Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15230 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15230 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME nato a CATANIA il 05/02/1981
avverso l’ordinanza del 11/12/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’Il dicembre 2024 il Tribunale del Riesame di Catania ha respinto l’appello proposto da COGNOME NOME NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania in data 23 luglio 2024, con la quale era stata rigettata la richie cessazione di efficacia della custodia cautelare per effetto della retrodatazione dei termini e 297 cod. proc. pen.
I motivi addotti dall’imputato a sostegno dell’istanza di riesame riguardava l’operatività dell’istituto della retrodatazione con riferimento a una precedente misura caut adottata dal G.I.P. di Catania il 30 ottobre 2021 nell’ambito del procedimento “Spaccatello”, i reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/1990.
2.1. Il Tribunale rilevava che non ricorreva alcuna ipotesi riconducibile all’alveo de 297, terzo comma cod. proc. pen. in quanto mancava il requisito della desumibilità dagli att indagine raccolti all’interno del procedimento COGNOME dei fatti oggetto della sec ordinanza.
L’odierno ricorso, proposto dal difensore dell’indagato avverso la citata ordinanza, affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazio ordine alla esclusione della contestazione a catena, in quanto il materiale investigativo utili era già emerso nell’indagine precedente , per di più la misura era stata disposta per fatti rif al medesimo arco temporale oggetto della citata indagine ed era basata sul medesimo compendio intercettivo utilizzato nella prima indagine.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Catania – uniformandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Cor di legittimità – ha osservato che, qualora siano emesse in procedimenti diversi più ordinan cautelari relative a fatti tra i quali non sussiste connessione qualificata, la retrodatazio decorrenza dei termini di durata della misura applicata con la seconda ordinanza opera se g elementi posti a base della stessa erano già desumibili dagli atti al momento di emissione del prima, sempre che i due procedimenti siano in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e loro separazione possa essere frutto di una scelta indebita del Pubblico Ministero (Sez.6, febbraio 2013 n.11807, Rv.255722; Sez.6, 18 marzo 2013 n.12610, Rv.256167).
Va poi precisato che la nozione di anteriore “desumibilità” dagli atti inerenti alla ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento dell’ordinanza cautelare successiv va individuata non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma n condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che
LA
consenta al Pubblico Ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dar luogo, in presenza di concrete esig cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (così Sez. U, sent 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, sent. n. 22681 del 27/05/2008, COGNOME, Rv. 240099). , Sez.3, 4 febbraio 2015 n.46158, rv.265437). Si è ancora, recentemente, ribadit che per l’anteriore “desumibilità” dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emess un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualifi con i primi, è necessario che il quadro legittimante l’adozione della misura cautelare sussist dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elem probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall’inizio significato in modo immediato ed evidente ( Sez. 3 – n. 20002 del 10/01/2020, Flandina Rv. 279291 – 01).
Va altresì ricordato che è onere della parte, che invoca la retrodatazione della decorren del termine di custodia cautelare, provare la desumibilità dagli atti del primo procedimento fatto di reato oggetto dell’ordinanza successiva (Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, COGNOME Rv. 262577 – 01; Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, COGNOME, Rv. 263511 – 01).
3. I giudici del riesame hanno affermato, con motivazione immune da vizi logici e giuridic che l’informativa finale in ordine ai fatti per i quali era stato disposto il secondo titolo era stata depositata il 19 settembre 2022, a distanza di un anno dalla applicazione della pri ordinanza;che, all’epoca, non vi erano elementi sufficienti per ipotizzare il coinvolgiment ricorrente nell’episodio oggetto di imputazione provvisoria; che i fatti oggetto della sec ordinanza erano riferiti alla partecipazione ad una associazione diversa da quella oggetto de prima ordinanza cautelare; che il ricorrente non aveva dimostrato che gli elementi valutat proprio carico per l’ordinanza successiva erano disponibili fin dal 2021, e cioè si potevano t dalla prima informativa.
4. Il Tribunale di Catania non ha applicato l’istituto della retrodatazione facendo cor applicazione dei principi esposti, considerando che, per ipotizzare il secondo reato ex art DPR 309/1990, era stato necessario un nuovo compiuto esame complessivo degli atti acquisiti, né il ricorrente aveva minimamente dimostrato la desumibilità dagli atti del primo procediment del fatto di reato oggetto dell’ordinanza successiva.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento d processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc
Così deciso il 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente