Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35663 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35663 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME nato in Russia il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato in Verona il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 07/04/2025 del tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibiltà dei ricorso; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7.4.2025 il tribunale di Verona rigettava, dichiarandola inammissibile per tardività, la richiesta di retrodatazione dell’iscrizione ne registro ex art. 335 cod. proc. pen., avanzata da COGNOME NOME e COGNOME NOME, ribadendo altresì tale decisione rispetto alla successiva istanza integrativa, avanzata ex art. 335 quater cod. proc. pen., del 10.4.2025, sempre proposta nell’interesse dei due suddetti indagati.
Avverso le predette ordinanze propongono ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione.
Deducono, con il primo, il vizio di violazione di legge e di motivazione, atteso che rispetto alla decisione del tribunale suddetta, per cui in sede di riesame, proposto nel luglio del 2024, avverso un sequestro probatorio, da parte degli istanti, gli stessi avrebbero potuto rilevare la precisa data di iscrizione quindi tempestivamente contestarla, circostanza invece non avvenuta, si rileva che tra gli atti disponibili in quella sede non rientrava alcun atto che consentisse di accertare con sicurezza la data di iscrizione del nominativo dei predetti indagati nel relativo registro. Piuttosto, emergeva che il reato fosse stato accertato dalla polizia giudiziaria procedente sin dal novembre del 2023, così che gli indagati, in occasione del citato riesame, non potevano che ritenere di essere stati iscritti già nel registro apposito, mentre solo con successivo accesso rispetto alla data del procedimento di riesame del luglio 2024 – presso il Registro generale della Procura della Repubblica del tribunale di Verona, gli indagati avrebbero avuto contezza di una iscrizione disposta dalla Procura solo per la data del 28.5.2024, a seguito della acquisizione dei relativi nominativi in data 30.5.2024. Per cui, in sede di riesame non si poteva avere contezza della reale data di iscrizione e proporre domanda di retrodatazione. Si aggiunge che la mera attestazione ex art. 335 comma 3 cod. proc. pen. non consentirebbe di desumere la data di formale iscrizione del procedimento nel registro predetto. Si contesta, poi, quanto sostenuto con la successiva ordinanza pure impugnata, per cui al momento del riesame gli indagati avrebbero potuto esercitare, e non l’avrebbero fatto, la facoltà di verificare la corretta iscrizione presso il regis degli indagati. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Con il secondo motivo deducono il vizio di motivazione e di legge, in danno degli indagati pregiudicati nei loro diritti difensivi, a fronte di comunicazione tardiva dell’elemento comprovante il ritardo nella iscrizione del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I due motivi, tra loro omogenei, devono esaminarsi congiuntamente. Essi sono inammissibili. La motivazione della ordinanza del 7.4.2025 fa leva innanzitutto, condividendola, sulle ragioni con cui il P.M. aveva rigettato la
richiesta di retrodatazione, sul rilievo, condivisibile anche secondo questo collegio, per cui non rileva ai fini della determinazione della tempestiva iscrizione l’attività di approfondimento di polizia giudiziaria quanto, piuttosto, il momento in cui la notizia di reato è resa nota all’organo inquirente che, nel caso di specie, ricevette la CNR – trasmessa a mezzo portale di notizie di reato in data 8.5.2024 – solo il 28.5.2024, data di effettiva iscrizione come risultante dall’apposit registro. Peraltro, a fronte della ulteriore affermazione del giudice procedente, per cui l’intero fascicolo, recante la data di iscrizione del 30.5.2024, era stat messo a disposizione in occasione del riesame proposto sia avverso un sequestro probatorio che avverso il successivo sequestro preventivo ( quest’ultimo del 18.12.2024), la difesa non oppone alcuna specifica contestazione e relativa allegazione, doverosa, volta a smentire tale assunto, al di fuori della mera affermazione di avere avuto conoscenza della iscrizione solo con accesso, nel marzo del 2025, al Registro Generale. Quanto poi alla contestazione di quanto affermato dal tribunale con la successiva ordinanza del 22.4.2025, di risposta alla “istanza integrativa ex art. 335 quater cod. proc. pen.”, da una parte, le considerazioni di cui sopra confermano la palese infondatezza, anche nel merito, del ricorso, dall’altra, è pienamente condivisibile il rilievo del tribunale per cui sensi dell’art. 335 quater cod. proc. pen. ciò che rileva ai fini della tempestivit della istanza di retrodatazione è il momento in cui l’interessato abbia avuto “facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo dell’iscrizione”, facoltà che nel caso di specie emerge sin dal momento in cui gli indagati a seguito di sequestro probatorio e di avvenuta conoscenza del procedimento a loro carico hanno avuto possibilità di esercitarla in tutte le forme ritenute utili ed opportune. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese de procedimenti. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 23/09/2025.