Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39565 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39565 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
SENTENZA
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sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nato a Palermo il DATA_NASCITA; GLYPH
IL FUNZIONARIO
NOME
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avverso la ordinanza n. 146/25 del Tribunale di Palermo del 19 febbraio 2025;
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letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, del foro di Palermo, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 19 febbraio 2025 il Tribunale di Palermo, operando in funzione dì giudice dell’appello cautelare, ha rigettato il gravame presentato dalla difesa di COGNOME NOME, soggetto indagato per una serie di reati in materia di contrabbando dì tabacchi lavorati esteri, avverso il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Palermo in data 24 gennaio 2025 con la quale è stata rigettata la sua richiesta di rimessione in libertà, in ragione dell’avvenuta decorrenza dei termini massimi di carcerazione cautelare previsti per i reati a lui contestati.
Il Tribunale, premesso che il COGNOME è stato attinto da un provvedimento cautelare custodiale, succeduto ad un precedente arresto in flagranza di reato, in data 18 luglio 2023 nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati pacificamente legati, da un rapporto di connessione qualificata, a quelli in relazione ai quali lo stesso è stato attinto da una seconda misura cautelare custodiale, eseguita in data 8 novembre 2024, ha, in sintesi, rilevato che nella ipotesi sottoposta al suo esame non ricorreva la condizione, necessaria ai fini della operatività del meccanismo della retrodatazione dei provvedimenti cautelari custodiali ai fini del computo della durata massima della loro efficacia, legato alla circostanza che, al momento della emissione del provvedimento di rinvio a giudizio per i fatti di cui alla ordinanza custodiale emessa per prima in ordine di tempo, l’ufficio procedente già era a conoscenza dei fatti in ragione dei quali è stata, poi, emessa la ulteriore misura cautelare.
Ha, infatti, rilevato il Tribunale che, quanto al caso in esame, l’Ufficio giudiziario procedente aveva formulato richiesta di giudizio immediato a carico del COGNOME in relazione alla imputazione che aveva giustificato la adozione della primigenia misura cautelare che era stata accolta in data 15 settembre 2023, mentre la informativa di Pg riassuntiva di tutte le indagini svolte in base alla quale era stata formulata la successiva richiesta della ulteriore misura cautelare era pervenuta all’ufficio procedente della Procura della Repubblica solo in data 14 dicembre 2023; irrilevante sarebbe, quanto al caso in esame, il fatto che, in accoglimento della richiesta dell’imputato, il giudizio immediato cui lo stesso doveva essere sottoposto è stato convertito in giudizio abbreviato con provvedimento del 5 febbraio 2024.
Avverso l’ordinanza de qua ha interposto ricorso per cassazione la difesa del COGNOME, articolando un solo motivo di ricorso, con il quale è lamentata la
illegittimità della ordinanza impugnata con riferimento ai vizi di violazione di legge e di motivazione.
In estrema sintesi il ricorrente ha lamentato, ritenendo che la stessa sia in contrasto con il dettato normativo e comunque non adeguatamente motivata, la interpretazione data dal Tribunale di Palermo all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
In particolare il ricorrente ha sostenuto che ben prima della data del 5 febbraio 2024, momento in cui è stata accolta la istanza di conversione in giudizio abbreviato del giudizio immediato cui lo stesso doveva essere sottoposto in relazione al reato in ordine al quale egli era stato arrestato in flagranza in data 18 luglio 2023, la Autorità giudiziaria era a conoscenza degli elementi indiziari che avrebbero condotto alla richiesta ed alla successiva emissione della seconda misura cautelare.
In particolare secondo l’avviso del ricorrente il giudice dell’appello cautelare avrebbe errato nell’individuare il termine entro il quale gli elementi istruttori che hanno portato alla adozione della seconda misura cautelare dovevano essere conosciuti dall’ufficio procedente non nella data in cui è stata ammesso il COGNOME al giudizio abbreviato ma in quella, precedente, in cui era stato disposto il giudizio immediato a carico di costui.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto, essendo manifestamente infondato il motivo posto a suo fondamento, deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.
Il tema che è stato sottoposto all’attenzione della Corte dal ricorrente è, in breve, quello della decorrenza del termine massimo di durata delle misura cautelari custodiali in caso di pluralità di contestazioni ciascuna delle quali ha dato origine alla applicazione di una autonoma misura; è, infatti, di tutta evidenza che la disciplina, volta a garantire la piena efficacia delle disposizioni che, fissando un termine massimo di durata delle misura cautelari custodiali, assicurano un limite alla comprimibilità del bene primario della libertà personale in assenza di provvedimenti definitivi privativi di essa, troverebbe un facile strumento di elusione ove fosse possibile la successiva adozione di plurimi provvedimenti cautelari che, in funzione di un unico e complessivamente formato, sebbene articolato rispetto a diverse emergenze delittuose, quadro indiziario, diluendo nel tempo le richieste (e le conseguenti adozioni di provvedimenti cautelari personali), consentirebbero, attraverso il
meccanismo delle cosiddette “contestazioni a catena”, la adozione di una pluralità di provvedimenti cautelari che, essendo emessi in momenti fra loro successivi, vedrebbero maturare il termine ultimo di efficacia della loro durata parimenti in termini fra loro successivi, così protraendo il regime privativo della libertà personale; il che varrebbe, ovviamente ad eludere la disciplina garantista apprestata dal legislatore in relazione, appunto, alla durata massima di tali misura cautelari.
Nel caso in esame si è verificato che il COGNOME, arrestato in data 18 luglio 2023 nella flagranza del reato di cui all’art. 291-bis del dPR n. 43 del 1973, è stato raggiunto, una volta convalidata la misura precautelare eseguita a suo carico, da in provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere emesso dal Gip del Tribunale di Palermo in data 20 luglio 2023; successivamente, in seno ad altro procedimento penale, tuttavia connesso a quello per il quale era stata adottata la primigenia misura privativa della libertà personale, il COGNOME è stato raggiunto da una seconda misura, emessa in data 8 novembre 2024.
Medio tempore in relazione al primo reato oggetto di indagine a carico del prevenuto era stata richiesta dalla Procura della Repubblica del capoluogo siciliano la celebrazione del processo a carico del COGNOME, data la ritenuta evidenza della prova, nelle forme del rito immediato; questa era stata accolta, con l’emissione del decreto di giudizio immediato, in data 15 settembre 2023; tuttavia, avendo il COGNOME fatto tempestiva richiesta, ai sensi dell’art. 458, comma 1, cod. proc. pen., di conversione del giudizio immediato in giudizio abbreviato, in data 5 febbraio 2024 l’imputato veniva ammesso alla celebrazione del processo a suo carico nella forma, appunto, del giudizio abbreviato.
Sulla base dei dati illustrati la difesa dell’indagato, avendo ritenuto che il termine di durata della efficacia della seconda misura cautelare dovesse essere retrodato, quanto al dies initialis, alla data di esecuzione della prima misura cautelare in quanto, stante la connessione esistente fra i fatti di reato oggetto delle distinte ordinanze applicative di misura cautelari in danno del ricorrente, doveva essere applicata la previsione normativa di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., aveva chiesto al Gip del Tribunale panormita, stante la ritenuta decorrenza del termine massimo di efficacia della misura, ove lo stesso fosse stato calcolato a decorrere dal 18 luglio 2023, applicata al COGNOME in ragione dei reati a lui contestati, la scarcerazione dello stesso.
Avendo il Gip del Tribunale di Palermo respinto la predetta istanza, la difesa del COGNOME ha interposto gravame di fronte al giudice dell’appello cautelare che, però, ha confermato il provvedimento impugnato.
Ha, infatti, rilevato il Tribunale di Palermo come la vicenda dovesse essere sussunta entro i limiti normativi di cui all’ultimo periodo dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in forza del quale il meccanismo della retrodatazione non opera in relazione ai “fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto per il quale sussiste connessione ai sensi del precedente comma”; poiché, nel caso in esame la data del rinvio a giudizio doveva essere individuata in quella del 15 settembre 2023, data in cui era stato originariamente disposto il giudizio immediato a carico del COGNOME, essendo i fatti in ordine ai quali era stata avanzata la seconda richiesta di applicazione di misura cautelare compendiati nelle informativa trasmessa dalla Polizia giudiziaria alla Procura della Repubblica procedente (nel caso di trattava dell’organismo requirente comunemente denominato Eppo) in data 14 dicembre 2023, doveva escludersi la possibilità di operare la sollecitata retrodatazione.
Ha, a questo punto, presentato ricorso per cassazione la difesa del COGNOME, sostenendo che la interpretazione offerta dal Tribunale di Palermo del comma 3 dell’art. 297 cod. proc. pen. sarebbe erronea, posto che non alla data dell’accoglimento della richiesta di celebrazione del processo nelle forme del giudizio immediato doveva farsi riferimento ma alla data del 5 febbraio 2024, successiva all’inoltro della informativa finale da parte della Pg alla Procura della Repubblica procedente, cioè al momento in cui si era disposto, in accoglimento della istanza dell’imputato, di procedere a suo carico nelle forme del rito abbreviato.
Questo essendo, in sintesi, il tenore della doglianza articolata dal ricorrente, osserva il Collegio che, diversamente da quanto con essa sostenuto dalla difesa di quello, il Tribunale di Palermo, nell’ancorare la non operatività del principio della retrodatazione alle misure cautelari fondati su fatti non conosciuti al momento in cui era stato disposto il giudizio immediato ha fatto buon governo della più volte citata normativa contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Invero, una volta che sia stato formulata la richiesta di giudizio immediato ai sensi dell’art. 453, comma 1, cod. proc. pen, con la quale il Pm ha esercitato l’azione penale, deve intendersi conclusa la fase delle indagini preliminari; conclusione che diviene, fisiologicamente, irretrattabile laddove il
Gip emetta il decreto che dispone la celebrazione del processo nelle forme del giudizio immediato.
Una tale evenienza (in relazione alla quale non deve intendersi svolgere alcun effetto l’eventuale esercizio da parte dell’imputato della facoltà di chiedere la conversione del rito da immediato in abbreviato, posto che siffatta evenienza non incide appunto sulle modalità di esercizio della azione penale ma solo – al di là delle conseguenze di carattere sanzionatorio – sulle modalità di celebrazione del processo e di acquisizione del materiale probatorio, dovendo, pertanto, ritenersi instaurata la fase del processo già con l’ammissione del giudizio immediato) è di per sé impeditiva della efficacia del meccanismo di retrodatazione previsto dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Come è stato, infatti, rilevato da questa Corte quando sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti connessi, la regola della retrodatazione della durata dei termini di custodia cautelare prevista dall’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non opera quando la richiesta è presentata in una fase successiva a quella delle indagini preliminari (Corte di cassazione, Sezione II penale, 16 dicembre 2016, n. 53664, rv 268709, conforme anche: Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 marzo 2015, n. 8984, rv 262923).
Una tale opzione ermeneutica trova una sua logica giustificazione nel fatto che solo nella fase delle indagini preliminari, in cui il Pubblico Ministero è unico dominus del procedimento, si pone la concreta esigenza di evitare possibili elusioni dei termini di durata delle misure cautelari (Corte di cassazione, Sezione I penale, 22 febbraio 2017, n. 8786, rv 269178).
Va, altresì, considerato anche un ulteriore dato normativo, atto ad avvalorare la tesi dianzi illustrata, costituito dall’art. 303, comma 1, cod. proc. pen. che, nel fissare il dies a quo di decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare indica alla lettera b) “l’emissione del provvedimento che dispone il giudizio” (espressione che, peraltro, ricalca ad litteras quella usata dagli artt. 455 e 456 cod. proc. pen. in relazione all’atto introduttivo del giudizio immediato), ed alla lettera b -bis) “l’emissione della ordinanza che dispone il giudizio abbreviato”.
Apparendo inaccettabile, in quanto fonte di incertezze, che la decorrenza di detto termine, incidente su un bene primario quale quello della libertà personale, abbia due alternativi dies initiales, potenzialmente anche non
vicinissimi fra di loro, all’interno della medesima fattispecie in funzione di un dato costituito dalla modalità di svolgimento del processo, deve, anche per tale ragione, affermarsi che, una volta disposto il giudizio immediato, le acquisizioni istruttorie successive a tale evenienza non costituiscano fattori idonei a far operare il meccanismo della retrodatazione di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La circostanza, dianzi evidenziata, che nel caso di specie l’operatività del meccanismo di retrodatazione di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sia stata chiesto in relazione all’avvenuto pervenirnento di atti di indagine successivi alla cessazione della fase delle indagini preliminari e successivi anche alla emissione del provvedimento di rinvio a giudizio del COGNOME, rende evidentemente corretta la scelta operata dal Tribunale di Palermo di ritenere infondato il gravame presentato dalla difesa del ricorrente avverso il rigetto della istanza di scarcerazione del predetto per intervenuta decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.
Conclusivamente, la manifesta infondatezza del motivo di impugnazione presentato dal ricorrente determina la dichiarazione di inammissibilità della sua impugnazione cui consegue la condanna del medesimo, visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Non derivando dalla presente decisione la liberazione del ricorrente, si manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente