Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14970 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14970 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TROPEA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/07/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA’ di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. L’avvocato AVV_NOTAIO del foro di VIBO VALENTIA in difesa di COGNOME NOME insiste per l’annullamento del provvedimento impugnato.
L’avvocato COGNOME del foro di Catanzaro in sostituzione ex art. 102 c.p.p. per delega orale dell’avvocato COGNOME NOME del foro di CATANZARO in difesa di COGNOME NOME si associa alle conclusioni del codifensore.
CONSIDERATO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Catanzaro, pronunciando a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, confermava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro il 10 gennaio 2023 con la quale era stata applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.
A seguito della pronuncia rescindente, il Tribunale era onerato dell’esame della gravità indiziaria concernente due episodi di estorsione (capi N ed R) ed uno di detenzione di armi da fuoco (capo Z), nonché dell’applicabilità dell’art.297 comma 3 c.p.p..
Per adempiere al mandato ricevuto, il Tribunale del riesame ha agito sui due piani. Ha innanzitutto (pg.2-5) fornito di motivazione quella parte dell’accusa provvisoria (capi N, R e Z) che ne era sprovvista, secondo quanto accertato dalla sentenza della Corte.
Quanto al secondo profilo, ha rilevato (pg.6) la mancanza di un interesse primario e diretto del ricorrente che, anche nell’ipotesi di accoglimento della tesi diretta ad ottene la retrodatazione degli effetti della misura cautelare in corso, non potrebbe conseguire la revoca della misura, solidame4 e definitivamente fondata su capi oramai immodificabili ed in relazione ai quali la possibile retrodatazione della contestazione a catena non era stata maisem: ~~ ~:. Nel merito, poi, con riguardo alla sussistenza dei presupposti applicativi dell’art.297 comma 3 c.p.p., veniva esclusa tanto la continuazione che la connessione teleologica tra associazione criminale e reati-fine, escludendo pertanto la possibilità di operare la retrodatazione dell’applicazione della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione ripropone, in forma ampia ed assai argomentata, la posizione difensiva secondo cui la misura cautelare impugnata riguardi episodi già noti in epoca anteriore, perché oggetto di attenzione degli organi giudiziari, nell’ambito di attivi di indagine che già aveva prodotto a carico dell’indagato una misura cautelare per quella associazione di cui gli episodi oggi giudicati rappresentano la fase ‘esecutiva’.
Il ricorso è silente sulla gravità indiziaria dei singoli episodi (capi N, R e Z) me denuncia la completa e plateale illogicità (pg.2) dell’atto impugnato sulla affermazione di carenza di interesse del ricorrente, nei termini sopra riportati. Su quest’ultimo tema, particolare, si evidenzia che solo nel caso in cui vi fosse un giudicato “verrebbe meno l’interesse a richiedere l’effetto benefico conseguente all’art.297 c.p.p.”, tanto che stessa Corte suprema, nel giudizio rescindente, aveva specificato che la questione ex art. 297 comma 3 c.p.p. sarebbe stata riesaminata dal Tribunale solo in caso di ritenuta gravità indiziaria, e non a prescindere).
Ritiene la Corte che il ricorso vada dichiarato inammissibile per carenza di interesse concreto all’impugnazione oltre che per la manifesta infondatezza del motivo su cui si fonda.
In relazione a quest’ultimo aspetto, il Tribunale del riesame ha infatti ricostruito vicenda, escludendo la sussistenza di una connessione qualificata (per l’originaria identità del disegno criminoso ovvero perché le estorsioni e la detenzione d’arma fossero finalizzati alla commissione del reato associativo). Come spiega efficacemente l’ordinanza a pg.7, non vi è alcun elemento concreto per sostenere l’originaria pianificazione, nel momento in cui venne concluso il patto associativo, di una serie di condotte che invece erano solamente genericamente prospettate; né si può sostenere che le estorsioni fossero dirette alla commissione della associazione, essendone piuttosto dei momenti attuativi. Si tratta di valutazioni di fatto, adeguatamente motivate dal Tribunale, che questa sede non possono essere contestate e che non paiono oggetto di contestazione nemmeno da parte della difesa, che prescinde da ogni confron .;o con tale aspetto motivazionale.
Ma soprattutto rileva la decisiva mancanza di un Interesse concreto, conseguente dal fatto che incontestatamente vi sia una serie di imputazioni provvisorie (d, f, g, i, k, I,
e z) per le quali non si è mai fatta questione di anteriore o coeva sussistenza (e relati conoscenza) di elementi indiziari sufficienti per la presentazione, in epoca anteriore, del richiesta di misura cautelare da parte della Procura della Repubblica. Per tali ipotesi reato, dunque, la stessa difesa, come sottolineato nel provvedimento impugnato (pg.8), mai ha allegato -né avrebbe potuto fare altrimenti- la desumibili1à da atti di indagin pregressi. Né si può, per le stesse ragioni, parlare di ritardi nelle richieste cautelari negligenza se non addirittura intenzionalità nella formulazione di ,successive istanze `a catena’.
Come affermato anche in un recente caso (Sez. 2, n. 33623 del 09/06/2023 Campese Rv. 285265 – 01) in tema di impugnazioni cautelari, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione dell’indagato che lamenti l’insussistenza dei grav indizi di colpevolezza per una soltanto delle imputazioni, nel caso in cui l’eventual accoglimento del ricorso non comporterebbe alcun vantaggio per il ricorrente, al quale la misura risulti applicata anche per altri titoli di reato. (Fattispecie in cui la misura cau era stata emessa, oltre che per il delitto di associazione per delinquere, anche i relazione a numerosi delitti-fine di ricettazione e di riciclaggio, mentre con il ricorso era limitati a contestare la gravità indiziaria con riferimento al solo delitto-mezzo). Mutatis mutandis, non vi può essere spazio per la retrodatazione dell’applicazione della misura nell’ipotesi in cui, come nel presente caso, per quanto detto, una parte (preponderante, peraltro) delle contestazioni provvisorie sia stata indagata solo successivamente.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’ari. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favor della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
All’inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del present prowedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente p l’inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi ‘I bis e 1 ter disp. a cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro pen..