Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16063 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16063 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/03/2023
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge.
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I
RAGIONE_SOCIALE
nata in
omissis il
omissis
avverso l’ordinanza del 03/11/2022 del GIP del TRIBUNALE di PADOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
dato avviso la difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione nel termine a norma dell’art. 175 cod. proc. pen. avanzata nell’interesse di A. P . avverso l’ordinanza pronunciata dal medesimo giudice in data 5 luglio 2022 con la quale è stata disposta la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità inflitt da quel Tribunale con la sentenza di applicazione della pena pronunciata in data 30 ottobre 2020.
1.1. A seguito del passaggio giudicato della sentenza di applicazione della pena pronunciata in data 30 ottobre 2020 per il reato di cui all’art. 186 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, A. P . veniva avviata al lavoro di pubblica utilità per la durata di 198 giorni.
Il pubblico ministero, in considerazione del segnalato inadempimento, chiedeva al giudice dell’esecuzione la revoca della sanzione sostitutiva, con ripristino della pena di mesi tre e giorni tre di arresto ed euro 1.555 di ammenda, irrogata con la richiamata sentenza.
All’esito dell’udienza camerale, svoltasi in data 5 luglio 2022 alla presenza del difensore di fiducia della condannata, il giudice dell’esecuzione revocava per intero la sanzione sostitutiva, con ordinanza trascritta a verbale, rilevando l’assenza di giustificazione per le assenze rilevate e la limitata disponibilità a adempiere agli obblighi imposti.
1.2. Il successivo 11 ottobre 2022, il difensore presentava istanza di restituzione nel termine a norma dell’art. 175 cod. proc. pen. per poter “giustificare le pregresse assenze” che avevano dato luogo al provvedimento di revoca della sanzione sostitutiva, deducendo uno stato di disagio psicologico della condannata derivante dalla operanda scelta di interrompere volontariamente la gravidanza, nonché precisando che di tale condizione lo stesso difensore era stato posto a conoscenza “solo due mesi dopo dalla praticata interruzione di gravidanza”, effettuata il 12 luglio 2022.
1.3. Il giudice dell’esecuzione, con provvedimento assunto de plano, dichiarava inammissibile l’istanza, rilevando che la stessa non poteva essere qualificata a norma dell’art. 175 cod. proc. pen. poiché non era allegato né il caso fortuito, né la forza maggiore, ma un mero patimento soggettivo a conoscenza soltanto della parte e che, in ogni caso, non era stato documentato l’ostacolo psicologico e il collegamento di esso con la condizione soggettiva, peraltro rilevando che detta condizione, asseritamente riferibile già al periodo in
cui la condannata avrebbe dovuto svolgere il lavoro di pubblica utilità, era stata volontariamente taciuta dall’interessata.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, sollecitando la Corte di legittimità a rispondere al quesito: “se, ai fini dell’art. 175 cod. proc. pen. grave patimento psicologico derivante dall’assunta eo assumenda decisione di interrompere volontariamente una gravidanza in corso possa o meno assurgere a causa di forza maggiore rispetto alla capacità di una donna di comunicare, per un assai contenuto lasso di tempo, tale situazione al difensore, quindi, al Tribunale”.
In proposito, il difensore deduce che, secondo la letteratura medica, lo stato di patimento psicologico, derivante dalla scelta di interrompere volontariamente una gravidanza, sarebbe ascrivibile al novero delle cause di forza maggiore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, da qualificare istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. per impugnare l’ordinanza del giudice dell’esecuzione in data 5 luglio 2022, è inammissibile.
Deve anzitutto rilevarsi d’ufficio l’incompetenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento, spettando a questa Corte, quale giudice dell’impugnazione, la cognizione della domanda di restituzione nel termine.
2.1. Con l’originaria istanza ex art. 175 cod. proc. pen., la condannata aveva chiesto la restituzione nel termine, richiedendo di revocare il provvedimento che aveva revocato la sanzione sostitutiva assunto all’udienza camerale del 5 luglio 2022, svoltasi alla presenza del difensore di fiducia, deducendo che l’inadempimento al lavoro di pubblica sarebbe derivato da uno stato di prostrazione psicologica generato dall’incertezza circa le decisioni da assumere in merito alla gravidanza e, comunque, deducendo di non avere proposto l’impugnazione per le medesime ragioni, comunicate al difensore soltanto nell’ottobre 2022.
2.2. Va precisato, in proposito, che il provvedimento che dispone la revoca del lavoro di pubblica utilità, irrogato in sostituzione della pena ex art. 186 comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, è unicamente ricorribile per cassazione, alla luce della definitività delle statuizioni che ne derivano.
Non è, in effetti, un provvedimento adottato rebus sic stantibus, né è ipotizzabile una “revoca del provvedimento di revoca” perché si tratterebbe, in realtà, di una nuova concessione della sanzione sostituiva che, invece, può essere applicata, alle condizioni previste dalla legge, soltanto dal giudice della cognizione.
La giurisprudenza ha affermato il richiamato principio con riguardo a un caso concernente la richiesta di revoca di un provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale (Sez. 1, n. 50478 del 02/11/2016, COGNOME, Rv. 268341), evidenziando che l’accoglimento di una siffatta istanza costituirebbe, in realtà, un inammissibile provvedimento di concessione del beneficio al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Il Collegio intende affermare il richiamato principio anche con riguardo alla richiesta di revoca del provvedimento di revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con ripristino dell’originaria sanzione.
Alla stregua di tali considerazioni non può che concludersi che l’istanza di restituzione nel termine aveva per oggetto l’impugnazione del provvedimento di revoca del lavoro di pubblica utilità, impugnazione che si deve proporre a questa Corte di cassazione ex art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992.
3.1. Per consolidata giurisprudenza, spetta al giudice dell’esecuzione la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione solo quando questa sia accompagnata dalla richiesta di declaratoria di non esecutività del provvedimento (si veda, per un’ampia ricognizione delle ipotesi di non esecutività, Sez. 1, n. 46923 del 21/10/2022, COGNOME, Rv. 283783) e, quindi, per inesistenza del titolo esecutivo (Sez. 1, n. 16645 del 20/04/2010, COGNOME, Rv. 247561).
La competenza del giudice dell’esecuzione in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione sussiste solo allorquando tale richiesta sia logicamente subordinata all’accertamento della validità del titolo esecutivo (Sez. 1, n. 46226 del 28/09/2004, Merah, Rv. 230157): solo in tal modo (o, anche,
quando le domande relative al titolo ed alla restituzione nel termine sono poste in via alternativa o subordinata) rivive la competenza ex art. 670, comma 3, cod. proc. pen. a decidere su entrambe le istanze, sebbene quella avanzata ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., normalmente, rientri nella competenza del giudice dell’impugnazione (Sez. 1, n. 15526 del 07/04/2006, Brancaccio, Rv. 234134).
3.2. Nel caso di specie, la originaria richiesta non faceva riferimento al titolo esecutivo (alla sua eventuale mancanza, validità o non esecutività), essendo stata proposta direttamente ed esclusivamente per ottenere la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., deducendo una causa di forza maggiore che avrebbe impedito alla condannata di fare valere i propri diritti processuali.
3.3. Deve, in proposito, essere affermato che la competenza, a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso un provvedimento che ripristina l’originaria pena detentiva irrogata con la sentenza di condanna ex art. 186, comma 9-bis, d.lgs n. 285 del 1992, determinata ai sensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen., ha carattere funzionale e la sua inosservanza determina una nullità assoluta di carattere generale, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 25070 del 08/05/2012, COGNOME, Rv. 253039; Sez. 1, n. 17053 del 02/04/2012, COGNOME, Rv. 252928).
3.4. Da ciò discende l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata che ha esaminato la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione.
Si è, infatti, da tempo chiarito che «la competenza a disporre la restituzione nel termine per impugnare appartiene al giudice competente per l’impugnazione stessa, onde l’ordinanza, con la quale il giudice a quo provveda sull’istanza di restituzione in termini per impugnare, è nulla, per incompetenza funzionale di detto giudice, stante l’inequivoca disposizione dell’art. 175 comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 3115 del 30/06/1994, Italiano, Rv. 199445, relativa a fattispecie in tema di restituzione in termini per proporre ricorso per Cassazione).
Una volta eliminata dal mondo giuridico l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione in assoluto difetto di competenza, spetta a questa Corte di
cassazione esaminare l’istanza di restituzione nel termine proposta dalla condannata.
4.1. Ciò premesso, deve convenirsi con il parere espresso dal Procuratore generale.
La doglianza ex art. 175 cod. proc. pen., che per la natura di rimedio prodromico all’impugnazione non deve essere formalmente ricondotta ad alcuno dei vizi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42043 del 18/05/2017, Puica, Rv. 270726), ma può essere articolata con riguardo ai profili rilevanti per detta disposizione, è però manifestamente infondata.
Infatti, l’istanza non deduce la forza maggiore in relazione all’impedimento costituito dalla sottoposizione all’operazione di interruzione della gravidanza o alle eventuali conseguenze di essa, ma alla situazione di turbamento psicologico attraversato durante il tempo occorrente per assumere (oppure: una volta assunta) la decisione; turbamento che, per quanto grave, non soddisfa i requisiti di assolutezza richiesti dalla norma.
Ciò in base al noto e consolidato orientamento di legittimità secondo il quale l’impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione deve presentare connotazioni oggettive o, se riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, questi devono risultare condizionati da fattori esterni in termini assoluti, tali da porsi come ostacolo insormontabile, non superabile da alcun sforzo umano (ex multis Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, COGNOME, Rv. 278706; Sez. 6, n. 26833 del 24/03/2015, COGNOME, Rv. 263841).
La forza maggiore deve presentarsi come un particolare impedimento allo svolgimento di una certa azione e deve essere tale da rendere vano ogni sforzo dell’agente per il suo superamento ed inoltre non deve essere a lui imputabile in nessuna maniera.
Per sua stessa definizione la forza maggiore deve essere assoluta e, cioè, non vincibile né superabile in alcuna maniera.
Nel caso della malattia, in particolare, perché essa possa costituire un caso di forza maggiore, che giustifichi la restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per proporre impugnazione, occorre che sia di tale gravità da impedire per tutta la sua durata qualsiasi attività (Sez. 5, n. 965 del 28/02/1997, Zarella, Rv. 207387).
4.2. Non rileva, neppure, la circostanza che il difensore non fosse sta conoscenza della condizione soggettiva, che si assume sussistente, per l’invoc restituzione nel termine.
La condizione di forza maggiore deve, infatti, essere assoluta al punto da risultare evidente, in quanto in grado di ostacolare qualunque att dell’interessato, sicché proprio la circostanza che il difensore di fiducia, pure partecipato all’udienza riferendo delle problematiche famigliari d condannata, non l’abbia potuta rilevare, costituisce il principale osta ravvisarla.
Alla dichiarazione di inammissibilità non conseguono gli effetti di all’art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 5015 del 02/12/1994 – dep. Bartolomei, Rv. 200006).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e, qualificato il ricorso co istanza dì restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. p impugnare l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Padova in data 5 luglio 2022, la dichiara inammissibile.
Così deciso il 10 marzo 2023.