Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32512 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32512 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ARZANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/02/2024 del TRIBUNALE di LATINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «La notifica della citazione a giudizio e dell’estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell’imputato deve far ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività di ricerca di informazioni presso tale professionista» (Sez. 2, n. 3911 del 20/12/2022, NOME COGNOME NOME, Rv. 284215 – 01; Sez. 3, n. 8860 del 25/05/2016, dep. 2017, Adinolfi, Rv. 269341 01), sicché «Ai fini della restituzione nel termine per impugnare un provvedimento contumaciale notificato a mani del difensore di fiducia presso cui l’imputato ha volontariamente eletto domicilio, non è sufficiente la mera deduzione della sua mancata conoscenza, ma è necessaria, quantomeno, l’allegazione delle ragioni in grado di vincere la presunzione per cui, in forza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, la ritualità della notifica comporta l’effettiva conoscenza de provvedimento notificato da parte dell’interessato; ne consegue che le allegazioni del ricorrente con le quali vengono prospettate situazioni fattuali che palesano incuria, negligenza o disinteresse all’esito del processo da lui stesso promosso con l’atto di appello, rientrano nell’ipotesi di volontaria rinuncia a proporre impugnazione e, quindi, non consentono la rimessione in termini» (Sez. 2, n. 52131 del 25/11/2014, COGNOME, Rv. 261965 – 01);
che, nel caso di specie, pacifico che l’estratto contumaciale della sentenza emessa nei confronti di NOME COGNOME il 30 ottobre 2009 è stato ritualmente notificato all’imputato mediante consegna di copia dell’atto al difensore di fiducia (meglio: a persona addetta allo studio) presso cui egli aveva volontariamente eletto domicilio, il ricorrente ha dedotto, in termini di assoluta genericità e senza offrire riscontro di sorta al suo dire, che il difensore domiciliatario, a sua vol attinto da «problemi personali con la giustizia», non gli ha comunicato l’avvenuto deposito della sentenza, senza, tuttavia, indicare – nel libello introduttivo del presente giudizio e nella successiva memoria del 30 aprile 2024 – quali iniziative egli abbia adottato, in attuazione del dovere di diligenza su di lui incombente, al fine di mettersi in contatto con il professionista;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/05/2024.