Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25850 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25850 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Torre Santa Susanna il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 24 gennaio 2024 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine per proporre
opposizione al decreto penale di condanna n. 2315/21 per il reato di cui all’art. 387 bis cod. pen. proposta da NOME COGNOME NOME.
AVV_NOTAIO, difensore dello NOME, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendo congiuntamente, con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. n) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 175 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione sul punto.
Il ricorrente censura il provvedimento impugnato, lamentando l’illegittimità del provvedimento di rigetto per violazione dell’art. 175 cod. proc. pen. e assume che il termine di deposito dell’atto di opposizione non è stato rispettato per caso fortuito e/o forza maggiore.
Il difensore deduce che l’imputato in data 23 gennaio 2023 ha ricevuto un avviso per il ritiro di una notifica e che si è recato presso gli uffici UNEP di Bari i data 28 gennaio 2023; in quella sede, gli sarebbe stato consegnato «un decreto penale di condanna con innumerevoli date poste sulla seconda pagina…indicando il 28.01.2022 quale data dell’avvenuta notifica».
L’imputato, dunque, avrebbe ritirato la notifica, senza chiedere conto dell’errore presente sulla relata e solo in data 28 febbraio 2023 si sarebbe recato nuovamente presso l’Ufficio UNEP per comprendere la decorrenza della data per impugnare il decreto penale di condanna.
L’imputato, dunque, non avendo avuto contezza della data presente sulla relata della notifica, ha presentato opposizione a decreto penale di condanna in data 10 marzo 2023, che è, tuttavia, stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
Ad avviso del difensore, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe violato l’art. 175 cod. proc. pen., in quanto non avrebbe considerato la situazione di obiettiva incertezza in ordine al momento nel quale l’imputato ha avuto conoscenza effettiva del decreto penale.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 3 aprile 2024, il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente censura il provvedimento impugnato lamentando l’illegittimità del provvedimento di rigetto per violazione dell’art. 175 cod. proc. pen. e il viizo di motivazione sul punto.
3. Il motivo è inammissibile.
3.1. La richiesta di restituzione nel termine è, infatti, tardiva, in quanto proposta oltre il termine decadenziale di dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore sancito dall’art. 175, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorrente, infatti, per quanto risulta dal provvedimento impugnato, in data 10 marzo 2023 ha proposto opposizione al decreto penale di condanna n. 2315/21, che è stata dichiarata inammissibile per tardività dal Giudice per le indagini preliminari con decreto del 14 febbraio 2023, notificato al ricorrente in data 12 maggio 2023.
Il ricorrente ha, dunque, presentato in data 9 giugno 2023 richiesta di rimessione in termini per proporre opposizione quanto il termine decadenziale di cui all’art. 175, comma 1, cod. proc. pen. era ampiamente spirato.
3.2. Il ricorso è, peraltro, manifestamente infondato.
Come ha correttamente rilevato il Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento impugnato, il ricorrente non ha, infatti, fornito elementi idonei per ritenere tempestiva l’istanza di restituzione nel termine e a dimostrare le proprie le allegazioni sull’effettiva conoscenza del provvedimento.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, grava sul richiedente l’onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare – oltre che l’eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria rinuncia a comparire – l’eventuale diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta (ex plurimis: Sez. 6, n. 18084 del 21/03/2018, COGNOME, Rv. 272922 – 01, in motivazione, la Corte ha precisato che una diversa interpretazione dell’art. 175 cod. proc. pen., sostituendo all’onere di allegazione a carico del contumace un onere probatorio del momento di intervenuta effettiva conoscenza del procedimento, finirebbe per condizionare negativamente l’effettività della tutela accordata al soggetto che non ha avuto conoscenza del processo).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2024.