Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29965 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29965 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 0325BNE) nato il 23/04/1973
avverso l’ordinanza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Idehen NOME COGNOME a mezzo del difensore Avv. NOME COGNOME ha chiesto, con istanza rivolta alla Corte d’appello di Milano, la rescissione del giudicato di cui alla sentenza n. 3237/24 del 22/5/2024, con cui era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) d. Igs. 285/1992, irrevocabile il 21/9/2024; in via subordinata ha chiesto di essere rimesso in termini per impugnare con ricorso per cassazione la suddetta sentenza.
La Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato; quanto alla richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti per competenza a questa Corte.
Il Procuratore Generale presso la corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dell’istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istanza, originariamente rivolta alla Corte d’appello di Milano, è inammissibile per assoluta genericità del suo contenuto e mancanza dei requisiti richiesti dalla norma di riferimento per fare luogo all’applicazione dell’istituto invocato.
In materia, l’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 11, comma 1, lett. b), n. 1), del d. Igs. n. 150/22 prevede: “L’imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420 bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa”.
Il giudice a quo, investito della richiesta di restituzione nel termine per impugnare, ha correttamente ritenuto di trasmettere l’istanza alla Corte di Cassazione per competenza.
Al riguardo, infatti, trova applicazione l’art. 175, comma 4, ultima parte, a mente del quale “Se sono stati pronunciati sentenza o
decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione”.
Ciò premesso, come si diceva innanzi, l’istanza è priva dei requisiti richiesti dall’art. 175 cod. proc. pen., essendo assolutamente carente in ordine alla indicazione delle ragioni per le quali, nonostante la regolarità delle notifiche – circostanza di cui dà atto la Corte d’appello – l’imputato non avrebbe avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e non avrebbe potuto proporre tempestiva impugnazione.
Con riferimento alla conoscenza della pendenza, l’ordinanza della Corte d’appello di Milano ha evidenziato come la notifica del decreto di citazione a giudizio, per il primo grado, sia stata ricevuta personalmente dall’imputato presso il domicilio dichiarato, in Crema, alla INDIRIZZO Quanto al giudizio celebrato innanzi alla Corte d’appello, si dà atto nella ordinanza che la notificazione del decreto di citazione è stata effettuata presso lo stesso domicilio dichiarato, allorquando il soggetto era libero, prima dell’ingresso in carcere. Peraltro, si legge nel provvedimento, nulla aveva eccepito il difensore in ordine al sopravvenuto stato di detenzione dell’imputato ed alla mancanza di regolarità della notificazione nelle conclusioni scritte rassegnate.
Nella istanza qui pervenuta, la lamentata mancata conoscenza del giudizio risulta essere totalmente assertiva e priva di idonee allegazioni a sostegno.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento all’impossibilità di proporre impugnazione. In proposito, come è noto, grava sul richiedente che adduce un’ipotesi di forza maggiore o caso fortuito l’onere di provare l’esistenza dell’impedimento. Sul punto la richiesta è rimasta priva di qualsivoglia, specifica deduzione.
All’inammissibilità della richiesta, non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., non avendo la richiesta di restituzione nel termine natura impugnatoria.
Quanto alla condanna in favore della Cassa delle ammende, deve osservarsi che la disposizione che la prevede, avendo natura sanzionatoria, non può trovare applicazione oltre i casi in essa espressamente previsti. Poiché detta norma contempla la possibilità
di applicare la sanzione solo nell’ipotesi in cui il «ricorso» sia dichiarato inammissibile o rigettato, essa non può applicarsi nel caso
di specie, in cui il procedimento innanzi alla Corte di cassazione è
stato attivato con una «richiesta».
Quanto alle spese processuali, non è applicabile l’art. 592 cod.
proc. pen. non introducendo la richiesta di restituzione nel termine un giudizio di impugnazione (Sez. 4, ord. n. 6442 del 24/01/2012,
COGNOME non massimata; da ultimo Sez. 5, ord. n. 15776 del
16/01/2023, COGNOME, Rv. 284388).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza.
In Roma, così deciso il 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Preidnte