Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19389 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19389 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 10730/2025
NOME FILOCAMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a COLLEFERRO il 27/12/1985 avverso l’ordinanza del 18/03/2025 del TRIBUNALE di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Velletri in composizione monocratica – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata da NOME COGNOME che aveva proposto incidente di esecuzione volto alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna emessa dal medesimo Tribunale in data 13/09/2022, ovvero alla ammissione del condannato a riti alternativi, ovvero anche all’applicazione degli istituti della sospensione condizionale della pena o della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Il Tribunale di Velletri, in particolare, ha precisato che: – il dispositivo di condanna Ł stato pubblicato mediante lettura, alla presenza del difensore del condannato, in data 13/09/2022; – la relativa motivazione Ł stata depositata il 13/10/2022, ossia entro il termine di quarantacinque giorni indicato in sentenza, ai sensi dell’art. 544 comma 3 cod. proc. pen.; – il condannato lamenta esser venuto a conoscenza dell’esistenza della condanna solo in data 13/03/2023, mediante la notifica dell’avviso di esecuzione della pena; – Ionta non aveva diritto, però, a ricevere l’avviso di deposito della motivazione della sentenza, per esser stata questa depositata entro il termine indicato; – il termine di trenta giorni, rilevante in vista della proposizione dell’istanza ex artt. 175 e 670 cod. proc. pen., deve essere fatto decorrere dal momento del deposito della motivazione indicato in dispositivo e, quindi, deve essere fissato al 13/11/2022, laddove l’istanza inoltrata da COGNOME risale al 04/11/2024; – anche a voler fissare al 13/03/2023 il dies a quo, utile ai fini della presentazione dell’istanza ex art. 175 cod. proc. pen., comunque l’istanza stessa sarebbe tardiva; – la presente richiesta rappresenta la mera reiterazione di altra, di contenuto analogo, già vagliata e disattesa; – Ł precluso, in sede esecutiva, l’esame delle ulteriori richieste presentate dalla difesa, trattandosi di questioni rimesse al giudizio di cognizione (il riferimento Ł alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che all’istanza volta alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME COGNOME rappresentando di aver tempestivamente inoltrato – entro il periodo di tempo indicato dall’art. 175 cod. proc. pen. – istanza finalizzata ad esser rimesso nei termini per proporre impugnazione; tale istanza sarebbe stata impropriamente assegnata al medesimo giudice monocratico che aveva pronunciato la sentenza e, da quest’ultimo, disattesa sulla base di non condivisibili argomentazioni. In tal sede, si era anche rappresentato come il ricorrente fosse restato assente nella fase di cognizione, avendo egli nominato un difensore di fiducia, senza però eleggere domicilio presso lo studio di questi; la sentenza di condanna, pertanto, Ł nulla per mancanza di comunicazione. Tale pronuncia, inoltre, Ł da considerare nulla per difetto di querela, nonchØ per insussistenza della ipotizzata fattispecie penale, per la mancata applicazione dell’istituto ex art. 131-bis cod. pen. e, infine, a causa dell’omessa valutazione delle statuizioni civili.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La difesa ha depositato memoria di replica, mediante la quale ha insistito per l’annullamento – con o senza rinvio – del provvedimento impugnato, con declaratoria di sospensione dell’esecutività della sopra detta sentenza del Tribunale di Velletri. La difesa, in particolare, ha richiamato il potere del Giudice di legittimità di rilevare d’ufficio l’illegalità della pena, nonostante l’inammissibilità del ricorso, rifacendosi alla ‹‹ineludibilità del principio della caratterizzazione delle norme in materia
penale, volte alla ‘rieducazione del condannato’ e soprattutto allo scopo di favorire la loro ‘finalità educativa’ perseguendo sempre, così come peraltro sancito dall’art. 7 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo … il principio della salvaguardia dei diritti dello stesso, tra cui quello in materia di libertà››.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł da dichiarare inammissibile.
Come già chiarito in parte espositiva, stando a quanto desumibile dall’ordinanza impugnata, NOME COGNOME Ł stato condannato nel 2022 ed ha proposto un primo incidente di esecuzione nel 2023, volto alla restituzione in termini per appellare; questo primo incidente di esecuzione Ł stato disatteso. L’attuale richiesta, infatti, Ł stata rigettata dal giudice dell’esecuzione, in quanto considerata l’esatta riproposizione della precedente questione.
2.1. L’ordinanza ora impugnata, comunque, Ł anche entrata nel merito delle questioni dedotte dalla difesa ed ha esposto: a) che alla lettura del dispositivo della sentenza del Tribunale di Velletri del13/09/2022 era presente il difensore dell’imputato; b) che la motivazione di tale sentenza Ł stata depositata nel termine indicato al momento della pubblicazione del dispositivo e che, pertanto, correttamente alcuna comunicazione Ł stata fatta; c) che da quel momento ha preso a decorrere il termine ex art. 175 cod. proc. pen.; d) che, a tutto voler concedere – ossia, anche a voler far decorrere il termine di trenta giorni, di cui all’art. 175 cod. proc. pen., dal momento dell’esecuzione pena – la relativa istanza Ł comunque da considerare intempestiva.
2.2. Così delineata la dedotta questione e in tal modo riassunta l’avversata decisione, deve però anche precisarsi come incorra in un errore il giudice dell’esecuzione, laddove indica – quale data del passaggio in giudicato della sentenza del 13/09/2022 del Tribunale di Velletri – il giorno 13/12/2022. E infatti, avverso la succitata condanna Ł stato proposto gravame e – con sentenza del 29/05/2024 – la Corte di appello di Roma ne ha dichiarato la inammissibilità per tardività; la Quinta Sezione di questa Corte ha poi dichiarato inammissibile il relativo ricorso, proposto avverso tale decisione.
Nell’ambito di tale giudizio di legittimità, veniva aggredita proprio l’esclusione della invocata restituzione nei termini per appellare; la difesa, infatti, aveva tra l’altro eccepito la nullità della sentenza della Corte territoriale, sul presupposto della sussistenza di un difetto di comunicazione, tanto della lettura del dispositivo, quanto della motivazione della sentenza e del suo deposito. La Quinta Sezione di questa Corte, al contrario, riteneva corretta l’affermazione di non ricorrenza dei presupposti per la notifica agli imputati – dichiarati assenti – sia dell’estratto contumaciale, sia del dispositivo o della motivazione della sentenza di primo grado (si veda Sez. 5, n. 8572 del 19/12/2024, Ionta, n.m.).
Non vi Ł chi non rilevi come si tratti delle medesime deduzioni difensive, nuovamente poste a fondamento dell’incidente di esecuzione ora dichiarato inammissibile e, infine, pedissequamente riproposte anche mediante l’impugnazione dinanzi a questa Corte.
2.3. Essendo incontestabile l’esito finale, Ł allora consentito a questa Corte procedere alla correzione della motivazione, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen. (norma che presenta il carattere della specialità, rispetto al testo dell’art. 130 cod. proc. pen., secondo quanto chiarito anche da Sez. 1, n. 2149del 27/11/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212532); particolarmente illuminante Ł, sul punto specifico, il dictum di Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998 Kremi, Rv. 211072, a mente della quale: ‹‹La disposizione dell’art. 619 cod. proc. pen. trova la sua “ratio” nell’esigenza di scongiurare l’annullamento della decisione impugnata tutte le volte in cui la Corte di cassazione, rimanendo nell’ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto come ritenuto dal giudice di merito, possa ovviare a errori di diritto, insufficienze motivazionali o cadute di attenzione da parte del giudice “a quo”, lasciando inalterato l’essenziale del contesto decisorio assunto con la sentenza esaminata››).
Ciò che rileva, in vista della possibilità di ricorrere all’utilizzo del meccanismo di emenda consentito dall’art. 619 cod. proc. pen., dunque, Ł che la Corte di cassazione – mantenendosi aderente al perimetro della funzione istituzionale ad essa demandata, nonchØ rispettando i contorni fattuali fissati in sede di merito – possa porre rimedio a errori di diritto, oppure a carenza motivazionali, o anche a mere mancanze di attenzione da parte del giudice a quo. Occorre, naturalmente, che resti inalterato il contesto decisorio assunto mediante il provvedimento avversato; si può richiamare, inoltre, la giurisprudenza di legittimità, a mente della quale Ł legittimo il ricorso alla disposizione di cui all’art. 619 cod. proc. pen., laddove, pur aggiungendo la parte carente di motivazione, il risultato riportato in dispositivo resti uguale (si veda la risalente – ma mai rivisitata Sez. 4, n. 1761 del 17/12/1992, dep. 1993, COGNOME, Rv. 193063, a mente della quale: ‹‹La
disposizione di cui all’art. 619 cod. proc. pen. trova la sua “ratio” nell’esigenza di scongiurare l’annullamento della decisione impugnata tutte le volte in cui la Corte di Cassazione, rimanendo nell’ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto, quale ritenuto dal giudice del merito, possa ovviare ad errori di diritto, insufficienze motivazionali o cadute di attenzione da parte del giudice a quo, lasciando inalterato l’essenziale del contesto decisorio assunto con la sentenza esaminata››; la medesima regola ermeneutica Ł enunciata in Sez. 6, n. 2387 del 26/01/2000,
COGNOME, Rv. 215644.
2.4. Nel provvedimento impugnato, quindi, Ł riscontrabile un travisamento; l’effetto finale di declaratoria di inammissibilità dell’istanza, sussunto nella impugnata decisione, non può però che restare uguale, essendo il suddetto errore del tutto ininfluente, ai fini della decisione finale, che risulta comunque corretta e neanche minimamente disarticolata dalle aspecifiche e assertive argomentazioni difensive.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ravvisandosi elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 15/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME