Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6591 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6591 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME nato a Cosenza il 12/9/1969
avverso la ordinanza del 24/10/2024 del Tribunale del riesame di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/10/2024, il Tribunale del riesame di Catanzaro, pronunciandosi in sede di rinvio, accoglieva l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, così annullando l’ordinanza emessa il 15/11/2023 dal locale Giudice per le indagini preliminari e, dunque, disponendo il ripristino della misura della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME con riguardo a plurime condotte di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Propone ricorso per cassazione il Maestro, deducendo – con unico motivo – la violazione di legge per denegata applicazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. ed errata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 408 del 2005. L’ordinanza risulterebbe viziata per non aver correttamente applicato la norma, la cui disciplina in tema di retrodatazione opererebbe in forza di soli presupposti oggettivi, prescindendo da qualsiasi elemento soggettivo. Nel caso di specie, peraltro, entrambi i procedimenti sarebbero stati pendenti dinanzi alla medesima autorità giudiziaria, sin dal 2020. Le Sezioni Unite di questa Corte, inoltre, indicherebbero al riguardo il criterio dell’imputazione più grave, che sarebbe quello di cui al procedimento n. 2513/21, come da sentenza della Corte di appello di Catanzaro, irrevocabile il 2/2/2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta infondato.
Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, ha annullato la precedente ordinanza del 21/3/2024 con argomento logico e solido, oltre che coerente con la costante giurisprudenza, di legittimità e costituzionale, richiamata nello stesso provvedimento.
4.1. In particolare, come è stato evidenziato in due pronunce del Supremo Collegio (n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909; n. 21957 del 22/03/2005, P.M. in proc. COGNOME ed altri, Rv. 231057), in tema di disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare in caso di contestazione a catena, possono ricorrere tre distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettante, distinte, regole operative.
2.1. Possono essere state emesse nello stesso procedimento penale due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali che abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologica (casi di connessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In queste circostanze trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo del comma 3 dell’art. 297 cod. proc. pen., secondo la quale la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima opera in via automatica e, dunque “indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l’esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l’esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure” (così Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, cit.).
2.2. I fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari possono, invece, risultare avvinti dalla suindicata connessione qualificata e le ordinanze essere emesse in distinti procedimenti (e al riguardo non rileva se questi siano ‘gemmazione’ di un unico procedimento, nel cui ambito è stata disposta una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che essi abbiano avuto autonome origini). In tale situazione si applica la regola dettata dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 297 cod. proc. pen., sicché la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza.
2.3. Infine, tra i fatti oggetto dei due (o più) provvedimenti cautelari può non esistere alcuna connessione, ovvero può configurarsi una forma di connessione non qualificata. Questa ipotesi rientra nel campo applicativo dell’art. 297 cod. proc. pen. per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 408 del 2005. Pertanto, se le due ordinanze sono state adottate in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l’applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (così Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, cit.; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, COGNOME, Rv. 240099).
Tanto premesso in termini generali, il Collegio osserva che nei confronti del ricorrente sono state emesse due ordinanze custodiali: la prima del 9/7/2021, relativa al procedimento n. 2513/21; la seconda del 25/10/2023, relativa al procedimento n. 4528/2022.
3.1. Ebbene, il Tribunale del riesame ha in primo luogo evidenziato che le condotte oggetto di quest’ultimo provvedimento erano state commesse tutte in data anteriore rispetto all’emissione del primo, senza che, però, gli elementi indiziari posti a suo fondamento fossero già desumibili dagli atti al momento dell’applicazione della prima misura; con la precisazione, peraltro, che – come affermato nella sentenza rescindente (Sez. 4, n. 26824 del 19/6/2024) – in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore “desunnibilità”, dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell’ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o
dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, COGNOME, Rv. 277351. Tra le non massimate, successivamente, Sez. 6, n. 44371 del 10/10/2024, COGNOME; Sez. 3, n. 11615 del 20/2/2024, COGNOME, con la quale è stato ribadito che il concetto di «anteriore desumibilità» è sinonimo di «specifica significanza processuale», intesa come acquisizione di esiti investigativi tale da consentire la formulazione di una gravità indiziaria idonea a ottenere l’applicazione di una misura cautelare).
3.2. Di seguito, e a maggior specificazione, l’ordinanza ha evidenziato che: a) le intercettazioni a fondamento del secondo provvedimento cautelare erano state avviate in un diverso procedimento (n. 602/20), a carico di altro soggetto (NOME COGNOME e relativo a differenti reati (omicidio e spaccio di stupefacenti); b) le trascrizioni delle intercettazioni a fondamento della seconda ordinanza erano state effettuate dalla polizia giudiziaria nel periodo settembre/dicembre 2021, dunque in epoca successiva all’arresto del Maestro in ragione della prima ordinanza, del 12/7/2021; c) in esito al deposito dell’informativa conclusiva da parte della polizia giudiziaria (27/1/2022), il Pubblico Ministero aveva disposto lo stralcio della posizione del Maestro, con formazione di un autonomo fascicolo (n. 4528/22).
3.3. In forza di queste premesse, il Tribunale – con argomento privo di vizi e coerente con gli indirizzi citati – ha dunque affermato che tale separazione non poteva esser ritenuta il frutto di una scelta del Pubblico Ministero, non giustificandosi, quindi, la retrodatazione degli effetti della seconda ordinanza: questa, infatti, risultava fondata su elementi di indagine di cui la Procura della Repubblica era venuta “a conoscenza – nella sua completezza – in epoca successiva all’emissione del primo titolo custodiale”.
4. La motivazione dell’ordinanza, peraltro, non risulta superata dalle considerazioni contenute nel ricorso, che – senza confrontarsi con il tenore del provvedimento – si limita ad affermare, in termini generali, che l’istituto di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. opererebbe su presupposti oggettivi, che i due procedimenti sarebbero stati pendenti innanzi alla medesima autorità giudiziaria e che, in ogni caso, quello iscritto al n. 2513/21 avrebbe ad oggetto l’imputazione più grave (dovendo, dunque, “prevalere” secondo le Sezioni Unite n. 23166 del 2020). Ebbene, mentre i primi due profili sono adeguatamente superati dalla giurisprudenza a Sezioni Unite sopra richiamata, quanto all’ultimo basti precisare che l’affermazione di cui alla norma, secondo cui “i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono
commisurati all’imputazione più grave”, costituisce soltanto una specificazione dei commi precedenti, una volta che, contrariamente al caso in esame, sia stato positivamente superato il criterio della desumibilità sopra richiamato.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28, Reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2025
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