Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2403 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2403 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME DI COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato in ALBANIA il DATA_NASCITA NOME nato in ALBANIA) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/06/2025 della Corte d’assise d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di assise di appello di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanze (nn. 63 e 64) in data 5 giugno 2025, depositate il 24 luglio 2025, la Corte di assise di appello di Napoli ha rigettato le istanze principali proposte da NOME COGNOME, alias NOME, e NOME COGNOME, alias NOME COGNOME, attualmente detenuti in Albania in attesa di estradizione per l’esecuzione dell’ordine di esecuzione e carcerazione n. 660/2006, relative all’efficacia esecutiva – si invocava l’accertamento dell’illegittimità del decreto di latitanza della sentenza della Corte di assise di appello di Napoli n. 17/06 del 7 marzo 2006 emessa nei confronti dei suddetti, con la quale gli stessi erano condannati alla pena di anni diciassette (per anni tre interveniva, poi, in data 7 dicembre 2006, ordinanza con cui veniva dichiarata estinta la pena per indulto) e mesi undici di reclusione per omicidio volontario e lesioni aggravate, mentre veniva dichiarato non doversi procedere per il porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere in quanto estinto per prescrizione. Con le medesime ordinanze la Corte di assise di appello di Napoli ha dichiarato inammissibili le istanze subordinate di restituzione nei termini per impugnare la sentenza contumaciale.
Avverso dette ordinanze, tramite il proprio comune difensore di fiducia, propongono ricorsi per cassazione NOME COGNOME, alias NOME, e NOME COGNOME, alias NOME COGNOME, che, risultando essere sovrapponibili al pari delle ordinanze (gemelle) impugnate, possono essere trattati congiuntamente.
Con detti ricorsi si deducono violazione dell’art. 175 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
La difesa impugna la seconda statuizione delle ordinanze impugnate, relativa alla declaratoria di inammissibilità delle istanze di restituzione nel termine, rilevando che la
previsione di cui all’art. 175, comma 2bis, cod. proc. pen., secondo cui la richiesta di restituzione nel termine deve essere presentata a pena di decadenza nel termine di trenta giorni da quello, nel caso di estradizione dall’estero, di consegna del condannato (termine di decadenza esteso per interpretazione della giurisprudenza di legittimità – tra tutte Sez. U, n. 11447 del 24/10/2024, dep. 2025, Lacatus, Rv. 287693 – alla rescissione del giudicato, in mancanza di un’espressa previsione legislativa) non preclude la possibilità di esperire il proprio diritto chiedendo la restituzione nel termine anticipatamente. E ciò anche considerato, sotto il profilo logico, che la restituzione nel termine Ł strumentale alla procedura estradizionale, cosicchØ, qualora venisse accolta, riverbererebbe i propri effetti sulla stessa.
Insiste, pertanto, per l’annullamento delle ordinanze sotto il profilo specificato e, in subordine, nel caso in cui si dovesse ritenere secondo la previsione legislativa la mancata consegna del condannato, in caso di estradizione dall’estero, preclusiva della decorrenza del termine previsto a pena di decadenza, per la remissione alla Corte costituzionale sul presupposto della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 175, comma 2bis, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 24, comma 2, 117 Cost. e 6 Cedu.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
Invero, nel caso in esame, la Corte di assise di appello di Napoli, dopo avere rilevato «la regolarità formale della formazione del titolo esecutivo, esulando dalla concreta fattispecie qualsiasi sindacato sul rispetto delle garanzie in caso di irreperibilità del condannato, il quale era latitante, non irreperibile», osserva che «la latitanza Ł scelta volontaria per definizione»; e che «occorrerebbe valutare se essa escluda di per sØ l’assenza di colpa del condannato nella mancata presentazione di gravame, che l’art. 175 c.p.p., anche nell’ultima vigente versione, richiede per poter dar luogo alla rimessione nel termine». E ciò conformemente all’orientamento giurisprudenziale – si veda per tutte Sez. 6, n. 19219 del 02/03/2017, Cobo, Rv. 270029 – secondo cui, in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale (art. 175, comma secondo, cod. proc. pen.), l’avvenuta dichiarazione di latitanza dell’imputato, assistito da un difensore d’ufficio, non costituisce, di per sØ, elemento idoneo ad escludere la mancata incolpevole conoscenza del procedimento.
Tuttavia, la Corte di assise di appello, con le ordinanze impugnate, ha ritenuto allo stato inammissibili le istanze proposte in via subordinata dagli interessati, «poichØ, ai sensi dell’art. 175, comma 2bis, c.p.p., inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c. D.L. 21/2/2025, n. 17, conv. in L. 22/4/2005, n. 60, il termine per presentare istanza di remissione decorre, in caso di estradizione dall’estero, dalla consegna del condannato che, nella specie, non risulta ancora essere avvenuta».
Diversamente, va rilevato che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, ritenuta assolutamente condivisibile, il termine per presentare richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale decorre in ogni caso, per la persona che al momento della notificazione della stessa si trovi in stato di custodia all’estero, dal trentesimo giorno a partire dalla data della consegna allo Stato, indipendentemente dal già avvenuto decorso di trenta giorni dal momento di avvenuta conoscenza della sentenza (Sez. 4, n. 4904 del 27/11/2014, dep. 2015, Lamcja, Rv. 262027; conforme Sez. 3, n. 2320 del 21/11/2012, dep. 2013, S., Rv. 254167).
In dette pronunce si Ł affermato che il termine di trenta giorni dalla consegna allo Stato italiano concesso alla parte per proporre le proprie censure avverso il provvedimento legittimante la procedura di consegna costituisca una garanzia che si aggiunge al termine ordinariamente fissato a partire dalla data di avvenuta conoscenza del provvedimento di condanna. La ratio di tale esegesi Ł stata rinvenuta nell’evidente volontà del legislatore di assicurare alla persona detenuta in territorio estero, e dunque in condizione di maggiore difficoltà, la possibilità di esercitare pienamente le proprie difese, una volta giunta nel territorio dello Stato, avvalendosi dell’assistenza tecnica che lo Stato comunque assicura.
Trattandosi di «una garanzia che si aggiunge al termine ordinariamente fissato a partire dalla data di avvenuta conoscenza del provvedimento di condanna» (si veda al riguardo anche Sez. 3, n. 23017 del 27/05/2020, Ramirez, Rv. 279707, secondo cui l’applicazione dell’art. 175, comma 2bis , cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che, in caso di estradizione dall’estero, il termine di trenta giorni stabilito a pena di decadenza per la presentazione della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale decorre dalla consegna del condannato, presuppone che non vi sia soluzione di continuità tra l’arresto a fini estradizionali e la consegna).
Sia il testo della disciplina applicata che la ratio appena esposta contrastano con la interpretazione fornita dalla Corte di assise di appello di Napoli, le cui ordinanze (gemelle) vanno, pertanto, annullate relativamente alla declaratoria di inammissibilità delle istanze di restituzione nel termine per l’impugnazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla stessa Corte.
Invero, non solo non può considerarsi intempestiva la richiesta che la persona arrestata proponga anteriormente alla consegna e, dunque, anteriormente alla decorrenza del termine concesso dall’ordinamento per l’esercizio del diritto di difesa ex art. 175 c.p.p., comma 2bis , cod. proc. pen., ma va, altresì, affermato il principio secondo cui per la persona che al momento della notificazione dell’atto giudiziale si trovi in stato di custodia all’estero il termine finale entro cui far valere l’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione Ł rappresentato, ai sensi del suddetto disposto normativo, dal trentesimo giorno a partire dalla data della consegna allo Stato, non operando autonomamente la limitazione del trentesimo giorno a far data dalla conoscenza del provvedimento dell’autorità giudiziale italiana.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla declaratoria di inammissibilità delle istanze di restituzione nel termine per l’impugnazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di assise di appello di napoli
Così Ł deciso, 03/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME DI COGNOME