazione della decorrenza dei termini cautelari non riguardi l ‘ ipotesi di applicazione di misure diverse da quelle coercitive di natura custodiale (Sez. 6, n. 41332 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248800 – 01), altra più recente opinione accede a una differente conclusione, rilevando che comma 3 dell ‘ art. 297 cod. proc. pen. non traccia alcuna distinzione, di tal che essa si applica a tutte le misure cautelari, abbracciando i commi 1 e 2 del citato articolo l ‘ intera gamma delle misure, da quelle custodiali, che decorrono, ai sensi del comma 1, dal momento della cattura, dell ‘ arresto o del fermo, a tutte le altre, che decorrono, ai sensi del comma 2, dal momento in cui l ‘ ordinanza che le dispone viene notificata a norma dell ‘ art. 293 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, COGNOME, in motivazione).
Secondo quanto sostenuto in ricorso, nel caso di specie le misure del divieto di dimora e dell ‘ obbligo di dimora, applicate alla COGNOME, non sarebbero eterogenee. E ciò in quanto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, essendo entrambe previste e disciplinate nell ‘ art. 283 cod. proc. pen., tra esse sia configurabile una relazione di equivalenza normativa (Sez. 5, n. 2527 del 24/11/2023, dep. 2024, T., Rv. 285830 – 01; Sez. 6, n. 50392 del 28/11/2014, Majadi, Rv. 261376 -01, secondo cui il giudice, quando sia chiamato a pronunciarsi su una richiesta di revoca presentata dall ‘ indagato, può legittimamente sostituire il divieto di dimora con l ‘ obbligo di dimora non essendosi al cospetto di un aggravamento della misura).
Osserva, nondimeno, il Collegio che, in disparte la circostanza che l ‘ equivalenza tra le due misure è stata affermata espressamente «sotto il profilo della loro gravità astratta» e che, dunque, ciò non significa riconoscere anche l ‘ identità delle misure ai fini della determinazione del termine iniziale di durata della loro efficacia, appare, comunque, dirimente che, nel caso esamiNOME, nel corso dell’esecuzione del le due misure non custodiali si sia frapposta quella degli arresti domiciliari, ovvero una misura pacificamente eterogenea, dal punto di vista qualitativo, rispetto alle prime due. E, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con orientamento del tutto consolidato, che l ‘ adozione da parte del giudice, ai sensi dell’ art. 276 cod. proc. pen., degli arresti domiciliari in sostituzione di una misura non custodiale, determini la decorrenza ex novo del termine della prima, tenuto conto della diversa tipologia delle misure e del diverso termine di durata massima che le caratterizza (Sez. 6, n. 46271 del 23/10/2013, COGNOME, Rv. 257266 – 01; Sez. 6, n. 44700 del 23/09/2015, COGNOME, Rv. 265027 – 01; Sez. 6, n. 10273 del 23/01/2019, A., Rv. 275202 – 01; nella medesima prospettiva si vedano anche, nella giurisprudenza successiva, Sez. 5, n. 9827 del 2/12/2024, dep. 2025, Arco, non massimata; Sez. 2, n. 24285 del 13/05/2021, COGNOME, non massimata; Sez. 3, n. 27301 del 4/06/2019, P., non massimata; Sez. 5, n. 28234 del 21/04/2017, S., non massimata).
Sul punto, tuttavia, il ricorso ha dedotto che gli arresti domiciliari sarebbero stati annullati, per inferire da tale circostanza l ‘ irrilevanza della loro temporanea applicazione. Tale assunto, nondimeno, è stato prospettato in maniera del tutto apodittica e, soprattutto, non autosufficiente, tenuto conto che l ‘ ordinanza impugnata ha, invece, fatto espresso riferimento a una «sostituzione» della misura custodiale da parte del Tribunale del riesame e non già ad un suo annullamento. Ne consegue, pertanto, che anche sotto tale profilo le censure difensive non possono essere accolte.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9/12/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME