Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42422 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 42422 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a MARTINENGO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del PG letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del l’inammissibilità
Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per del ricorso.
lette le memorie difensive dell’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore del ricorrente, unitamente alliallegazione documentale, con le quali conclude chiedendo:
in via principale, 1/accoglimento della istanza di rescissione del giudicato e di restituzione nel termine per impugnare le sentenze di primo grado;
in subordine, l’ accoglimento dell’istanza di rescissione del giudicato e di restituzione nel termine per impugnare le sentenze di secondo grado;
in ulteriore subordine, Lannullamento dell ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ ordinanza impugnata, la Corte di appello di Brescia, decidendo sull’istanza, deposita in data 10/02/2022 nella cancelleria della Corte di appello di Brescia, di rescissione del giud e di restituzione nel termine per impugnare, formulata nell’interesse di NOME COGNOME, rigettato l’istanza, per la parte avente a oggetto l’appello avverso le sentenze pronunciat primo grado dal Tribunale di Bergamo in data 10 marzo 2011, 06 dicembre 2011, 15 maggio 2014, mentre ha decliNOME la competenza, in favore della Corte di cassazione, a cui ha trasmesso gli atti, quanto alla domanda di restituzione nel termine per impugnare le sentenze emesse, grado di appello, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE NOME, dalla Corte di appello di Brescia nelle rispettivamente, del 28 novembre 2012, 22 ottobre 2014, 07 ottobre 2016.
a) nel procedimento n. 7748/2005 – definito con sentenza del Tribunale di Bergamo del 06/12/2011, parzialmente riformata con sentenza della Corte di appello del 26/11/2012 – er stato assistito dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, poi cancellatosi dall’ordine a far da 20/12/2011, e dall’AVV_NOTAIO, la quale ha dichiarato, con PEC del 13/12/20 inoltrata al difensore ricorrente, di avere rinunciato al mandato in data 24/09/2012, se tuttavia, darne comunicazione al COGNOME che, all’epoca, si trovava in Romania; era seguita nomina d’ufficio dell’AVV_NOTAIO;
2. Con la predetta istanza, l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME, ha rappresentato che questi era venuto a conoscenza delle richiamate sentenze solo il 13 gennaio 2022, quando gli era stato notificato, all’atto dell’ingresso nell circondariale di Viterbo – ove era stato tradotto a seguito della consegna, da parte d Romania, in esecuzione di MAE – il provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti emesso l’8 maggio 2019 dalla Procura Generale di Brescia. Esponeva che, n& periodo dal 2011 al 13 gennaio 2012, il COGNOME risultava irreperibile, sicchè “l’esistenza dei procedimenti e la celebrazione dei processi” conclusisi con le sentenze anzidette non erano state portate a sua conoscenza; la celebrazione dei processi era avvenuta nell’assenza dell’imputato; il condannat “non dichiarava e non eleggeva alcun domicilio, non veniva arrestato, sottoposto a misur cautelare o fermo, non riceveva personalmente alcuna notificazione degli avvisi delle udienze non nominava alcun difensore di fiducia”. Il difensore manifestava, quindi, l’interesse di RAGIONE_SOCIALE a “ottenere la rescissione del giudicato delle sentenze di condanna in premessa indicate, co come la restituzione nel termine per avanzare i rimedi processuali riconosciuti dall’ordinament 3.Con memorie depositate, rispettivamente, in data 07 gennaio 2023 e 18 gennaio 2023, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, che ha rilasciato procura speciale rappresentato, con allegazione documentale a sostegno, che il ricorrente: Corte di Cassazione – copia non ufficiale
b) quanto al procedimento n. 7157/2008 – definito con sentenza del tribunale di Bergamo del 10/03/2011, parzialmente riformata con sentenza della Corte di appello del 22 ottobre 2014 che, durante il giudizio di appello, il COGNOME risulta essere stato assistito da un dife ufficio, nomiNOME in seguito alla cancellazione dall’albo del difensore di fiducia ( 20/12/2011), difensore di ufficio che ha dichiarato dit non avere mai conosciuto il COGNOME;
c) con riferimento al terzo procedimento, n. 4227/08 – definito in primo grado con sentenza d 10/05/2014, parzialmente riformata dalla Corte dì appello, con sentenza del 07/10/2016 riferisce la Difesa che il COGNOME si trovava in Romania già da prima del 2013, dove la s compagna dava alla luce il figlio NOME nel dicembre 2013. Conclude come in epigrafe.
Con successive memorie il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procurato Generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istanza non è fondata e deve essere rigettata.
1.0ccorre preliminarmente definire il thema decidendi e sgombrare il campo da possibili equivoci circa la natura del giudizio introdotto dall’istante, giacc:hè, per quanto si dirà, non è app nel caso di specie l’art. 625-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11, comma 5, legge del 2014.
1.1. Correttamente, infatti, la Corte di appello ha rilevato che non sussistono i presuppost l’applicazione dell’istituto della rescissione del giudicato di cui all’art. 629 bis cod. pr oggi art. 625 ter cod. proc. pen.), non trattandosi di procedimenti celebrati in ass dell’imputato. Infatti, in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 15 bis della 2014, n. 67, le norme con le quali è stato discipliNOME il giudizio in assenza ed è stata eli la declaratoria di contumacia, compresa quella concernente la rescissone del giudicato di cu all’art. 625 ter, «si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della prese legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo dell sentenza di primo grado. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procediment corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichia contumace e non è stato emesso decreto di irreperibilità».
1.2. Dunque, anche l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., si continua ad applicare, nel formulazione previgente, a coloro che siano stati dichiarati contumaci alla data del 22 ago 2014 (Sez. 5, n. 14001del 03/02/2020, Rv. 279102): in linea con l’orientamento giurisprudenziale espresso anche da questa Sezione (Sez. 5 n. 10433 del 31/01/2019 Rv. 277240), deve ritenersi che la citata norma transitoria debba essere interpretata nel senso attribuire rilievo dirimente alla circostanza che sia stato pronunciato dispositivo di se prima della vigenza delle nuove norme.
1.2.1. In particolare, il citato art. 15-bis, in primo luogo, pone, alla stregua di una summa divisio, la regola generale dell’applicabilità delle nuove norme ai procedimenti pendenti, con l’esclusi del caso in cui sia stato pronunciato dispositivo.
In secondo luogo, prevede una regola che deroga a quella appena esposta: tale deroga va intesa con riferimento all’ambito di operatività delle nuove norme, con corrispondente estensio dell’applicabilità di quelle previgenti. Orbene, tale seconda regola è incentrata sul fatto c stata già dichiarata la contumacia, evidentemente in processi pendenti in primo grado, nei qua non sia stato ancora pronunciato dispositivo.
Infine viene stabilita una deroga di segno opposto a tale specifica regola, con conseguente corrispondente riestensione dell’ambito di operatività delle nuove norme: si prevede infatti c l’applicabilità di quelle previgenti non operi nel caso in cui sia stata dichiarata l’irreperi
In conclusione, la prima regola ha carattere di somma divisione, la seconda amplia l’applicabili delle norme previgenti e la terza annulla tale estensione, lasciando però intatta la sfe operatività della prima regola, legata alla pronuncia del dispositivo. Ciò significa che, nei cui, prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, sia stato pronunciato dispositivo di senten non è applicabile l’istituto della rescissione del giudicato, dovendosi invece ritenere opera alle condizioni ivi previste, il rimedio della restituzione in termini di cui al previgente comma 2, cod. proc. pen., che, peraltro, offre idonee garanzie ai fini del ripristino delle gar difensive, tanto più alla luce di quanto di recente stabilito dalle Sezioni unite della C cassazione (Cass. Sez. U. n. 52274 del 29/9/2016, Rrushi, rv. 268107), circa la facoltà chiedere al giudice l’ammissione ad un rito alternativo. Tutto ciò è peraltro coerente con qua rilevato da altra pronuncia delle Sezioni Unite ‘Burba’, secondo cui l’istituto della resci del giudicato, di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., co modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali defin secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua a applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente. (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014 Cc. (dep. 03/09/2014 ), Burba, Rv. 25999201).
1.3. Nel caso di specie, la Corte di appello di Brescia ha rilevato che il ricorrente fu prese giudizio di primo grado nei proc. 7157/2008 e 7748/2005; mentre, nel proc. 4227/2008 venne dichiarato contumace. In tutti e tre i processi, peraltro, la sentenza di primo grado è interv prima della introduzione della novella del 2014. Poiché in nessun caso egli venne dichiarat assente, il giudice a quo ha correttamente ritenuto che il rimedio dato al condanNOME che sostenga di avere ignorato senza colpa il processo celebratosi a suo carico è quello di cui all’ 175 cod. proc. pen. nel testo previgente alla legge n. 67/2014.
Altrettanto correttamente, alla luce della previsione di cui al l’art. 175 cod. proc. Corte di appello di Brescia – dopo avere assunto, quale giudice competente, la propria decision in merito alla richiesta di restituzione nel termine per proporre appello avverso le sentenz primo grado – ha ritenuto, invece, la propria incompetenza funzionale con riguardo alla par dell’istanza avente a oggetto la richiesta di restituzione nel termine per impugnare le sente emesse in grado di appello, rimettendo gli atti a questa Corte per la decisione, limitatament tale aspetto.
2.1. Deve rilevarsi, a questo punto, che, sulla parte dell’istanza di restituzione nel termi impugnare le sentenze di primo grado, la Corte di appello che ha deciso, con ordinanza di rigett non impugnata dall’interessato, cosicchè, all’esame del Giudice di legittimità è portata ragioni di competenza – solo la domanda avente a oggetto la restituzione nel termine pe
proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse in grado di appello. L’istanza originariamente formulata nell’interesse del COGNOME, e trasmessa dalla Corte di appello, de cioè, essere considerata, per quanto si è osservato, come domanda di restituzione nel termine per impugnare le tre sentenze pronunciate dalla Corte d’Appello di Bresc:ia, in seguito all’appel presentato dai difensori di fiducia nominati per ciascuno dei tre procedimenti, nell’ambito quali il COGNOME è stato dichiarato sempre contumace. Questo, infatti, il dispositivo emesso Corte di appello: “Respinge l’istanza di restituzione nel termine per proporre appello contro l sentenze pronunciate dal Tribunale di Bergamo in data 10 marzo 2011, 6 dicembre 2011, 15 maggio 2014 a carico di RAGIONE_SOCIALE NOME; dichiara la propria incompetenza a decidere sull’istanza di restituzione nel termine per impugnare le sentenze pronunciate a carico di COGNOME NOME dalla Corte di appello di Brescia in data 28 novembre 2012, 22 ottobre 301 e 7 ottobre 2016.; ordina trasmettersi gli atti relativi all’istanza concernente le sentenze di secondo g da ultimo citate alla Suprema Corte di cassazione”.
Così delineata la latitudine del presente scrutino di legittimità, si osserva che l’ originaria e le memorie successive risultano del tutto generiche in merito alle ragioni d invocata restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse, nei citati procedimenti, in grado di appello, essendosi concentrato il ricorrente, an nel dedurre l’irreperibilità dell’imputato, sulle sentenze di primo grado, per invoc restituzione nel termine per proporre appello, punto dell’istanza su cui però – lo si ripete pronunciata la Corte di appello, con provvedimento non attinto da impugnazione.
3.1. In effetti, anche nella memoria a firma dell’AVV_NOTAIO COGNOME, si insiste, in via pri nell’invocare la declaratoria di restituzione nel termine per impugnare le sentenze di primo gra tardivamente, in quanto l’ordinanza della Corte di appello di Brescia non è stata fatta oggett ricorso per cassazione da parte del ricorrente; quanto alle due richieste subordinate inammissibile quella con cui si invoca la rescissione del giudicato, inapplicabile nel caso di sp mentre risulta tardiva, in assenza di ricorso sul punto, la richiesta di annullamento con r dell’ordinanza del 17 maggio 2022.
3.2. Con riferimento alla richiesta di restituzione nel termine per impugnare le sentenze appello, si osserva che, come premesso, a fondamento dell’istanza, si allegava che, come da documentazione allegata, il COGNOME non aveva mai avuto conoscenza dei procedimenti penali o dei provvedimenti di condanna: come ribadito nelle due successive memorie, egli non sarebbe mai venuto a conoscenza dei processi perchè il suo difensore di fiducia dell’epoca, AVV_NOTAIO COGNOME, era stato cancellato dall’albo a dicembre 2011; l’altro difensore fiduciario COGNOME, aveva rinunciato al mandato il 24 settembre 2012; il difensore di ufficio ha dich di non avere mai avuto contatti con l’imputato che, dal canto suo afferma che, dal 2013, trovava in Romania.
3.2.1. Va anche messo in rilievo che, nella richiesta, si formulava riserva di pro documentazione, trovandosi gli atti in archivio, secondo il principio di diritto affermato d Sez. 4 n. 36560 del 22/09/2021 Rv. 281925, secondo cui “In tema di rescissione del giudicato, il
termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre, non già dal mome in cui il condanNOME ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo ste di chiedere la restituzione nel termine, ex art. 175 cod. proc. pen. per esercitare pienament diritto all’impugnazione straordinaria” ( conf.)Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020 Rv. 279994, nonché in tema di restituzione nel termine Sez. 5, n. 29340 del 19/04/2023, Rv. 284816).
3.3. Ora, come chiarito dalle Sezioni Unite ‘Innaro’, ai fini della restituzio termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art.175 comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta con legge n. 67 del 2014, l’effetti conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, tale non potendo ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis cod. proc. per sé insufficiente a garantire all’imputato anche quella del processo, fermo restando ch l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza ( Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 ). Inoltre, per orientamento giurisprudenziale consolidato, punto di restituzione nel termine ex art. 175, comma 2 cod. proc. pen., grava sull’imputa l’onere di allegare le ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento.
3.4. Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, tale onere, per un verso, non ris sufficientemente assolto, dal momento che il ricorrente si limita a sostenere di essere st assente e di non avere avuto conoscenza dei procedimenti, senza però allegare neppure l’iscrizione all’A.I.R.E.; dall’altro, l’allegazione risulta di fatto smentita da indici oggettivamente significativi della certa conoscenza del processo, come emerge dalla constatazione che, nel giudizio di primo grado, il ricorrente, in due processi, era stato pres mentre, nel terzo, era stato dichiarato contumace, avendo il difensore di fiducia presenta appello con atto a firma dell’AVV_NOTAIO, nomiNOME con atto del 26 marzo 2013. 3.4.1. Con riguardo a tale ultimo aspetto, osserva il Collegio che, con la nota di deposito de giugno 2023, risulta allegato solo il verbale di ricezione della querela ‘presentata da COGNOME in data 05 giugno 2023 presso la Casa circondariale di Viterbo, nei confronti dell’AVV_NOTAIO, in ordine alla circostanza per cui il ricorrente non avrebbe potuto sottoscriv mandato difensivo in quanto dimorante all’estero, mentre manca la querela, cosicchè non è dato conoscerne l’effettivo contenuto; d’altro canto, dalla corrispondenza, pure allegata in co intercorsa, sul punto, tra l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, non emerge evidente conferma de asserita inesistenza di mandato difensivo, se è vero che, al di là della stessa prospettazion termini meramente dubitativi affidati a un ricordo del COGNOME, l’AVV_NOTAIO ha rep affermando che, “in appello mi era subentrato un collega – direi l’AVV_NOTAIO“( all. 4 della nota di deposito inoltrata in data 07/06/2023), che è espressione che costituisce u conferma dell’incarico ricevuto.
L’istanza difensiva deve, dunque, essere rigettata, perché infondata.
4. Al rigetto della richiesta di restituzione nel termine non consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non avendo tale richiesta natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29884 del 15/09/2020, Rv. 279738; conf. Sez. 5 n. 15776 del 16/01/2023 Rv. 284388 ; nonché Sez. 4, ord. n. 6442 del 24/01/2012, COGNOME, non massimata)).
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di restituzione nei termine. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023 Il C9nsigliere estensore