Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26383 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26383 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 25/07/1967 avverso l’ordinanza del 26/03/2025 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva dell’Avvocato NOME COGNOME presentata nell’interesse del ricorrente, con la quale sono stati contestati gli argomenti della requisitoria del Procuratore generale e si è insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento di cui in epigrafe il Tribunale di Roma ha confermato il provvedimento di rigetto del Giudice per le indagini preliminari di Roma del 27 gennaio 2025 avverso l’istanza di declaratoria di inefficacia, per decorrenza dei termini massimi di fase, della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Roma a novembre 2024 nei confronti di NOME COGNOME per partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 d. P.R. n. 309
del 1990, ritenendo che non potesse operarsi la retrodatazione, ai sensi dell’art. 297 cod. proc. pen., in relazione ad una precedente ordinanza, emessa a maggio del 2022 dal Giudice per le indagini preliminari di Rieti, a seguito dell’arresto per un delitto in materia di stupefacenti.
Avverso detta ordinanza la difesa di NOME COGNOME propone ricorso con un unico motivo di seguito indicato e sottoarticolato.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’ art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in quanto, in ordine al requisito della desumibilità dagli atti, è emerso come l’autorità inquirente, al momento dell’arresto di Grumo, avvenuto il 7 maggio 2022, avesse già tutti gli elementi per richiedere l’adozione della misura cautelare anche per il reato associativo, oggetto del successivo provvedimento, attesa la connessione qualificata tra i fatti della prima e della seconda ordinanza.
Al momento dell’emissione del decreto di giudizio immediato (27 luglio 2022), da parte del Giudice per le indagini preliminari di Rieti, il Pubblico ministero era a conoscenza di tutti gli elementi relativi sia alla posizione di Grumo all’interno dell’associazione, sia ai reati-fine successivamente contestatigli.
Infatti, l’informativa finale del 17 marzo 2023 riguardava l’intera compagine associativa e la condotta che aveva determinato l’arresto del ricorrente il 7 maggio 2022 (utilizzo di un furgone per importazioni internazionali di stupefacenti) era stata ritenuta sintomatica del modus operandi dell’associazione. I reati-fine dell’associazione erano tutti precedenti alla data del primo provvedimento cautelare, come risulta dai servizi di videosorveglianza, antecedenti alla richiesta di giudizio immediato (15 luglio 2022), non assumendo rilievo il contenuto del dispositivo elettronico in uso ad Argenziano ed analizzato il 19 agosto 2022.
Peraltro, già il 27 aprile 2022 Grumo era stato iscritto con lo pseudonimo “NOME COGNOME“.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Il ricorrente invoca la disciplina della retrodatazione in quanto il reato associativo, di cui alla seconda ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Roma, era desumibile dagli atti di indagine del delitto teleologicamente connesso che aveva determinato l’arresto di NOME COGNOME il 7 maggio 2022.
2.1. Per chiarezza espositiva, va in primo luogo rilevato che le due ordinanze custodiali oggetto di esame sono state emesse nell’ambito di distinti procedimenti
penali, innanzi a due diverse autorità giudiziarie, riguardanti fatti diversi e autonomi: 1) il 7 maggio 2022, nel procedimento n. RG. 30474/2021, NOME COGNOME era stato arrestato per un delitto in materia di stupefacenti, con applicazione della prima ordinanza della custodia cautelare in carcere, procedimento per il quale il 27 luglio 2022 era stato emesso il decreto di giudizio immediato dal Giudice per le indagini preliminari di Rieti; 2) a novembre 2024 era stata applicata l’ordinanza cautelare oggetto del presente ricorso, per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e diversi reati-fine, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Roma, per 27 indagati e 111 capi di imputazione in materia di stupefacenti.
In base a questi dati oggettivi, il provvedimento impugnato, da un lato, ha escluso che il reato associativo si fosse esaurito al momento dell’emissione della prima ordinanza e, dall’altro lato, applicando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909-1), ha dato logicamente atto che il delitto associativo fosse stato accertato con atti di indagine, diversi e più ponderosi, acquisiti nell’arco di una più ampia attività investigativa rispetto all’arresto in flagranza della prima misura cautelare (informativa della Legione Carabinieri Lazio, gruppo di Ostia, del 17 marzo 2023 che dà conto dei servizi di videoripresa e delle intercettazioni delle conversazioni delle utenze in uso agli associati) grazie ai quali era stato possibile non solo accertare l’esistenza di una struttura associativa e i numerosi soggetti che vi appartenevano, ma anche attribuire all’ odierno ricorrente il ruolo di partecipe.
2.2. In tema di contestazione a catena (art. 297, comma 3, cod. proc. pen.), la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare costituisce una questione di fatto la cui soluzione è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito perché richiede l’esame e la valutazione degli atti ed una ricostruzione dei fatti, attività precluse al giudice di legittim cui spetta solo verificare che il convincimento espresso in sede di merito sia correttamente e logicamente motivato (sez. 5, n. 14713 del 06/03/2019, COGNOME, Rv.275098).
Il ricorso si è limitato ad affermare la sussistenza dei presupposti della «desumibilità dagli atti», in base alla sola circostanza che i delitti contestati Grumo fossero stati commessi nel medesimo ambito delinquenziale e che l’attività di videoregistrazione dei movimenti illeciti dell’associazione fosse stata interrotta il 15 luglio 2022, senza che rilevassero gli esiti dell’esame del contenuto del cellulare in uso ad Argenziano.
Il giudice di merito, applicando i consolidati principi interpretativi di quest Corte, in modo ineccepibile, ha escluso il requisito necessario per configurare la retrodatazione, cioè quello dell’ anteriore «desumibilità dagli atti», nel senso della
sussistenza di elementi tali da poter essere posti, fin dal momento della prima ordinanza, a fondamento di una misura cautelare per il reato oggetto della seconda
ordinanza, non avendo reputato sufficiente la circostanza che i delitti fossero stati accertati sulla base di fonti di prova concernenti il medesimo contesto criminale.
Si tratta di una valutazione pienamente aderente alle risultanze processuali, oltreché in linea con l’orientamento di questa Corte secondo il quale, al di là della
mera conoscibilità storica di determinati fatti, il menzionato presupposto, della
«desumibilità dagli atti», si configura quando vi è una tale conoscenza, derivata da uno specifico compendio probatorio, da consentire al pubblico ministero di
esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità
degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta, e dunque alla adozione, di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n.
48034 del 25/10/2019, COGNOME, Rv. 277351).
Nella specie, secondo quanto rilevato dal Tribunale, il quadro indiziario, giustificativo della custodia cautelare per il reato associativo, si è delineato solo
alla luce della successiva informativa e di ulteriori acquisizioni probatorie, richiamate nel provvedimento impugnato, capaci di dar conto dei nuovi e più ampi risultati investigativi funzionali alla sua ricostruzione, e questo a fronte un’ordinanza emessa per un singolo reato in materia di stupefacenti, pur inquadrabile, in una lettura retrospettiva, nell’ambito del medesimo contesto (Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, COGNOME, Rv. 262577).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 12 giugno 2025
La Consigliera estensora
Il Pr sidente