Retrocessione del processo: la Cassazione fissa i limiti del Giudice
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37492 del 2024, ha affrontato un tema cruciale della procedura penale: i limiti del potere del giudice di disporre la retrocessione del processo alla fase delle indagini. Questa decisione chiarisce quando un’ordinanza di questo tipo diventa un atto abnorme, interferendo illegittimamente con le prerogative del Pubblico Ministero. Analizziamo insieme il caso per comprendere la portata di questo importante principio.
I Fatti del Caso Processuale
Il procedimento vedeva coinvolti tre imputati accusati di reati gravi, tra cui sostituzione di persona e bancarotta fraudolenta. Durante l’udienza preliminare, il Giudice (GUP) del Tribunale di Pisa ha emesso un’ordinanza con cui restituiva gli atti al Pubblico Ministero. La ragione? Il GUP riteneva necessario unificare la trattazione processuale con la posizione di una quarta persona, indagata per gli stessi fatti di bancarotta, ma la cui posizione era stata gestita separatamente.
Secondo il GUP, la mancata trattazione unitaria rendeva nullo l’avviso di conclusione delle indagini, e di conseguenza ha ordinato la retrocessione del processo alla fase precedente. Il Pubblico Ministero ha immediatamente proposto ricorso per cassazione, sostenendo che tale provvedimento fosse “abnorme”, ovvero un atto anomalo che esula dai poteri del giudice e crea uno stallo procedurale.
La Retrocessione del Processo e l’Intervento della Cassazione
Il Pubblico Ministero ha evidenziato un fatto decisivo: la posizione della quarta persona era già stata oggetto di un procedimento autonomo, che si era concluso con un decreto di archiviazione emesso quasi tre anni prima dell’ordinanza del GUP. L’avviso di conclusione delle indagini per i tre imputati era stato notificato solo successivamente a tale archiviazione.
L’argomentazione del P.M. ha convinto la Suprema Corte. La decisione di restituire gli atti si basava su una valutazione di mera opportunità, ovvero la presunta convenienza di un processo unico, senza tenere conto della realtà procedurale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendolo fondato. Il fulcro della motivazione risiede nel principio secondo cui il P.M. è il titolare dell’azione penale e gode di discrezionalità nel decidere come e quando esercitarla nei confronti dei possibili concorrenti in un reato. Può scegliere di procedere separatamente o in momenti diversi, senza che il giudice possa sindacare tale scelta sulla base di generiche “ragioni di opportunità”.
La Corte ha specificato che una retrocessione del processo in una fase già conclusa, come quella delle indagini preliminari, è un’anomalia che non trova giustificazione nel sistema processuale. Un simile provvedimento, non previsto dalla legge per queste motivazioni, si qualifica come un atto abnorme perché costringe il P.M. a un’attività che ha già legittimamente concluso, creando un blocco ingiustificato del procedimento.
Conclusioni: l’Annullamento senza Rinvio e le Implicazioni Pratiche
Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata. Questa formula significa che il provvedimento del GUP viene cancellato e il processo deve riprendere esattamente dal punto in cui era stato interrotto. Gli atti sono stati quindi ritrasmessi al Giudice dell’udienza preliminare di Pisa per proseguire il suo corso naturale.
Questa sentenza ribadisce un confine invalicabile tra le funzioni del giudice e quelle del pubblico ministero. Il giudice non può sostituirsi al P.M. in scelte strategiche di natura accusatoria. La retrocessione del processo è un rimedio eccezionale, applicabile solo nei casi previsti dalla legge per sanare specifiche nullità, e non può essere utilizzata come strumento per imporre al P.M. una diversa gestione dell’azione penale basata su valutazioni di opportunità.
Può un giudice ordinare la retrocessione del processo al Pubblico Ministero per ragioni di mera opportunità?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che generiche ragioni di opportunità non possono giustificare la retrocessione del processo, in quanto ciò violerebbe le facoltà e la discrezionalità del Pubblico Ministero nell’esercizio dell’azione penale.
Quando un provvedimento del giudice è considerato “abnorme”?
Secondo la sentenza, un provvedimento è abnorme quando causa una regressione indebita del procedimento a una fase precedente e già conclusa, interferendo con le attribuzioni del Pubblico Ministero e creando una situazione di stallo non prevista dal sistema processuale.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione annulla un’ordinanza senza rinvio?
L’ordinanza impugnata viene eliminata dall’ordinamento giuridico e perde ogni efficacia. Gli atti vengono trasmessi al giudice competente per la fase in cui il processo si trovava prima del provvedimento annullato, affinché prosegua il suo corso ordinario.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37492 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37492 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISA nei confronti di:
COGNOME NOME nato a PONTEDERA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PONTEDERA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LUCCA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/02/2024 del GIP TRIBUNALE di PISA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 14/02/2024, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pisa – nel procedimento nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati di sostituzione di persona e bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale – ha rilevato che il procedimento risulta
a carico, per i fatti di bancarotta, anche di NOME COGNOME, nei cui confronti non è stato emesso avviso di conclusione delle indagini, né avanzata richiesta di rinvio a giudizio, la cui posizione risulta incompatibile con quella di COGNOME e COGNOME, risultando quindi opportuno procedere con una trattazione unitaria anche per consentire al P.M. di pronunciarsi sulla posizione di COGNOME; ritenuta la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini, il G.U.P. disponeva la restituzione degli atti al NOME.
Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, denunciandone – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, clisp. att. cod. proc. pen. – l’abnormità, in quanto la posizione di NOME COGNOME ha formato oggetto di separazione, con formazione di autonomo procedimento poi archiviato con decreto del G.I.P. del 16/07/2021, successivamente al quale veniva emesso l’avviso di conclusione delle indagini nei confronti dei tre imputati.
Il ricorso è fondato. Anche a prescindere da rilievo che il P.M. ricorrente ha confutato la considerazione posta a fondamento della contestata restituzione degli atti, mette conto osservare che rientra nelle facoltà del P.M. esercitare l’azione penale per possibili concorrenti secondo diverse modalità temporali, senza che del tutto generiche ragioni di opportunità possano giustificare la retrocessione del processo nella fase delle indagini.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono trasmessi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pisa per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa – Ufficio RAGIONE_SOCIALEP. per l’ulteriore corso. Così deciso il 13/09/2024.