Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13315 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 13315 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
ORDINANZA
sulla richiesta avanzata da COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 31/01/1960, di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avvqrso la sentenza del 30/11/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la richiesta; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Prccuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità della richiesta; lette le richieste del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento della istanza;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con istanza pervenuta alla Corte di appello di Roma in data 13 giugno 2024 l’avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME ha ciisto la restituzione nel termine per impugnare la sentenza del 30 novembre 2(123 della predetta Corte di appello. Ha dedotto che, dopo la sentenza del Tribunale di Roma del 28 febbraio 2023, in data 17 maggio 2023 il COGNOME l’aveva r o minato quale suo difensore di fiducia contestualmente alla proposizione dell’isti: nza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata al Tribunale ci Roma,
ove ancora si trovava il fascicolo processuale, pur essendo stato proposto appello dal precedente difensore; in data primo giugno 2024 il COGNOME aveva ricevuto la notifica dell’ordine di esecuzione della condanna ormai divenuta irrevr: cabile, essendo stato rigettato l’appello avverso la sentenza di primo grado; al clilensore non era, però, stato mai notificato il decreto di citazione per il giudizio di a )pello.
La Corte di appello, acquisito in data 9 luglio 2024 il parere cont -ario del Pubblico ministero e sentite le parti all’udienza del 18 ottobre 2024, ha d c iiarato con ordinanza del 23 ottobre 2024 la propria incompetenza a decidere si! detta istanza, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazion e.
2. La richiesta di restituzione nel termine è inammissibile per tardività
Ai sensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen., la competenza a Jpcidere sulla richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza spetta al giudice che sarebbe competente a decidere sulla sua impugnazione.
Ne consegue che la richiesta doveva essere presentata a questa Carte di cassazione. Poiché, per effetto dell’erronea individuazione del i riudice competente ad opera del richiedente, la richiesta è pervenuta alla Cancelleria di questa Corte di cassazione solo in data 18 novembre 2024, ossia diven: i mesi dopo che il COGNOME ed il suo difensore avevano avuto conoscenza della se itenza di secondo grado, la stessa risulta inammissibile per tardività (vedi SEZ 3, n. 10409 del 16/01/2020, NOME COGNOME Rv. 278773).
Nel caso di specie non è applicabile il disposto dell’art. 568, comma !;, cod. proc. pen., come ritenuto dalla Corte d’appello, la quale, in forza di tale r orma, ha trasmesso gli atti a questa Corte, quale giudice competente a pro n rfede e sull’istanza ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen.
Questa Corte ha già affermato il principio, che il Collegio condivide, sf.. condo cui la disposizione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. – in forza del quale l’impugnazione proposta a giudice incompetente deve essere da questo trasmessa a quello competente – non può considerarsi principio generale applicabile al di fuori della materia delle impugnazioni, atteso che tale regola vale esclusivamente nel caso in cui l’erronea individuazione del giudice dipenda da errata qualificazione del mezzo di impugnazione, dovendo altrimenti -il enersi inammissibile il gravame (Sez. 4, n. 29246 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 255464; vedi anche Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 23: 3474, che esclude che l’istanza ex art. 175 cod. proc. pen. abbia nabira di impugnazione e che ad essa si applichi l’art. 568, comma 5, cod. proc. peri).
All’inammissibilità della richiesta non conseguono la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e della sanzione Di evista
dall’art. 616 cod. proc. pen.
Quanto alla condanna in favore della Cassa delle ammende, deve ossarvarsi che la disposizione che la prevede, avendo natura sanzionatoria, non pue , trovare applicazione oltre i casi in essa espressamente prevista e poiché la s contempla la possibilità di applicare la sanzione solo nell’ipotesi in cui il « sia dichiarato inammissibile o rigettato, essa non può applicarsi nel ca specie in cui il procedimento innanzi a questa Corte di cassazione è stato att con una «richiesta».
Quanto alla condanna al pagamento delle spese processuali, poiché, c:)rne s è già sopra esposto, la richiesta di restituzione nel termine non ha nat mezzo di impugnazione, non è possibile applicare l’art. 592 cod. proc. pei. contempla la siffatta pronuncia, non introducendo la richiesta di restituzion termine un giudizio di impugnazione (Sez. 5, n. 15776 del 16/012023, Metreveli, Rv. 284388; Sez. 4, ord. n. 6442 del 24/01/2012, Hambou s;i, no massimata).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza.
Così deciso il 13/02/2025.