Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50465 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50465 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a OSPEDALETTO D’ALPINOLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2023 del TRIBUNALE di AVELLINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Avellino che, decidendo in sede di rinvio ordiNOME dalla pri sezione della Corte di .Cassazione ha rigettato la di lei istanza di restituzione nel termine pe impugnare la sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale il 26 ottobre 2020, con l’annullamento del conseguente ordine di carcerazione.
Il giudice dell’esecuzione ha rilevato:
che l’istante si era doluta, nel sollevare l’originario incidente di esecuzione, della ma notifica dell’avviso di deposito della sentenza citata in quanto depositata oltre la scadenza termine di 15 giorni in difetto di esplicita fissazione di diverso termine e, di conseguenza, corretta formazione del titolo esecutivo;
che con l’originaria ordinanza il giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza, presupposto che nel dispositivo letto in udienza fosse stato indicato il termine di giorni 90 deposito della sentenza e che, per mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione, nel testo della sentenza regolarmente depositata il 5 gennaio 2021 non fosse stato espressamente riportato il maggior termine per il deposito, e che, pertanto, non avrebbe dovuto essere notificato l’avviso di deposito ex art. 548 comma 2 cod. proc. pen.;
che nel ricorso per cassazione la difesa aveva impropriamente mutato la ricostruzione dei fatt lamentando che le parti non avevano presenziato alla lettura del dispositivo in udienza e che i considerazione dell’omessa notifica dell’avviso di deposito la COGNOME non aveva mai avut conoscenza del provvedimento, tanto che la Corte di Cassazione – interpretando il motivo di ricorso come fondato sull’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza ai sens dell’art. 175 comma 1 cod. proc. pen. – aveva annullato l’ordinanza del G.E. sulla scorta di un principio tuttavia inapplicabile al caso specifico, anche perché sull’istanza di restituzio termine avrebbe dovuto deliberare il giudice dell’impugnazione e non il giudice dell’esecuzione sin dall’inizio chiamato a pronunciarsi solo sulla questione della validità del titolo esecut cui legittimità avrebbe dovuto, in definitiva, essere ribadita con il provvedimento, ogg dell’attuale scrutinio.
La ricorrente ha articolato 3 motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui 173 disp. att. cod. proc. pen..
1.Col primo motivo ha dedotto il vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. p l’ordinanza impugnata avrebbe disatteso il principio di diritto espresso dalla sentenza annullamento con rinvio, per essa vincolante, che avrebbe evidenziato la potenzialità indutti di un errore di valutazione per l’imputata destinataria della sentenza di condanna, in ragio della divergenza tra dispositivo letto in udienza e contenuto del documento della sentenza una volta depositata, priva dell’indicazione del maggior termine per il deposito, con il delinear una situazione riconducibile ai casi di cui all’art. 175 comma 1 cod. proc. pen..
2.Col secondo motivo ha lamentato il medesimo vizio di natura processuale, sul rilievo che l Corte Costituzionale – con sentenza n. 7 del 2022 – avrebbe dichiarato la illegitti costituzionale degli artt. 34 e 623 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono che, in s di rinvio, il giudice dell’esecuzione debba essere rappresentato da diversa persona fisi rispetto a quello che ha emesso il provvedimento annullato dalla Corte di Cassazione.
3.11 terzo motivo ha denunciato il vizio di cui all’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. p giudice del rinvio si sarebbe pronunciato “de plano”, senza fissare l’udienza in camera in consiglio, nel contraddittorio tra le parti.
3.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 16, com 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15.
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME.
Considerato in diritto
Il terzo motivo di ricorso, assorbente il primo, che comunque coglie nel segno, è fondato.
1.11 modello delineato dall’art. 666 cod. proc. pen. per il procedimento di esecuzione costituito dalle forme dell’udienza in camera di consiglio, con la partecipazione delle part viene dato di interloquire innanzi al giudice; tuttavia, l’art. 666, comma 2, cod. proc. contempla, in deroga alla regola generale, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato d richiesta, in termini d’inammissibilità mediante pronuncia di decreto reso con procedura d plano ed in assenza di contraddittorio, quando l’istanza sia stata già rigettata perché basata medesimi elementi, ovvero sia «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge». La manifesta infondatezza, nella ratio della disposizione e nella lettura operata dall’elaborazione giurisprudenziale maggioritaria, riguarda il difetto delle condizioni di intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, per imposti direttamente dalla norma (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260971; Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, COGNOME, Rv. 237712; Sez. 5, n. 2793 del 05/05/1998, Prato, Rv. 210936). Il provvedimento senza contraddittorio reso in executivis si adatta, dunque, alle ipotesi della rilevabilità ictu culi di ragioni che, sulla base della semplice prospettazione e senza la necessità di uno specifico approfondimento discrezionale, evidenzino la mancanza di fondamento dell’istanza.
In assenza dei relativi presupposti, il provvedimento assunto dal giudice dell’esecuzione ” plano”, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamen stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, r
d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se accertata in sede di legittimità, compo l’annullamento della decisione impugnata (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, Rv. 279452 – 01; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Rv. 260524 – 01; Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013, Rv. 254939 – 01; Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, Rv. 242477 – 01; Sez. 3, n. 1730 del 29/05/1998, Rv. 211550 – 01; Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Rv. 283306 – 01; Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Rv. 280524 – 01; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Rv. 279397 – 01; Sez. 1, n. 29505 dell11/06/2013, Rv. 256111 – 01).
2.Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha peraltro emesso un provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione nel termine, come interpretata dalla sentenza di annullamento del Corte di Cassazione, con un percorso argomentativo non esauriente, che avrebbe richiesto, di per sé, una compiuta valutazione della duplice ricorrenza dei presupposti di cui all’ad. 6 commi 1 e 3 cod. proc. pen., ovvero, in primo luogo, la sussistenza dei crismi necessari all’esecutività del titolo – e, da qui, la competenza del giudice dell’esecuzione, ch affrontato il relativo profilo – e, in secondo luogo, la verifica se in seno alla rich accertamento della non esecutività del titolo, l’istanza non contenesse anche la prospettazione delle condizioni per la restituzione nel termine per impugnare la sentenza (“Se l’interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell’art. 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell’impugnazio giudice dell’esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione”).
Ed invero, deve osservarsi che in via principale il ricorrente aveva presentato al Tribunale Avellino, quale giudice dell’esecuzione, una richiesta di incidente di esecuzione con cui avev contestato la validità e corretta formazione del titolo esecutivo e, dunque, la esecutività d sentenza di condanna di cui all’ordine di esecuzione a lui notificato; aveva tuttavia richiest “annullare l’ordine di esecuzione della pena, con altra conseguenza prevista dalla legge anche con riferimento alla rimessione in termini per impugnare la sentenza n.1518/2020”.
In definitiva, non pare affatto che la difesa abbia prospettato con il ricorso per cassazione, quale è intervenuta la decisione dalla prima sezione di questa Corte, “una ricostruzione dei fat del tutto differente da quella illustrata nell’incidente di esecuzione” ed il g dell’esecuzione, con il provvedimento oggi impugNOME, ha comunque proceduto de plano deliberando, sull’istanza connotata dai due aspetti tra loro complementari appena citati, assenza di contraddittorio e in consapevole contrasto con il dictum della pronuncia rescindente.
3.Non è invece fondato il secondo motivo di ricorso, dal momento che la res iudicanda investe esclusivamente profili di natura processuale e non comporta valutazioni di merito sull responsabilità o sulla determinazione del trattamento sanzioNOMErio irrogabile alla ricorrent omologhe a quelle del giudizio di cognizione, così vedendosi al di fuori del perimetro
intervento delle pronunce della Consulta n. 183 del 2013 e n. 7 del 2022, richiamata, quest’ultima, dalla difesa (così, per il principio espresso, Cass. sez. 1, n. 5042 del 07/05/20 Marcello, Rv. 278461).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino.
Così deciso in Roma, il 8/11/2023
Il consig er7 i estensore
Il Presidente