Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26346 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 26346 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in proprio e quale leg. rappr. p.t. RAGIONE_SOCIALE, nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 29/06/1971
avverso l’ordinanza del 17/01/2025 del TRIBUNALE di PORDENONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice general NOME COGNOME che, con requisitoria del 19/03/2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’Associazione RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Pordenone che in data 17/01/2025, in qualità di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di restituzione della complessiva somma di euro 252.736,93, già sottoposta a sequestro preventivo, poi dichiarato inefficace con sentenza del 19/07/2024, irrevocabile il 07/09/2024 che, nell’assolvere gli imputati dal reato ascrittogli ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ne ordinava la “restituzione …. a chi dimostrerà di averne diritto, persona/e diversa/e dai sudd imputati”.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, rilevava che la sentenza aveva accertato la natura fit e strumentale della Fondazione, che non aveva dimostrato la provenienza lecita e legittima della somma in sequestro, asseritamente fonte di donazione nulla ex artt. 782 e 783 cod. civ., in quanto di valore non modico ed effettuata nel difetto della forma di atto pubblico richiesta ad substantiam, sicché non poteva riconoscersi il diritto del Truppa alla restituzione, nemmeno per il tramite apparente della Fondazione.
Il ricorso è stato affidato a tre motivi di impugnazione:
2.1. Vizio di motivazione in ordine al diniego di restituzione della somma all’Associazione Fondazione RAGIONE_SOCIALE, della quale il Truppa è legale rappresentante. Assume il ricorrente di aver dimostrato nell’unico modo possibile la provenienza lecita della somma in sequestro, producendo dei bonifici e dei versamenti, da parte di anonimi donatori. Si assume che il giudice ha fondato il suo convincimento sull’omessa valutazione di una prova decisiva, costituita dalle distinte di versamento allegate all’istanza di restituzione, sulle quali il Tr ha omesso di pronunciarsi.
2.2. Vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alle forme richieste per donazioni dedotte dal ricorrente, ad avviso del Tribunale di Pordenone nulle per il difetto del forma di atto pubblico richiesto dagli artt. 782 e 783 cod. civ., in quanto di valore non modic Il ricorrente assume trattarsi di somme ricevute attraverso bonifici di importo contenuto qualificabili come donazioni indirette, ed invoca la giurisprudenza della Corte di cassazion secondo cui la liberalità realizzata con negozio diverso da quello tipico previsto dall’art. 782 c civ. non necessita della forma dell’atto pubblico per la sua validità, essendo sufficiente c vengano rispettate le forme richieste dal legislatore per il diverso negozio tipico utilizzato
2.3. Violazione delle norme disciplinanti il giudicato e vizio di motivazione con riferimen all’utilizzo del giudicato penale che si sarebbe formato sulla sentenza assolutoria per rigettare richiesta di restituzione: assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenut sussistente un giudicato penale idoneo a precludere l’esame delle argomentazioni difensive volte
ad ottenere la restituzione della somma non più in sequestro, con motivazione illogica laddove ha ritenuto che tale restituzione possa essere preclusa, appunto, da una sentenza di assoluzione.
3. Rileva il Collegio che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza impugnata va riqualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.
Sull’istanza di restituzione della somma in sequestro avanzata dal Truppa, infatti, il giudi dell’esecuzione ha provveduto senza formalità ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod.
proc. pen. emettendo l’ordinanza impugnata, avverso la quale, a norma dello stesso art. 667, comma 4, cod. proc. pen., “possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico
ministero, l’interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell’art. 666″.
Soltanto avverso l’ordinanza emessa all’esito dell’udienza camerale di cui all’art. 666 cod.
proc. pen., le parti possono proporre ricorso per cassazione, ai sensi del quinto comma di tale norma.
Il ricorso proposto avverso l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione sull’istanza di restituzione, a norma degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., pertanto, deve essere
riqualificato come opposizione, nel rispetto del principio generale della conservazione degli at
“favor impugnationis”, giuridici e del
con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv. 284403 – 01; cfr. anche Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 – 01 che, in motivazione, ha precisato che l’erroneo “nomen iuris” attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità di avere una seconda pronuncia di merito sulle dedotte doglianze).
P. Q. M.
Riqualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pordenone, quale giudice dell’esecuzione, pe l’ulteriore corso.
Così deciso in camera di consiglio il 15 aprile 2025
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